Gennaio 2016
Decreto legge 1/2016, del 12 gennaio, sulle misure urgenti in materia urbanistica.
Il 13 gennaio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari (di seguito “BOIB“) Decreto legge 1/2016, del 12 gennaio, sulle misure urgenti in materia urbanistica (di seguito, “Decreto Legge 1/2016“).
Il decreto legge 1/2016 introduce modifiche a numerosi testi normativi autonomi delle Isole Baleari, in particolare i seguenti: Legge 12/2014, del 16 dicembre, legge agraria delle Isole Baleari (di seguito, “Legge 12/2014“); Legge 8/2012, del 19 luglio, sul turismo nelle Isole Baleari (di seguito, “Legge 8/2012“); Legge 7/2012, del 13 giugno, sulle misure urgenti per una pianificazione urbana sostenibile (di seguito, “Legge 7/2012“); Legge 2/2014, del 25 marzo, sulla gestione e l’uso del territorio (di seguito, “Legge 2/2014“); Legge 6/1999, del 3 aprile, sugli orientamenti di pianificazione territoriale e sulle misure fiscali (di seguito, “Legge 6/1999“); e la legge 6/1997, dell’8 luglio, sul territorio rurale delle Isole Baleari (di seguito, “Legge 6/1997“).
Allo stesso modo, il decreto legge 1/2016 sospende l’applicazione di numerose disposizioni normative della legge 2/2014, legge 7/2012, legge 6/1997, legge 8/2012, legge 12/2014 e decreto 39/2015, del 22 maggio, che stabilisce i principi generali delle attività agrituristiche. sulle aziende agricole privilegiate nelle Isole Baleari (di seguito “Decreto 39/2015La suddetta sospensione si configura come misura transitoria, condizionata al fatto che il legislatore proceda anche a modificare dette disposizioni normative, fissando il termine al 31 dicembre 2017.
In conformità a quanto stabilito nel preambolo del decreto legge 1/2016, la situazione giuridica a cui risponde il decreto legge 1/2016 è la seguente: “Sia nella Legge 2/2014 che nelle altre citate sono state introdotte in alcuni casi procedure di carattere straordinario e temporaneo volte a legalizzare quanto costruito o costruito senza autorizzazione, che operano secondo procedure singolari o realizzate al di fuori delle procedure ordinarie previste nelle norme di disciplina urbanistica regolate ad hoc dalla Legge 2/2014. L’esistenza di procedure straordinarie, come quella prevista dalla decima disposizione transitoria della presente legge, consente di consolidare situazioni di impossibile riforma. Le uniche procedure approvate sono state finalizzate, tra l’altro, a: consentire la classificazione come urbani dei terreni rurali, anche protetti, che non soddisfano le condizioni generali e ordinarie di quella categoria di terreni; consentire la piena integrazione urbanistica, con tutti i poteri inerenti al diritto di costruire, delle costruzioni o degli edifici esistenti su suolo rurale con esenzione dal rispetto dei parametri urbanistici applicabili; autorizzare la costruzione di abitazioni in aree naturali di particolare interesse; escludere l’obbligo della dichiarazione di interesse generale per la costruzione di nuovi edifici su terreni rurali di protezione speciale; esentare il rispetto dei limiti di volumetria massima edificabile imposti agli stabilimenti turistici su terreni rurali; autorizzare l’aumento dell’edificabilità e dell’occupazione dei terreni degli stabilimenti turistici, compresi quelli interessati da violazioni urbanistiche, oltre i parametri massimi stabiliti; eliminare le limitazioni previste dalla pianificazione urbanistica per l’implementazione di insediamenti turistici in edifici vincolati o sottoposti a regime di tutela del patrimonio architettonico; o consentire la segregazione degli appezzamenti rurali con una superficie inferiore all’unità minima coltivata o forestale”.
È stato approvato in urgenza il decreto legge 1/2016, il che si giustificherebbe, come si legge anche nelle premesse del decreto, in “il principio dello sviluppo territoriale sostenibile, per la necessità di evitare la deturpazione del territorio rurale e di evitare alcuni insediamenti urbani, nonché la necessità di preservare, tra gli altri, il principio di uguaglianza tra i proprietari che richiedono licenze urbanistiche”.
Alla luce di quanto sopra, non vi è dubbio che ci troviamo di fronte ad una norma di particolare rilevanza, poiché tocca settori rilevanti come l’urbanistica, la pianificazione territoriale, il turismo e il settore agricolo. Non vi è dubbio inoltre che la situazione giuridica generata dal decreto legge 1/2016 sia complessa, poiché non solo introduce sorprendentemente numerose modifiche nei settori sopra menzionati, ma stabilisce anche una situazione transitoria che impedisce di sapere, per il momento, quale sarà la configurazione definitiva di molte delle disposizioni normative da esso interessate.
Di seguito si analizzano le principali novità introdotte dal DL 1/2016 nella citata normativa regionale.
1.- Riforma della Legge Fondiaria delle Isole Baleari.
1.1.- Restrizione del concetto di territorio urbano.
1.1.1.- Esclusione della figura degli insediamenti in aree rurali dalla classificazione del territorio urbano.
Il primo articolo del DL 1/2016 modifica la lettera a) dell’articolo 24.1 della Legge 2/2014.
Il comma 1 dell’articolo 24 della Legge 2/2014 regola la nozione di territorio urbano. Secondo la formulazione originaria di tale disposizione il territorio urbano era costituito dai seguenti terreni:
“A. I terreni che la pianificazione urbanistica generale include espressamente in questa tipologia di terreni perché, essendo stati giuridicamente sottoposti al processo di integrazione nel tessuto urbano, o sono dotati di tutti i servizi urbani fondamentali, oppure sono organizzati come insediamenti in aree rurali secondo quanto previsto dalarticolo 26di questa legge.
B. I terreni che, nell’esecuzione della pianificazione urbanistica, raggiungono il grado di urbanizzazione che essa determina.”
Dopo la modifica introdotta dal DL 1/2016, costituiscono suolo urbano i seguenti terreni:
“A. I terreni che la pianificazione urbanistica generale inserisce espressamente in questa tipologia di terreni perché, essendo stati legalmente sottoposti al processo di integrazione nel tessuto urbano, dispongono di tutti i servizi urbani di base.
