Agosto 2015
Regio decreto 738/2015, del 31 luglio, che regola l’attività di produzione di energia elettrica e la procedura di dispacciamento nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari
Il 1° agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (di seguito “BOE“) Regio decreto 738/2015, del 31 luglio, che regola l’attività di produzione di energia elettrica e la procedura di dispacciamento nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari (di seguito, “RD 738/2015“).
Secondo quanto disposto dal suo articolo 1, oggetto del presente Regio Decreto costituisce: (i) la regolamentazione dell’attività di produzione di energia elettrica destinata alla fornitura di energia elettrica nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari; (ii) la regolamentazione del regime giuridico ed economico degli impianti di pompaggio il cui scopo principale è garantire l’approvvigionamento, la sicurezza del sistema e l’integrazione delle energie rinnovabili non gestibili nei sistemi elettrici isolati dei territori non peninsulari; e (iii) la regolamentazione della gestione economica e tecnica di ciascuno dei sistemi elettrici dei territori non peninsulari, in conformità con le disposizioni della Legge 24/2013, del 26 dicembre, sul settore elettrico (di seguito, il “LSE“) e nella legge 17/2013, del 29 ottobre, per la garanzia dell’approvvigionamento e l’aumento della concorrenza nei sistemi elettrici insulari ed extrapeninsulari (di seguito, il “Legge 17/2013“).
Di seguito presentiamo le principali novità introdotte dal RD 738/2015, che si compone di 78 articoli ed è strutturato in sette titoli, dodici disposizioni aggiuntive, dodici disposizioni transitorie, una disposizione abrogativa e sette disposizioni finali.
1.- Ambito di applicazione.
Il RD 738/2015 si applica a tutti i soggetti definiti nell’articolo 6 della LSE (vale a dire i produttori di energia elettrica, il gestore del mercato, il gestore del sistema, il trasportatore, i distributori, gli operatori di marketing, i consumatori, i gestori del carico del sistema), che svolgono le loro attività in uno qualsiasi dei sistemi elettrici dei territori non peninsulari. Ai fini del presente Regio Decreto sono considerati territori non peninsulari quelli delle Comunità Autonome delle Isole Canarie e delle Isole Baleari e quelli delle città di Ceuta e Melilla.
Nello specifico, al fine di determinarne l’ambito di applicazione, il RD 738/2015 distingue due tipologie di impianti:
(Io)Impianti di categoria A: rientrano in questa categoria i gruppi di generazione idroelettrica non fluente e termica che utilizzano carbone, idrocarburi, biomasse, biogas, geotermia, rifiuti ed energia residua come fonti energetiche provenienti da qualsiasi impianto, macchina o processo industriale la cui finalità non sia la produzione di energia elettrica, nonché impianti di cogenerazione con potenza netta superiore a 15 MW; E
(ii)Impianti di categoria B: Questo gruppo comprende gli impianti di generazione non compresi negli impianti di categoria A, che utilizzano fonti energetiche rinnovabili e impianti di cogenerazione con una potenza netta inferiore o uguale a 15 MW.
2.- Ufficio di produzione
Fatte salve le disposizioni del Regio Decreto 1623/2011, del 14 novembre, che regola gli effetti dell’entrata in esercizio del collegamento tra il sistema elettrico peninsulare e le Isole Baleari e modifica altre disposizioni del settore elettrico per il sistema elettrico isolato Maiorca-Minorca parzialmente collegato alla penisola, in ciascuno dei sistemi isolati dei territori non peninsulari è istituito un ufficio per i costi variabili, al quale parteciperanno gli impianti di produzione, i commercianti diretti e i consumatori, direttamente o attraverso i loro rappresentanti. La spedizione consisterà in una pianificazione delle deviazioni settimanale, giornaliera, intraday e in tempo reale, che si tradurrà in un programma di spedizione finale della produzione. Il dispacciamento della produzione e le liquidazioni ad esso correlate saranno effettuati dal gestore del sistema nei termini previsti dal Titolo VI del RD 738/2015.
3.- Regime economico degli impianti di produzione di energia elettrica nei territori non peninsulari.
