Il quarantesimo provvedimento finale dell’artLegge 11/2020 sui bilanci generali dello Stato per l’anno 2021ha modificato l’art. 159 delLegge 9/2017, dell’8 novembre, sugli appalti del settore pubblico, con la quale le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/23/UE e 2014/24/UE, del 26 febbraio 2014, vengono recepite nell’ordinamento giuridico spagnolo.
Tale modifica incide sulle soglie stabilite per l’applicazione della procedura aperta semplificata. A partire dal 1° gennaio 2021 questa procedura si applicherà aappalti di lavori il cui valore stimato è pari o inferiore a 2.000.000 di euro, e alappalti di forniture e servizi il cui valore stimato è pari o inferiore a 139.000 euro.
Modifica invece il comma 6 dell’art. 159 del LCSP prevedendo che si applicherà la procedura semplificata abbreviata alappalti di lavori il cui valore stimato sia pari o inferiore a 80.000 euroEappalti di forniture e servizi di valore stimato inferiore a 60.000 euro, ad eccezione di quelli il cui scopo sono benefici intellettuali.
Allo stesso modo, e in relazione a quei contratti che saranno finanziati con i fondi europei del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza, con l’obiettivo che questa procedura venga applicata a un numero maggiore di contratti, consentendo una maggiore agilità nella loro elaborazione, ilRegio decreto legge 36/2020, del 30 dicembre, che approva misure urgenti per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione e per l’attuazione del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza, innalza tali soglie introducendo altre soglie specifiche che si applicheranno a questo tipo di contratti.
Pertanto, l’articolo 52 stabilisce due requisiti per trattare i contratti finanziati con fondi europei del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza attraverso la procedura semplificata:
- a) Che si tratti di contratti di valore stimato inferiore alla soglia stabilita dalla Commissione Europea per i contratti soggetti a regolamentazione armonizzata. Cioè, nel caso diappalti di lavori di valore stimato inferiore a 5.350.000 euro; e, nel caso degli appalti di forniture e servizi, il loro valore stimato è inferiore a 139.000 euro, nel caso di appalti affidati dall’Amministrazione generale dello Stato, dai suoi Enti autonomi, o dagli Enti di gestione e servizi comuni della Previdenza sociale e 214.000 euro, nel caso di appalti diversi di forniture.
- b) Che tra i criteri di aggiudicazione previsti nel capitolato d’oneri non ce ne sono altri che possano essere valutati con giudizio di valore o, se ce ne sono, il loro peso non superi il venticinque per cento del totale, salvo nel caso in cui l’appalto abbia per oggetto servizi intellettuali, quali servizi di ingegneria e architettura, in cui il suo peso non può superare il quarantacinque per cento del totale.
Parimenti, la procedura semplificata abbreviata, secondo quanto previsto dall’art. 51, si applicherà aappalti di lavori con valore stimato inferiore a 200.000 euro e appalti di forniture e servizi con valore stimato inferiore a 100.000 euroche saranno finanziati con i fondi del Piano di ripresa, trasformazione e resilienza, ad eccezione di quelli il cui scopo sono benefici intellettuali.
Tutte queste modifiche sono entrate in vigore il 1 gennaio 2021.