B. I terreni che, nell’esecuzione della pianificazione urbanistica, raggiungono il grado di urbanizzazione che essa determina.”
Come si vede, la modifica introdotta nella lettera a) dell’articolo 24.1 della legge 2/2014 è sostanzialmente intesa a escludere gli insediamenti su territorio rurale, disciplinati dall’articolo 26 della stessa legge, dall’ottenimento della classificazione di territorio urbano.
Si precisa che, secondo quanto previsto dall’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016, l’applicazione del citato articolo 26 della Legge 2/2014 (che regola le condizioni che i cosiddetti insediamenti urbani devono soddisfare affinché possano essere qualificati come suolo urbano) è stata sospesa a scapito delle successive modifiche legislative o, al massimo, fino al 31 dicembre 2017.
1.1.2.- Sospensione della sesta disposizione aggiuntiva della Legge 2/2014, che consente di qualificare come urbani alcuni terreni di fatto trasformati.
L’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016 sospende anche l’applicazione della sesta disposizione aggiuntiva della Legge 2/2014 fino all’approvazione della sua modifica o al massimo fino al 31 dicembre 2017, qualora la predetta modifica non fosse divenuta efficace prima.
La sesta disposizione aggiuntiva della Legge 2/2014 regola quella che definisce “suoli trasformati con l’entrata in vigore della legge 7/2012, del 13 giugno, sulle misure urgenti per lo sviluppo urbano sostenibile“, consentendo in taluni casi che essi siano classificati come terreni urbani. In effetti, il comma 1 della citata Sesta Disposizione Aggiuntiva stabilisce quanto segue:
“1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 24, costituisce terreno urbano anche il territorio urbano che, all’entrata in vigore della legge 7/2012, del 13 giugno, sulle misure urgenti per lo sviluppo urbano sostenibile, e indipendentemente dalla sua precedente classificazione urbana, è integrato o forma un tessuto urbano e soddisfa uno dei seguenti requisiti:
a) Essere trasformato dall’urbanizzazione, avendo nel suo ambito tutti i servizi urbani che, ove opportuno, sono stati richiesti dalla pianificazione sulla base della quale sono stati eseguiti e, in mancanza di questo, con quelli di base, pienamente funzionanti e sufficienti per gli usi che servono.
b) Che la sua zona, pur priva di alcuni servizi urbani di base, ha una pianificazione consolidata perché l’edificio occupa almeno i due terzi degli spazi ad esso idonei, secondo la pianificazione stabilita..”
In questo modo, nonostante l’articolo 24 della Legge 2/2014 stabilisca come criterio essenziale affinché il terreno acquisisca il corrispettivo di suolo urbano che sia stato “soggetti giuridicamente al processo di integrazione nel tessuto urbano”,Tale obbligo viene meno nei casi di cui alla citata Sesta disposizione aggiuntiva, che consente la classificazione dei terreni trasformati come terreni urbani.di fattoprima dell’entrata in vigore della legge 7/2012, cioè prima del 24 giugno 2012.
Ebbene, come diciamo, il DL 1/2016 ha sospeso la sesta disposizione aggiuntiva della Legge 2/2014, evitando così che questa tipologia di terreni possano essere classificati come urbani. Si precisa che, ai sensi della seconda disposizione transitoria del DL 1/2016, tale sospensione si applica anche agli strumenti urbanistici in corso, impedendo di procedere alla loro approvazione definitiva.
Parimenti, ed in relazione a quanto sopra, si rileva che l’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016 sospende anche l’applicazione della quinta disposizione aggiuntiva della Legge 2/2014, la quale stabilisce che “[l]I terreni che vengono incorporati come urbanizzati attraverso le disposizioni della sesta disposizione aggiuntiva della presente legge e che dimostrano il rispetto dei requisiti stabiliti da tale disposizione prima del 18 aprile 1999, non verranno conteggiati in crescita ai fini delle disposizioni della stessa legge.articolo 33delLegge 6/1999, del 3 aprile, degli orientamenti di pianificazione territoriale delle Isole Baleari e delle misure fiscali, e nelle corrispondenti disposizioni che stabiliscono i piani territoriali insulari in elaborazione del presente articolo.”
1.2.- Sospensione della decima disposizione transitoria della Legge 2/2014, che consente di legalizzare le costruzioni abusive su terreni rurali, rispetto ai quali era scaduta l’illecito urbanistico in cui incorrevano.
L’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016 sospende anche la decima disposizione transitoria della Legge 2/2014, fino all’approvazione della sua modifica o al massimo fino al 31 dicembre 2017, qualora la predetta modifica non fosse divenuta efficace prima.
La decima disposizione transitoria della Legge 2/2014 stabilisce quanto segue:
“[l]Gli edifici esistenti su terreno rurale, rispetto ai quali all’entrata in vigore della presente legge non era più opportuno adottare provvedimenti di ripristino della legalità urbanistica, per chiara prescrizione della violazione secondo la normativa vigente, possono essere incorporati nella pianificazione entro un termine massimo di tre anni, con tutti i diritti e doveri inerenti alle opere eseguite con licenza.”
Secondo quanto previsto dalla citata Decima Disposizione Transitoria, la legalizzazione degli edifici è subordinata al pagamento delle stesse tasse e imposte previste dalla normativa per le nuove costruzioni, nonché al pagamento di un corrispettivo economico. Le somme raccolte per questo concetto dovranno essere utilizzate per l’acquisizione, il recupero, la tutela e la gestione sostenibile degli spazi e delle risorse naturali o per il loro inserimento nel patrimonio fondiario comunale.
Ebbene, come diciamo, il DL 1/2016 sospende la citata decima disposizione transitoria della Legge 2/2014, impedendo così la prosecuzione dei procedimenti di legalizzazione previsti da detta disposizione normativa.
1.3.- Aumento delle percentuali di cessione in alcune azioni di trasformazione urbana.
Il primo articolo del DL 1/2016 modifica anche la lettera d) dell’articolo 32.3 della Legge 2/2014.
