Allerta funzionari pubblici: soppressione del supplemento salariale a vita (“livello 33”) nelle Isole Baleari

Giugno 2016

Legge 9/2016, del 13 giugno, che modifica la nona disposizione aggiuntiva della legge 3/2007, del 27 marzo, sul servizio pubblico della comunità autonoma delle Isole Baleari

Il 16 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari (di seguito “BOIB“) Legge 9/2016, del 13 giugno, che modifica la nona disposizione aggiuntiva della legge 3/2007, del 27 marzo, sul servizio pubblico della comunità autonoma delle Isole Baleari (di seguito, “Legge 9/2016“).

Con la legge 9/2016, da un lato, la nona disposizione aggiuntiva della legge 3/2007, del 27 marzo, sulla funzione pubblica della comunità autonoma delle Isole Baleari (di seguito, “Legge 3/2007“) e, dall’altro, l’articolo 9 del decreto legge 5/2012, del 1 giugno, sulle misure urgenti in materia di personale e amministrazione per ridurre il deficit pubblico del settore pubblico della comunità autonoma delle Isole Baleari e di altre istituzioni autonome (di seguito, “Decreto Legge 5/2012“).

1.- Modifica della Legge 3/2007: soppressione del “livello 33”.

In primo luogo, attraverso la legge 9/2016, viene eliminato il diritto a ricevere il supplemento retributivo disciplinato nella nona disposizione aggiuntiva della legge 3/2007 e, prima ancora, nell’articolo 30 della legge 20/2001, del 21 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di servizio pubblico; nell’articolo 18 della legge 12/1999, del 23 dicembre, sulle misure fiscali, amministrative e di funzione pubblica; nell’articolo 12.5 della Legge 6/1992, del 22 dicembre, sui bilanci generali della comunità autonoma delle Isole Baleari per il 1993; e nell’articolo 8.4 della Legge 11/1991, del 13 dicembre, sui bilanci generali della comunità autonoma delle Isole Baleari per il 1992.

Nello specifico, si tratta dell’eliminazione dell’integrazione salariale vitalizia comunemente denominata “livello 33” che, a tutt’oggi, i funzionari ricevevano quando tornavano in servizio attivo dopo aver ricoperto determinati incarichi politici per due anni continuativi o tre con interruzione.

In conformità a ciò, e in conformità con le disposizioni dell’articolo 87.3 della Legge sullo Statuto Fondamentale dei Dipendenti Pubblici, approvata con Regio Decreto Legislativo 5/2015, del 30 ottobre, i dipendenti pubblici dell’Amministrazione della comunità autonoma delle Isole Baleari e il personale degli enti che compongono il settore pubblico autonomo, compreso quello dei consigli insulari, quello degli enti locali, quello dell’Università delle Isole Baleari soggetto alla legislazione del servizio pubblico autonomo, e quello di gli organi statutari, che hanno riconosciuto detto supplemento retributivo ai sensi della predetta normativa, non hanno diritto a riceverlo.

Si noti che l’eliminazione dell’integrazione retributiva riguarderebbe i funzionari a cui era stato riconosciuto tale diritto alla retribuzione prima dell’entrata in vigore della legge 9/2016, poiché tale norma non li esclude dalla sua applicazione né stabilisce per loro uno specifico regime transitorio. Ciò solleva dubbi sulla compatibilità della legge 9/2016 con i limiti alla retroattività delle norme e con il principio di certezza del diritto, e se ne può quindi mettere in discussione la costituzionalità.

In considerazione del conflitto generatosi attorno all’adozione di tali misure da parte del legislatore regionale, è prevedibile che, in ultima analisi, saranno i Tribunali a dover pronunciarsi sulla costituzionalità della norma e, quindi, sulla necessità o meno di mantenere il diritto a ricevere la suddetta integrazione retributiva per i funzionari che ne avevano avuto il riconoscimento prima dell’entrata in vigore della legge 9/2016.

2.- Modifica del DL 5/2012: proroga della permanenza in servizio attivo.

La Legge 9/2016, invece, dà una nuova formulazione all’articolo 9 del DL 5/2012, relativo alla sospensione del prolungamento della permanenza in servizio attivo.

Nello specifico, viene introdotta una nuova fattispecie di autorizzazione al prolungamento della permanenza in servizio attivo: quando, in conseguenza del pensionamento forzato dell’interessato, l’erogazione di alcuni servizi essenziali può essere pregiudicata dalla carenza o insufficienza di figure professionali (nuova lettera d) dell’articolo 9.1 del DL 5/2012). In tal caso l’autorizzazione verrà concessa per il periodo essenziale corrispondente, su richiesta dell’interessato, presentata almeno due mesi prima della data del pensionamento. La richiesta di estensione del servizio dovrà essere accompagnata da una relazione della Segreteria Generale o organo equivalente in materia di personale presso il quale il richiedente presta i propri servizi, nella quale sia attendibilmente accreditata la circostanza giustificante la necessità dell’estensione del servizio; e una relazione favorevole della Commissione del Personale della Comunità Autonoma delle Isole Baleari.

Parimenti, all’articolo 9 del decreto legge 5/2012 viene aggiunto un nuovo comma 3, il quale indica che in alcuni casi (quelli disciplinati dalla lettera c) e dalla nuova lettera d) del citato articolo 9) le autorizzazioni a prolungare la permanenza nel settore attivo saranno condizionate all’attestazione, da parte dei servizi di prevenzione presso i quali l’interessato presta servizi, della capacità funzionale necessaria per adempiere ai compiti e alle funzioni dell’incarico svolto.

Viene infine soppresso il comma 4 dell’articolo 9 del DL 5/2012 secondo il quale, al fine di ridurre i crediti legati alle spese per il personale di ciascuna sezione di bilancio, il Consiglio di Governo delibererà l’ammortamento dei posti ritenuti congrui.

3.- Entrata in vigore.

In conformità con la disposizione finale della legge 9/2016, questa regola entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella BOIB (ovvero il 17 giugno 2016).

Il contenuto di questo avviso è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.

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