Avviso appalti pubblici: modifica delle soglie

Ordinanza HAC/1272/2019, del 16 dicembre, che pubblica i limiti dei diversi tipi di contratto ai fini della contrattazione del settore pubblico a partire dal 1° gennaio 2020.

Nella Gazzetta Ufficiale dello Stato (BOE) del 31 dicembre 2019 è stata pubblicata l’ordinanza HAC/1272/2019, del 16 dicembre, che pubblica i limiti delle diverse tipologie di contratti ai fini degli appalti del settore pubblico a partire dal 1 gennaio 2020 (di seguito, “Ordinanza HAC/1272/2019“).

In conformità con le disposizioni dell’undicesima disposizione aggiuntiva della legge 9/2017, dell’8 novembre, sui contratti del settore pubblico (di seguito, “LCSP“), la terza disposizione finale della legge 31/2007, del 30 ottobre, sulle procedure contrattuali nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (di seguito, “Legge 31/2007“), e la seconda disposizione aggiuntiva della legge 24/2011, del 1 agosto, sugli appalti del settore pubblico nei settori della difesa e della sicurezza (di seguito, “Legge 24/2011“), l’ordinanza HAC/1271/2019 recepisce nella legislazione spagnola i limiti fissati dalla Commissione europea in questi ambiti.

Nello specifico, si stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2020, le soglie ai fini dell’applicazione delle procedure appaltanti sono le seguenti:

1. Per quanto riguardaLCSP: a) Per quanto riguarda gli appalti di lavori, di concessione di lavori e di servizi, l’importo di euro 5.548.000 di cui agli articoli 20.1, 23.1.a) e 318 b) si riduce a quello di5.350.000 euro; b) Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture, la cifra di 221.000 euro citata agli articoli 21.1.b), 22.1.b), 23.1.b) e 318 b) si riduce a quella di214.000 euro; c) Per quanto riguarda gli appalti di servizi e forniture, la cifra di 144.000 euro citata agli articoli 21.1.a) e 22.1.a) si riduce a quella di139.000 euro.

2. Per quanto riguardaLegge 31/2007: a) Per quanto riguarda gli appalti di lavori, la cifra di euro 5.548.000 di cui all’articolo 16, lettera b) è ridotta a quella di5.350.000 euroin. b) Per quanto riguarda gli appalti di forniture e servizi e le gare di progetti, la cifra di 443.000 euro di cui agli articoli 16.a) e 95.1 si riduce a quella di428.000 euro.

3. Per quanto riguarda ilLegge 24/2011: a) Per quanto riguarda gli appalti di lavori, la cifra di euro 5.548.000 di cui all’articolo 5, lettera b) si riduce a quella di5.350.000 euro;b) Per quanto riguarda gli appalti di forniture e servizi, la cifra di 443.000 euro di cui all’articolo 5, lettera a) si riduce a quella di428.000 euro.

Il Decreto regola i poteri generici dei direttori esecutivi del Consiglio di Maiorca – che si aggiungono a quelli conferiti dal Regolamento Organico del Consiglio di Maiorca – così come i poteri dei vari Dipartimenti e degli enti ad essi collegati.

Il Decreto abroga il Decreto Presidenziale del 16 luglio 2019 e qualsiasi disposizione di rango pari e inferiore che si opponga o contraddica quanto in esso previsto e ne stabilisce l’entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella BOIB (era il 12 dicembre 2019).

Il contenuto di questo avviso è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.

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