L’articolo 32 della Legge 2/2014 regola i doveri dei proprietari di terreni urbani, stabilendo che tali doveri sono, essenzialmente, quelli di completare l’urbanizzazione e di edificare i terreni. In particolare, al comma 3 di tale precetto, modificato dal DL 1/2016, vengono specificati gli obblighi dei proprietari di terreni urbani nei casi in cui il completamento dell’edificio richieda interventi urbanistici, quando, per raggiungere la condizione di sito, non sono sufficienti le opere di collegamento dei terreni alle strutture già in esercizio.
La lettera d) del citato articolo 32.3 della Legge 2/2014 stabilisce che nel caso di interventi organici di riforma dell’urbanizzazione o di interventi di sistemazione, in generale, i proprietari di suolo urbano hanno l’obbligo di trasferire il suolo esente da oneri di urbanizzazione corrispondente al 10% dell’edificabilità media ponderata che i diversi interventi comportano.
Ebbene, nella modifica di tale precetto, il DL 1/2016 aumenta tale percentuale di cessione dal 10% al 15%.
2.-Modifiche alla matrice di pianificazione dell’uso del territorio rurale.
In virtù del secondo articolo del DL 1/2016, viene modificato l’allegato 1 della legge 6/1999, relativo alla matrice per la pianificazione degli usi del territorio rurale, recuperando così larga parte della validità che detto allegato aveva prima dell’entrata in vigore della legge 12/2014.
Nello specifico, le principali modifiche introdotte nella citata Legge 6/1999 dal Decreto Legge 1/2016 sono le seguenti:
(i) In primo luogo, i regolamenti per gli usi dei terreni rurali sono ridotti alla categoria 1 (“ammessi fermo restando il rispetto di specifiche normative“), 2 (“condizionato come stabilito dal Piano Territoriale dell’Isola“), 23” (“vietata con le eccezioni previste dal Piano Territoriale dell’Isola“) e 3 (“vietato“).
In questo senso, le categorie 4 (“ammesso purché non comporti la realizzazione di nuovi edifici e fatta salva la normativa di settore“), 5 (“ammessoin conformità con le determinazioni della Legge Agraria delle Isole Baleari e fatto salvo il rispetto della normativa settoriale“) e 6 (“regolamentazione in base alla categoria sottostante e con l’adozione di misure atte ad evitare o minimizzare il rischio”), precedentemente previsto per la regolamentazione delle attività del settore primario nelle Aree Naturali di Particolare Interesse ad Elevato Livello di Protezione (AANP), Aree Naturali di Particolare Interesse (ANEI), Aree di Prevenzione dei Rischi (APR) e Zone di Protezione Territoriale (APT). La regolamentazione di dette attività è ora limitata alle categorie 1, 2 e 2-3.
(ii) Vengono invece introdotte modifiche nella disciplina di alcune attività complementari del settore primario relative alle Aree Rurali di Interesse Paesaggistico (ARIP) e alle Aree di Transizione (TA), che passano dall’essere considerate “ammesse” (categoria 1) ad essere ora “condizionate” alle previsioni del Piano Territoriale Insulare (categoria 2).
(iii) Parimenti, vengono modificate le norme d’uso relative alle abitazioni unifamiliari isolate nelle Aree Naturali di Particolare Interesse (ANEI), nelle Aree Rurali di Interesse Paesaggistico (ARIP) e nelle Aree di Prevenzione dei Rischi (APR), passando rispettivamente dalla categoria 2-3, 2, 2 alla categoria 3, 2-3, 2-3.
(iv) Inoltre, viene specificata la normativa specifica relativa alle Aree di Prevenzione dei Rischi (APR). Pertanto, in relazione alle aree di prevenzione del rischio erosivo, si precisa che (i) i pendii di scavo devono essere stabilizzati mediante muri di sostegno o terrazzi, (ii) che i terrazzi e i muri a secco, esistenti o di nuova realizzazione, devono essere mantenuti in buono stato, e (iii) che il disboscamento deve essere strettamente necessario per l’esecuzione dell’opera. Per quanto riguarda le aree di prevenzione del rischio di vulnerabilità della falda acquifera, si prevede (i) che il sistema di trattamento delle acque reflue debba essere conforme a quanto previsto dal Piano Idrologico delle Isole Baleari e (ii) che durante l’esecuzione dei lavori siano adottate le massime precauzioni per evitare lo scarico di sostanze inquinanti, comprese quelle derivanti dalla manutenzione dei macchinari.
(v) Le attività nel settore primario delle aree naturali di interesse speciale con un elevato livello di protezione (AANP) sono condizionate a non comportare la costruzione di nuovi edifici.
(vi) Viene infine modificata la definizione delle attività regolamentate nella matrice dei terreni rurali, aggiungendo la previsione che ostelli, rifugi e strutture destinate all’alloggio di gruppi non soggetti alla Legge Agraria, o simili, saranno considerati uso condizionato in tutte le tipologie di terreni rurali, purché di proprietà pubblica, fatti salvi quelli espressamente previsti come ammessi nella pianificazione territoriale o ambientale.
3.- Riforma della Legge sul Turismo delle Isole Baleari.
3.1.- Modifica e sospensione parziale del regime di dispensa disciplinato dall’articolo 25 della Legge 8/2012.
3.1.1.- Limitazione della portata delle esenzioni disciplinate dall’articolo 25 della Legge 8/2012.
In primo luogo, l’articolo terzo del DL 1/2016 modifica i commi 1 e 2 dell’articolo 25 della Legge 8/2012.
L’articolo 25 della Legge 8/2012, nella sua formulazione iniziale, consentiva alle Amministrazioni di derogare al rispetto “alcuni dei requisiti stabiliti da leggi o regolamenti, quando le circostanze concomitanti consentono, previa valutazione congiunta delle agevolazioni, dei servizi e dei miglioramenti introdotti, di compensare l’inosservanza nelle modalità ritenute opportune per l’interesse generale.”.