Ai fini della determinazione del regime economico degli impianti di produzione di energia, il RD 738/2015 distingue le seguenti ipotesi:
(Io)Regime di remunerazione aggiuntiva: Tale regime costituisce la remunerazione per l’investimento e lo sfruttamento dell’attività di produzione di energia elettrica svolta negli impianti elettrici dei territori non peninsulari e si applicherà a tutti gli impianti di categoria A a cui detto regime è riconosciuto. La concessione del regime di remunerazione aggiuntiva sarà effettuata attraverso procedure di gara, che verranno indette quando l’installazione di nuova potenza sarà necessaria per coprire un deficit energetico a lungo termine. Alla procedura competitiva possono partecipare i nuovi impianti e gli impianti iscritti all’anagrafe amministrativa degli impianti di produzione di energia elettrica che effettuano nuovi investimenti oppure, al termine della loro vita utile regolamentare, chiedono di riavere il regime di remunerazione aggiuntiva perché rappresentano un risparmio per il sistema senza effettuare nuovi investimenti. I gruppi che ottengono una deliberazione favorevole di compatibilità avranno diritto a ricevere il regime di remunerazione aggiuntiva, nei termini disciplinati dal Titolo IV del RD 738/2015. In generale, i gruppi a cui è stato riconosciuto il regime di remunerazione aggiuntiva riceveranno una remunerazione per i costi fissi e una remunerazione per i costi variabili. Il regime di remunerazione aggiuntiva applicabile in ciascun caso sarà determinato sulla base dell’assegnazione a ciascun gruppo di una delle agevolazioni standard stabilite nel RD 738/2015, alla quale corrisponderà una serie di parametri retributivi che saranno calcolati con riferimento all’attività svolta da una società efficiente e ben gestita. L’insieme dei parametri tecnici ed economici di ciascun impianto tipo sarà determinato sulla base di periodi regolatori della durata di sei anni e sarà utilizzato durante tutto il periodo regolatorio. Fatto salvo quanto sopra, con provvedimento del Ministro dell’Industria, dell’Energia e del Turismo, possono essere indette gare per la concessione del regime di remunerazione aggiuntiva, con finalità di riduzione dei costi del sistema elettrico;
(ii)Regime economico delle strutture di categoria B con diritto a ricevere lo specifico regime retributivo: impianti di categoria B che, in conformità con le disposizioni del Regio Decreto 413/2014, del 6 giugno, che regola l’attività di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, cogenerazione e rifiuti (di seguito, il “RD 431/2014“), hanno riconosciuto un regime di remunerazione specifico, riceveranno i seguenti concetti: a) il prodotto del prezzo orario di vendita dell’energia nel dispacciamento del sistema isolato j, Phventa(j), definito nell’allegato I del RD 738/2015, moltiplicato per l’energia venduta nell’ora h dal gruppo elettrogeno, misurata in bar della centrale; b) il regime di remunerazione specifico stabilito nel titolo IV del RD 431/2014; c) se applicabile, i corrispettivi economici stabiliti per la loro partecipazione nei servizi di aggiustamento;
(iii)Regime economico per gli impianti di produzione di energia elettrica con un regime economico primario concesso prima dell’entrata in vigore del regio decreto legge 9/2013, del 12 luglio, con il quale vengono adottate misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria del sistema elettrico e degli impianti con un regime di remunerazione specifico sotto la tutela della quarta disposizione aggiuntiva del RD 413/2014, del 6 giugno: a tali impianti saranno corrisposti i seguenti concetti di remunerazione: a) il prodotto dell’energia venduta nell’ora h misurata in bar di centrale per il gruppo elettrogeno per il prezzo risultante dal calcolo della media ponderata tra il prezzo marginale orario del mercato giornaliero e i prezzi marginali orari di ciascuna delle sessioni del mercato infragiornaliero; b) ove applicabile, lo specifico regime retributivo previsto dal titolo IV del RD 413/2014; c) se applicabile, il corrispettivo economico stabilito per la partecipazione ai servizi di aggiustamento di tali sistemi; E
(iv)Regime economico delle agevolazioni senza diritto a ricevere regimi di remunerazione aggiuntivi o specifici: gli impianti di generazione ubicati nei sistemi elettrici isolati dei territori non peninsulari che non sono stati riconosciuti dal regime di remunerazione aggiuntiva o dal regime di remunerazione specifica, otterranno per la loro energia prodotta misurata in bar di centrale il prezzo orario di vendita dell’energia nell’ufficio del sistema isolato j, Phventa(j), definito nell’allegato I. Allo stesso modo, quegli impianti che non hanno diritto alla percezione del regime di remunerazione aggiuntiva o specifica riceveranno detto prezzo perché hanno superato la loro vita utile regolamentare o perché detto diritto è stato revocato. In particolare, secondo quanto previsto dall’ottava disposizione aggiuntiva del RD 738/2015, tale remunerazione sarà ricevuta da quegli impianti di produzione che hanno completato la loro vita utile regolamentare al momento della sua entrata in vigore e i cui proprietari non hanno richiesto alla Direzione Generale delle Politiche Energetiche e delle Miniere di ottenere nuovamente il regime di remunerazione aggiuntiva entro un periodo di due mesi dalla pubblicazione della prima risoluzione del Segretario di Stato per l’Energia con la quale viene richiesta la concessione di una decisione favorevole di compatibilità e stabilisce i poteri necessari di cui al primo disposizione transitoria.2 del presente Regio Decreto.