Con le modifiche introdotte dal DL 1/2016 ai commi 1 e 2 del citato articolo 25, si stabilisce che tali esenzioni trovano applicazione solo a cura dell’Amministrazione del Turismo e in relazione alla disciplina del turismo, evitando così che le esenzioni possano essere applicate anche in relazione ad altre tipologie di esigenze non prettamente turistiche.
In questo modo risulta evidente la volontà del legislatore di limitare sostanzialmente la portata di questo tipo di esenzioni.
3.1.2.- Sospensione del potere eccezionale del Consiglio di Governo di esentare determinati progetti dal rispetto di eventuali parametri urbanistici e di pianificazione territoriale.
Il Decreto Legge 1/2016 sospende l’applicazione del comma 3 dell’articolo 25 della Legge 8/2012, che stabilisce quanto segue:
“3. Quando, per l’unicità, l’importanza e il significato di un progetto di architettura o di ingegneria redatto da architetti, ingegneri o artisti di fama e prestigio internazionale, sussista un marcato interesse e una notevole convenienza per l’attrattiva che può avere per l’isola sulla quale è progettato, il Consiglio direttivo, mediante un fascicolo motivato, può esonerare detto progetto dal rispetto di uno qualsiasi dei parametri di sua giurisdizione applicabili. Prima della rinuncia del Consiglio di Governo, tale organo deve concordare la dichiarazione di autonomo interesse dell’investimento e proporre alle altre amministrazioni competenti la rinuncia al rispetto di eventuali parametri urbanistici o di pianificazione territoriale la cui applicazione sia di loro competenza, affinché i progetti che rispondano alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, e sollecitati dal Consiglio di Governo, siano realizzabili.”
Pertanto, il decreto legge 1/2016 sospende quella facoltà eccezionale e discrezionale concessa al Consiglio di Governo di esentare determinati progetti dal rispetto di eventuali parametri urbanistici o di pianificazione territoriale di sua competenza.
3.2.- Eliminazione dell’esenzione dalle limitazioni di volume massimo edificato applicabile ad alcuni lavori negli esercizi ricettivi di turismo rurale.
Il terzo articolo del DL 1/2016 modifica anche il comma 2Bisdell’articolo 44 della Legge 8/2012.
Con tale modifica il DL 1/2016 elimina uno dei commi che erano contenuti in detta sezione, il cui contenuto era il seguente:
“Le opere definite ai commi 2 e 2 bis del presente articolo sono esentate dal limite della volumetria massima edificabile di ciascun edificio, stabilito dalla normativaarticolo 28.4della legge 6/1997, dell’8 luglio, sui terreni rurali”.
Tale esenzione, che si applicava, tra gli altri, ai lavori di ristrutturazione e ampliamento degli esercizi ricettivi agrituristici, viene eliminata dal decreto legge 1/2016. In questo modo, d’ora in poi questa tipologia di opere non beneficerà più di detta esenzione, e sarà soggetta alla limitazione della volumetria massima edificabile in ciascun edificio.
3.3.- Modifica e sospensione parziale della quarta disposizione aggiuntiva della Legge 8/2012, che regolaRichieste di ammodernamento degli stabilimenti turistici.
3.3.1.- Modifiche alla quarta disposizione aggiuntiva della Legge 8/2012.
Il decreto legge 1/2016, anche nel suo terzo articolo, modifica alcuni paragrafi della quarta disposizione aggiuntiva della legge 8/2012, che regola diversi aspetti delle richieste di ammodernamento degli stabilimenti turistici esistenti, ubicati su territorio urbano o rurale.
La quarta disposizione aggiuntiva della Legge 8/2012 prevede la possibilità eccezionale che alcune richieste di ammodernamento presentate entro cinque anni dall’entrata in vigore di detta legge siano “esclusi dai parametri di pianificazione territoriale, urbanistica e turistica che, rigorosamente, ne impedirebbero l’esecuzione, a condizione che il loro obiettivo sia quello di promuovere la destagionalizzazione, la ricerca o il consolidamento di nuovi segmenti di mercato o di migliorare la qualità, l’offerta, la sicurezza, l’accessibilità o la sostenibilità ambientale degli stabilimenti turistici”.
Ebbene, le modifiche introdotte in detta disposizione dal decreto legge 1/2016, in generale, sono dirette a limitare l’ambito delle opere realizzabili in virtù di detta procedura, e a stabilire che il riferimento per gli ampliamenti e per le opere eccezionalmente consentite siano le opere legalmente realizzate, e non quelle già esistenti (ad esempio, al comma 2 l’espressione “10% di quelli esistenti” di “Il 10% di quanto legalmente costruito“).
Allo stesso modo, nella quarta disposizione aggiuntiva della legge 8/2012 è inclusa una nuova sezione 15, che stabilisce specificità nella sua applicazione al Piano di riconversione di Playa de Palma.
3.3.2.- Sospensione di alcuni articoli della quarta disposizione aggiuntiva della Legge 8/2012.
Oltre a modificare alcune sue disposizioni, il decreto legge 1/2016 sospende anche alcuni commi della quarta disposizione aggiuntiva della legge 8/2012. In particolare, in forza dell’unica disposizione aggiuntiva del decreto legge 1/2016, i commi 5, 9 e 14 di detta quarta disposizione aggiuntiva sono privi di efficacia fino all’approvazione della sua modifica o al massimo fino al 31 dicembre 2017, qualora la predetta modifica non fosse entrata in vigore prima.
All’articolo 5 è prevista una facoltà eccezionale nell’approvazione di alcune tipologie di richieste di ammodernamento di strutture ricettive turistiche di categoria non inferiore a cinque stelle, che possono comportare un incremento superiore al 20% e inferiore al 40% della superficie edificabile e di occupazione purché siano destinate all’apertura di strutture ricettive turistiche, di categoria non inferiore a cinque stelle e presentino inoltre un notevole interesse e una notevole convenienza per la loro unicità, importanza e rilevanza al momento della loro predisposizione. da architetti, ingegneri o artisti di fama e prestigio internazionale, o che comportino performance singolari o emblematiche.
Nella sezione 9 si stabilisce che le disposizioni della quarta disposizione aggiuntiva della legge 8/2012 si applicano ai nuovi stabilimenti turistici.
Infine, l’articolo 14 prevede la possibilità che il quinquennio stabilito dalla quarta disposizione aggiuntiva della legge 8/2012 possa essere prorogato dal Consiglio di Governo.
Come accennato, l’applicazione di queste tre sezioni è stata sospesa in virtù del DL 1/2016. Ancora una volta è evidente l’intenzione del legislatore di cercare di limitare la portata di questo tipo di procedure eccezionali.
3.4.- Sospensione della possibilità che strutture ricettive turistiche possano essere istituite in regime patrimoniale orizzontale o figure analoghe.
L’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016 sospende inoltre l’applicazione dell’articolo 35 della Legge 8/2012, fino all’approvazione della sua modifica o al massimo fino al 31 dicembre 2017, qualora la predetta modifica non fosse divenuta efficace prima.
L’articolo 35 della Legge 8/2012 stabilisce quanto segue:
“Gli esercizi ricettivi turistici esistenti o di nuova realizzazione di categoria minima pari a tre stelle superiori o tre chiavi, aperti al pubblico per almeno sei mesi all’anno, possono essere costituiti come immobili orizzontali o figure analoghe, attenendosi rigorosamente ai principi dell’uso turistico esclusivo e dell’unità di esercizio, indipendentemente dal sistema di commercializzazione scelto dall’operatore.”
Con la sospensione di tale provvedimento è vietata la possibilità di insediamento di strutture ricettive in regime patrimoniale orizzontale o figure analoghe.
3.5.- Sospensione di alcune esenzioni da obblighi procedurali (dichiarazione di interesse generale e valutazione di impatto ambientale) relative alle strutture ricettive di turismo rurale.
Parimenti, l’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016 sospende l’applicazione del comma 4 dell’articolo 44 della Legge 8/2012, fino all’approvazione della sua modifica o al massimo fino al 31 dicembre 2017, qualora la predetta modifica non fosse entrata in vigore prima.
L’articolo 44.4 della legge 8/2012 recita quanto segue:
“4. Per ottenere la licenza di costruzione, la licenza per installare, aprire o gestire ristrutturazioni, ampliamenti o nuovi esercizi ricettivi di turismo rurale, tranne nel caso di alberghi rurali di nuova creazione, non sarà necessaria la dichiarazione di interesse generale.
Allo stesso modo, la licenza di costruzione, la licenza di apertura e la licenza di esercizio per ristrutturazioni, ampliamenti o nuove strutture ricettive di turismo rurale, tranne nel caso di alberghi rurali di nuova creazione, non saranno soggetti alla valutazione di impatto ambientale di cui al gruppo 7 h) dell’allegato II della legge 11/2006, del 14 settembre, sulle valutazioni di impatto ambientale e sulle valutazioni ambientali strategiche nelle Isole Baleari.
Criteri di durata, dimensione ed utilizzo che possano costituire limite a detta eccezione di valutazione dovranno essere stabiliti mediante regolamento, tenuto conto che dette grandezze o usi potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente.”
In tal modo, in virtù della sospensione del citato articolo 44.4 della Legge 8/2012, non trovano più applicazione le deroghe contenute in tale disposizione, che esentano dall’ottenimento della dichiarazione di interesse generale e delle valutazioni di impatto ambientale e strategico nell’esecuzione di determinate opere e nell’insediamento di determinate attività legate all’attività ricettiva rurale.
In relazione a quanto sopra, l’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016 sospende anche l’applicazione della nona disposizione aggiuntiva della Legge 8/2012, la quale stabilisce quanto segue:
“In tutti i tipi di terreni rurali, indipendentemente dal loro grado di protezione, l’offerta di strutture ricettive di turismo rurale sarà consentita nei termini stabiliti nella sezione 3 del capo II del titolo III della presente legge, senza richiedere la dichiarazione di interesse generale, salvo nel caso di un nuovo albergo rurale, che dovrà effettuare tale procedura.
Né la dichiarazione di interesse generale sarà necessaria per tali azioni da realizzare in strutture turistiche legalmente stabilite su terreni rurali.
Le persone fisiche o giuridiche che promuovono qualsiasi licenza di costruzione, licenza di installazione, apertura o gestione di ristrutturazioni, ampliamenti o nuove strutture ricettive, esenti o meno dalla necessità di ottenere una dichiarazione di interesse generale, saranno obbligate a pagare il beneficio compensativo derivante dall’attribuzione di un uso e sfruttamento atipico eccezionale del terreno, disciplinato dall’articolo 17 della legge 6/1997, dell’8 luglio, sui terreni rurali delle Isole Baleari, a favore del comune in cui tali attività sono autorizzate.”
Ancora, detta nona Disposizione Aggiuntiva stabilisce che l’inizio delle attività relative alla realizzazione di strutture ricettive rurali (ad eccezione degli alberghi rurali di nuova creazione) non è soggetto a dichiarazione di interesse generale, e che i lavori realizzati in detta tipologia di strutture ricettive non sono in nessun caso soggetti a dichiarazione di interesse generale.
Ebbene, tali esenzioni, come diciamo, sono ormai prive di effetto finché non sarà approvata la modifica della citata nona disposizione aggiuntiva della Legge 8/2012 o al massimo fino al 31 dicembre 2017, se detta modifica non fosse entrata in vigore prima.
3.6.- Sospensione delle trasformazioni e dei cambi d’usoexarticolo 78 della Legge 8/2012.
Inoltre, l’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016 sospende l’applicazione dell’articolo 78 della Legge 8/2012, che regola le possibilità di riconversione e cambio d’uso delle strutture ricettive o delle piazzole ad uso turistico.
In relazione a tale tematica, il DL 1/2016 sospende anche la lettera b) dell’articolo 90, comma 1, della Legge 8/2012, che prevede la riconversione o il cambio d’uso come possibilità per gli stabilimenti definitivamente cancellati.
Le predette sospensioni si configurano come misura transitoria, condizionata al fatto che il legislatore proceda anche a modificare dette disposizioni regolamentari, fissando il termine al 31 dicembre 2017.
3.7.- Sospensione delle autorizzazioni contenute nel decimo provvedimento aggiuntivo della Legge 8/2012 in relazione alla destinazione turistica degli immobili.