3.- Regime amministrativo per l’attività di produzione di energia elettrica nei territori non peninsulari.
In generale, gli impianti produttivi compresi nell’ambito di applicazione del RD 738/2015, indipendentemente dal regime economico ad essi applicabile, devono: a) ottenere le autorizzazioni amministrative per l’avvio, la modifica, la trasmissione, la chiusura temporanea e la chiusura definitiva che li riguardano, le cui procedure saranno stabilite dall’amministrazione competente; b) una volta ottenuta l’autorizzazione all’esercizio, iscrivere nell’anagrafe amministrativa degli impianti di produzione di energia elettrica, nei termini definiti nel Titolo III del presente Regio Decreto; c) i titolari degli impianti dovranno richiedere il riconoscimento dei propri dati tecnici ed eventualmente economici, che verranno utilizzati nel dispaccio produttivo.
Per quanto riguarda l’iscrizione nel registro amministrativo degli impianti di produzione di energia elettrica nei territori non peninsulari, si distingue tra (i) registrazione preventiva, che sarà condizione necessaria per poter effettuare le prove di potenza lorda, netta, minimo tecnico e rendimento dell’impianto e (ii) registrazione definitiva, che procederà purché, in relazione all’impianto elettrico che vuole essere registrato, i dati tecnici e, se del caso, economici siano stati preventivamente approvati in conformità con le disposizioni del RD 738/2015.
4.- Regime economico ed amministrativo degli impianti di pompaggioassegnato al gestore del sistema nei territori non peninsulari
In conformità con le disposizioni del titolo VII del RD 738/2015, quando viene rilevata la necessità di installare pompe in un sistema elettrico isolato per garantire l’approvvigionamento, la sicurezza del sistema o l’integrazione di energie rinnovabili non gestibili, il gestore del sistema lo richiederà alla Direzione Generale della Politica Energetica e delle Miniere. Una volta dichiarata dal Consiglio dei Ministri la necessità di installare pompe di proprietà del gestore del sistema in conformità con le disposizioni dell’articolo 5 della legge 17/2013, con ordinanza del Ministro dell’Industria, dell’Energia e del Turismo, verranno approvati la potenza dell’impianto, le particolarità della sua remunerazione e i parametri di remunerazione (vale a dire, il valore dell’investimento dell’impianto nell’anno della sua messa in servizio, il valore unitario del funzionamento e della manutenzione variabili e il valore unitario della rendita dei costi fissi di funzionamento e manutenzione). Agli impianti di pompaggio affidati al gestore del sistema nei territori non peninsulari si applicheranno i diritti di accesso e di connessione nonché il regime di autorizzazione amministrativa stabiliti per i restanti impianti di pompaggio, secondo quanto stabilito nel presente titolo. L’energia corrispondente a questi impianti di pompaggio sarà integrata come servizio di regolazione per garantire l’approvvigionamento e la sicurezza di ciascun sistema. Il gestore del sistema dichiarerà nelle proprie liquidazioni, separatamente, i costi di tali impianti e l’ente preposto alle liquidazioni nel settore elettrico integrerà tali costi nelle proprie liquidazioni come extracosto dell’attività di produzione nei sistemi elettrici nei territori non peninsulari.
5.- Primo periodo di liquidazione
Il primo periodo regolamentare inizierà con l’entrata in vigore del RD 738/2015 e terminerà il 31 dicembre 2019, in conformità con la prima disposizione aggiuntiva del presente Regio Decreto.
6.- Regolamento abrogato e modificato dal RD 738/2015
In conformità con le disposizioni della disposizione unica di abrogazione del RD 738/2015, sono espressamente abrogati: a) Regio Decreto 1747/2003, del 19 dicembre, che regola gli impianti elettrici insulari ed extrapeninsulari; b) Decreto ITC/913/2006, del 30 marzo, che approva il metodo di calcolo del costo di ciascuno dei combustibili utilizzati e la procedura di dispacciamento e sedimentazione dell’energia nei sistemi elettrici insulari ed extrapeninsulari; e c) Ordinanza ITC/914/2006, del 30 marzo, che stabilisce le modalità di calcolo della remunerazione della garanzia di potenza per gli impianti di generazione nel regime ordinario dei sistemi elettrici insulari ed extrapeninsulari.
D’altro canto, questo regio decreto modifica alcuni aspetti: a) dell’ordinanza ITC/1559/2010, dell’11 giugno, che regola diversi aspetti della normativa per i sistemi elettrici insulari ed extrapeninsulari; e b) RD 413/2014. Ciò, nei termini previsti dalle disposizioni terza e quinta finale del RD 738/2015.
7.- Entrata in vigore
In conformità con le disposizioni della settima disposizione finale del RD 738/2015, entrerà in vigore il 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel BOE (cioè il prossimo 1° settembre 2015).
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