Il DL 1/2016, invece, sospende l’applicazione della decima disposizione aggiuntiva della Legge 8/2012, fino all’approvazione della sua modifica o al massimo fino al 31 dicembre 2017, qualora la predetta modifica non fosse entrata in vigore prima.
La decima disposizione aggiuntiva della Legge 8/2012 stabilisce quanto segue:
“L’uso turistico sarà consentito negli edifici vincolati e ubicati su qualsiasi tipo di terreno, previa relazione favorevole e vincolante dell’amministrazione competente in materia turistica e dell’amministrazione competente in materia patrimoniale.
Sarà inoltre consentito, nei termini previsti dalle norme statali e dalle altre norme eventualmente applicabili, l’uso turistico negli edifici che hanno o hanno avuto uso militare o negli spazi portuali demaniali interessati dal servizio di segnalamento marittimo, purché ne conservino i valori patrimoniali, secondo la relazione rilasciata dalle amministrazioni competenti..”
Come si vede, tale disposizione consente, in generale, l’uso turistico degli edifici censiti e ubicati su qualsiasi tipo di terreno e, specificatamente, l’uso turistico degli edifici che hanno o hanno avuto uso militare o negli spazi portuali demaniali adibiti al servizio di segnalamento marittimo.
Tali autorizzazioni, come diciamo, sono state sospese dal Decreto Legge 1/2016.
3.8.- Sospensione dell’autorizzazione generale contenuta nel diciannovesimo provvedimento aggiuntivo della legge 8/2012 relativo all’attività sui terreni rurali dei grandi impianti sportivi, ricreativi e culturali, compresi i campi da golf.
Il decreto legge 1/2016 sospende inoltre l’applicazione del provvedimento aggiuntivo diciannovesimo della legge 8/2012, che, in generale, consente l’attività sui terreni rurali di grandi strutture sportive, ricreative, culturali (tra cui rientra il campo da golf), nonché ogni altro uso che concorra manifestamente alla destagionalizzazione. Si tenga presente che tali attività dovranno essere disciplinate da quanto stabilito dal corrispondente piano territoriale insulare.
In relazione a quanto sopra, il DL 1/2016 sospende anche la sesta disposizione transitoria della Legge 8/2012, che stabilisce il regime transitorio applicabile alle predette attività fintantoché non siano stati approvati i piani territoriali insulari.
In questo modo, con l’entrata in vigore del decreto legge 1/2016, vengono sospese sia l’autorizzazione generale stabilita in relazione a questa tipologia di attività, sia il regime transitorio con il quale ne viene favorita l’attuazione fino all’approvazione dei corrispondenti piani insulari.
Le predette sospensioni della Diciannovesima Disposizione Aggiuntiva e della Sesta Disposizione Transitoria della Legge 8/2012 si configurano come misura transitoria, condizionata alla condizione che il legislatore proceda a modificarne il contenuto, fissandone il termine al 31 dicembre 2017.
4.- Riforma della Legge Agraria delle Isole Baleari.
4.1.- Modifiche alla Legge 12/2014.
In virtù dell’articolo quarto del DL 1/2016, vengono introdotte modifiche ad alcuni articoli della Legge 12/2014, evidenziando, tra gli altri, quanto segue:
(i) Con riguardo alle attività complementari all’agricoltura, innanzitutto, viene modificato l’articolo 83, comma 1, della Legge 12/2014, nel senso di eliminare la previsione normativa secondo cui “Non sono in ogni caso soggetti ad una dichiarazione di interesse generale”, dette attività essendo soggette, ove applicabile, a licenza urbanistica, licenza di attività, dichiarazione responsabile e iscrizione nel registro agrario.
Viene invece modificato l’articolo 87.1 della Legge 12/2014, relativo alla disciplina dell’agriturismo nelle aziende agricole privilegiate, che diventa ora più restrittivo. In effetti, l’attività agrituristica viene mantenuta come attività complementare all’operazione agricola, che può essere esercitata alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalla legge sul turismo (in particolare, all’articolo 44 della legge 8/2012). Viene tuttavia eliminata l’esenzione dal rispetto dei requisiti di età e di parcella stabilita nella citata legge sul turismo, nonché la disposizione secondo cui “Né lo sviluppo normativo né gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica possono richiedere altri requisiti di età e di parcella.“In questo modo i fabbricati destinati all’attività agrituristica dovranno ora essere ubicati in fabbricati costruiti prima del 1° gennaio 1960, e ubicati in una proprietà rurale con una superficie minima di 21.000 mq.2. Ciò fatti salvi altri requisiti di età e di parcella che verranno stabiliti attraverso norme di sviluppo o strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.
Infine, viene modificato l’articolo 59.2 della Legge 12/2014, relativo alle attività equestri. Nello specifico, si mantiene la loro considerazione come attività complementare allo sfruttamento agricolo sulle quali è vietata ogni forma di gioco d’azzardo e/o scommessa. A tali fini viene generalmente mantenuta la definizione di attività equestri complementari allo sfruttamento agricolo già contenuta nella versione dell’articolo 59.2 della Legge 12/2014 antecedente alla riforma, pur essendo espressamente esclusa la pratica del polo. Fermo restando quanto precede, non saranno più considerate rientranti nell’attività complementare di sfruttamento agricolo le attività di carattere commerciale, di ristorazione, sociale, di intrattenimento o simili destinate ad essere connesse all’attività equestre.
(ii) Per quanto riguarda gli usi agricoli, sono limitate le esenzioni dal requisito di superficie minima, che si applicheranno solo alle aziende agricole prioritarie, alle infrastrutture di irrigazione o alle serre, ma non si applicheranno più agli edifici o alle costruzioni per attività di vendita diretta o di trasformazione agricola.
Parimenti, rispetto agli interventi edilizi, costruttivi o impiantistici legati all’attività agricola o complementare, viene limitato il concetto di superfici non computabili a fini occupazionali, che è ormai limitato alle superfici scoperte non pavimentate.
Viene mantenuta la possibilità di autorizzare, all’interno di un’azienda agricola, nuovi atti di costruzione, costruzione o impianto legati alle attività di vendita diretta e di trasformazione agricola, di agrotempo libero e di autoconsumo dei prodotti aziendali, sia agricoli che complementari, ma è limitata la superficie utile per l’esposizione e la vendita, che è superiore a 150 mq.2ad un massimo di 75 m2.
Si prevede infine che, in generale, tutta la fornitura di infrastrutture e servizi legati a un’azienda agricola sarà disciplinata da quanto previsto dalla matrice di gestione del territorio rurale.
4.2.- Sospensione nell’applicazione delle disposizioni della Legge 12/2014.
Inoltre, in forza dell’unica previsione aggiuntiva del DL 1/2016, l’applicazione di numerose disposizioni della Legge 12/2014 è sospesa fino all’approvazione della sua modifica o al massimo fino al 31 dicembre 2017, qualora la predetta modifica non sia entrata in vigore prima. Nello specifico, sono nulle le seguenti disposizioni della Legge 12/2014:
(i) Il comma 1 dell’articolo 59, relativo alla definizione di attività equestri complementari, nonché il comma 3 della citata disposizione, che regola i casi di esenzione dalla dichiarazione di interesse generale rispetto alle attività equestri complementari.
(ii) Lettera a) dell’articolo 93, che stabilisce come criterio di regolamentazione delle attività agricole e complementari il riconoscimento negli strumenti di pianificazione territoriale della natura di destinazione ammessa degli usi agricoli.
(iii) l’articolo 94, relativo al regime degli usi agricoli, il quale stabilisce, da un lato, che gli usi agricoli hanno sempre carattere di uso accettato sui terreni rurali e, dall’altro, che le attività agricole e complementari (a prescindere dalla classificazione del terreno in cui vengono svolte, perché costituiscono un uso ammesso e sono legate alla destinazione o alla natura dei beni) non sono in nessun caso soggette alla dichiarazione di interesse generale.
(iv) Lettera c) del comma 2 dell’articolo 95, relativa alle segregazioni delle proprietà rurali. Nello specifico, è nulla la possibilità di segregare i terreni rurali al di sotto dell’unità minima colturale o forestale, ad eccezione dei casi previsti dalle lettere a) e b) del citato comma 2 dell’articolo 95, nonché dalla legge 19/1995, del 4 luglio, sull’ammodernamento delle aziende agricole.
(v) Il comma 2 dell’articolo 100, relativo al contenuto della pianificazione urbanistica riguardo agli edifici, alle costruzioni e agli impianti legati all’attività agricola e complementare.
(vi) Il comma 4 dell’articolo 102, che, in relazione agli interventi edilizi, edilizi o impiantistici legati all’attività agricola o complementare, disciplina i casi di esenzione dal rispetto delle condizioni stabilite in sede urbanistica o determinate nel titolo IV della Legge 6/1997. Questa esenzione legittima il consiglio comunale a concedere la corrispondente licenza urbanistica per le azioni sopra menzionate.
(vii) articolo 104, relativo al regime dei fabbricati esistenti e dei cambi d’uso nelle aziende agricole.
(viii) l’articolo 128, che impedisce agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o ambientale di stabilire limitazioni o restrizioni alla vendita diretta dei prodotti ottenuti dalle attività agricole e complementari.
(ix) La prima disposizione aggiuntiva, che, in generale, stabilisce che gli edifici, le costruzioni e gli impianti destinati ad usi agricoli, situati in un’azienda agricola esistente all’entrata in vigore della legge 12/2014 (ossia il 12 gennaio 2015) e costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 1/1991, del 30 gennaio, sul regime urbanistico di protezione delle zone speciali delle Isole Baleari (ossia il 10 marzo 1991), si considerano incorporati nella progettazione con tutti i diritti e doveri inerenti alle opere eseguite in concessione.
(x) La seconda disposizione aggiuntiva, in forza della quale è nulla qualsiasi norma che richieda la dichiarazione di interesse generale per lo svolgimento di attività agricole e complementari.
(xi) Articoli 4, 5, 6 e 7 della Seconda Disposizione Finale, che modificano alcune disposizioni della Legge 6/1997 nel senso di (i) consentire la segregazione nei terreni rurali al di sotto dell’unità minima colturale o forestale; (ii) collegare la regolamentazione delle azioni relative alle attività agricole e complementari con le disposizioni della legislazione agricola; e (iii) escludere l’obbligo di una preventiva dichiarazione di interesse generale rispetto alle infrastrutture e attrezzature legate alle aziende agricole, nonché alle infrastrutture irrigue promosse dalle pubbliche amministrazioni (perché di natura di uso ammesso).
5.- Riforma della Legge sulla Terra Rurale delle Isole Baleari.
5.1.- Modifica della disciplina della dichiarazione di interessi contenuta nell’articolo 26 della Legge 6/1997.
Il decreto legge 1/2016, nel suo articolo quinto, modifica il comma 2 dell’articolo 26 della legge 6/1997.
L’articolo 26 della legge 6/1997 stabilisce, al comma 1, che, in generale, le attività relative ad usi non vietati, diversi da quelli ammessi o all’edilizia unifamiliare, possono essere autorizzate solo quando dichiarate di interesse generale.
Ebbene, l’articolo 2 di tale articolo stabilisce una serie di condizioni per la concessione della dichiarazione di interesse generale. Nella nuova formulazione concessa in questa sezione, viene meno la possibilità che le attività siano dichiarate di interesse generale in quanto “contribuire alla pianificazione o allo sviluppo rurale”, e si richiede ora che, nel caso in cui comportino interventi edilizi, edilizi o di impianto, essi risultino da una necessaria localizzazione sul terreno rustico in ragione del loro diretto collegamento funzionale.
5.2.- Sospensione dell’autorizzazione relativa agli ampliamenti di case unifamiliari su terreni rurali contenuta nella seconda disposizione transitoria della legge 6/1997.
Il decreto legge 1/2016 sospende inoltre l’applicazione dell’articolo 2 della seconda disposizione transitoria della legge 6/1997, fino all’approvazione della sua modifica o al massimo fino al 31 dicembre 2017, qualora la predetta modifica non fosse entrata in vigore prima.
Il contenuto del citato comma 2 della seconda disposizione transitoria della Legge 6/1997 è il seguente:
“2. Le case unifamiliari esistenti su terreno rurale, legalmente costruite su autorizzazione che non hanno esaurito i parametri di superficie edificabile applicabili al momento del rilascio della licenza, possono essere oggetto di ampliamenti che, nel rispetto del resto delle condizioni stabilite nel Titolo IV della presente legge, superano i limiti stabiliti ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 della stessa. In questi casi, la superficie totale costruita risultante non potrà superare quella che si sarebbe ricavata dall’esaurimento dei suddetti parametri, con un massimo di 450 m.2”.
In questo modo, il decreto legge 1/2016 sospende tale autorizzazione contenuta nella seconda disposizione transitoria della legge 6/1997, che consente che in alcuni casi l’espansione di case unifamiliari su terreni rurali non sia vincolata dai limiti stabiliti nelle sezioni 1 e 2 dell’articolo 28 della legge 6/1997, relativi alla superficie massima edificabile e alla percentuale massima del terreno che può essere occupata dall’edificio e dal resto degli elementi costruttivi.
6.- Sospensione di altre norme.
6.1.- Sospensione della nona disposizione aggiuntiva e della prima disposizione transitoria della Legge 7/2012.
Il decreto legge 1/2016, al comma 2 della sua unica disposizione aggiuntiva, sospende l’applicazione della nona disposizione aggiuntiva e della prima disposizione transitoria della legge 7/2012.
La nona disposizione aggiuntiva della Legge 7/2012 prevede la possibilità di approvare un regolamento territoriale transitorio prima della modifica del piano territoriale insulare di Minorca.
Da parte sua, la prima disposizione transitoria della legge 7/2012 stabilisce il regime dei terreni classificati come urbani che, al momento della sua entrata in vigore, si trovavano in una situazione di terreno rurale, consentendo loro di mantenere tale classificazione se iniziano l’esecuzione della trasformazione urbana entro determinati termini, e stabilendo che, in caso contrario, siano classificati come terreni edificabili.
Come detto, l’applicazione di tali disposizioni è stata sospesa in virtù dell’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016. Tale sospensione si configura come misura transitoria, condizionata al fatto che il legislatore proceda anche a modificare le predette disposizioni normative, fissando il termine al 31 dicembre 2017.
6.2.- Sospensione dell’articolo 4.1, articolo 5, e della prima disposizione aggiuntiva del Dlgs 39/2015.
Inoltre, l’unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016 sospende, anzitutto, l’articolo 4.1 del DL 39/2015, relativo agli edifici esistenti, il cui contenuto è espressamente tutelato dalle disposizioni del d.lgs.articolo 104della Legge 12/2014, sospesa anche dal DL 1/2016.
È sospeso, invece, anche l’articolo 5 del decreto 39/2015 che stabilisce, tra l’altro, che i vincoli sull’età degli edifici o della superficie dei terreni previsti per gli agriturismi nella legislazione sul turismo, nei relativi regolamenti di sviluppo o negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica non sono in ogni caso applicabili agli agriturismi disciplinati dalla legge 12/2014.
Viene infine sospesa la prima disposizione aggiuntiva del DL 39/2015 che sviluppa le disposizioni dell’articolo 44.4 della Legge 8/2012 in materia di deroghe all’assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale per l’ottenimento delle licenze relative alle strutture ricettive agrituristiche.
Tali sospensioni si configurano come misura transitoria, condizionata al fatto che il legislatore proceda anche a modificare le citate disposizioni normative, fissando il termine al 31 dicembre 2017.
7.- Entrata in vigore e disposizioni transitorie.
In conformità con quanto previsto dalla Disposizione finale unica del decreto legge 1/2016, è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella BOIB (ossia il 14 gennaio 2016).
Fermo restando quanto sopra, il DL 1/2016 introduce una prima disposizione transitoria in merito ai progetti in corso. Pertanto, tali progetti, per i quali sia stata richiesta all’Amministrazione comunale (turistica o agricola) una licenza urbanistica o una relazione obbligatoria e vincolante prima dell’entrata in vigore del decreto legge 1/2016, possono essere disciplinati secondo la normativa vigente al momento della loro presentazione. Si disciplina, invece, la fattispecie particolare dei progetti legati alla diciannovesima disposizione aggiuntiva della legge 8/2012, che saranno disciplinati dalle disposizioni del decreto legge 1/2016, a meno che il progetto nel suo complesso non abbia già ottenuto la dichiarazione di interesse generale. Una norma speciale è infine prevista per i progetti di edilizia unifamiliare isolata ubicati in aree naturali di particolare interesse, ai quali si applicheranno le disposizioni del decreto legge 1/2016 purché siano stati presentati entro i tre mesi precedenti la data di entrata in vigore dello stesso (14 gennaio 2016) e non siano stati ancora deliberati alla predetta data.
Parimenti, viene introdotta una seconda disposizione transitoria, la quale stabilisce che le procedure di prima formulazione, revisione, modifica o adeguamento degli strumenti urbanistici in corso di elaborazione al momento dell’entrata in vigore del decreto legge 1/2016 possono proseguire la loro elaborazione, fino a giungere alla loro approvazione definitiva, senza necessità di adeguare le proprie determinazioni alle disposizioni della presente norma, a condizione che al momento dell’entrata in vigore tali procedure abbiano superato l’iter di approvazione iniziale. La stessa disposizione sarà applicabile alle procedure relative agli strumenti di gestione urbana. Si chiarisce, invece, che dopo la sospensione della sesta disposizione aggiuntiva della Legge 2/2014, i comuni che hanno già in corso varianti urbanistiche per la classificazione di nuovi terreni urbani ai sensi di detta disposizione aggiuntiva, non possono proseguire con le pratiche. La stessa disposizione si applicherà nei casi in cui la classificazione del territorio urbano è coperta dalle disposizioni della prima disposizione aggiuntiva della legge 7/2012, o dalla prima disposizione transitoria del decreto legge 2/2012, del 17 febbraio, sulle misure urgenti per la pianificazione urbana sostenibile.
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