Allerta settore pesca: nuove norme sulla prima vendita dei prodotti della pesca

Giugno 2015

Regio decreto 418/2015, del 29 maggio, che regola la prima vendita dei prodotti della pesca

Martedì scorso, 23 giugno, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (B.O.E.) il regio decreto 418/2015, del 29 maggio, che regola la prima vendita dei prodotti della pesca (di seguito, “Regio Decreto 418/2015“).

Il Regio Decreto 418/2015 introduce nel nostro Paese, e per la prima volta, una regolamentazione organica della prima commercializzazione di tutti i prodotti della pesca, siano essi di origine marina o di acque interne, e provenienti da attività professionale. Allo stesso modo, questo standard pone le basi per il sistema di tracciabilità della pesca.

Della disciplina contenuta nel Regio Decreto 418/2015 si evidenziano, in termini generali, i seguenti punti:

  • -I mercati del pesce o altri stabilimenti autorizzati dalle comunità autonome sono isolo soggetti abilitatiregistrare la prima vendita di tutti i prodotti della pesca, nonché la compilazione dei documenti di cui agli articoli da 7 a 10 del Regio Decreto 418/2015 (ovvero nota di vendita, documento di tracciabilità, dichiarazione di ritiro, documento di trasporto).
  • -I produttori possono commercializzare i propri prodotti con qualsiasi metodo consentito dalla legge.senza che l’asta sia obbligatoria. Nel caso in cui la prima vendita non venga effettuata all’asta, gli accordi, i contratti o qualsiasi tipo di transazione dovranno essere preventivamente registrati presso l’asta o l’istituto autorizzato ed essere portati a conoscenza degli organi competenti delle Comunità autonome.
  • -I concessionari delle aste o gli esercizi autorizzatipuò effettuare vendite ai consumatori finali,purché facciano parte dell’attività di pescaturismo o di acquacolturaturismo. Le comunità autonome che autorizzano questa attività devono regolamentare le quantità e gli importi massimi dei prodotti acquistati in questa modalità.
  • -Parimenti, l’articolo 5.3 del Regio Decreto 418/2015 stabilisce, più in generale, che in casi specifici, le comunità autonomepuò regolamentare l’acquisto di piccole quantità di prodotti della pesca da parte dei consumatori finali, in applicazione degli articoli 58.8, 59.3 e 65.2 del Regolamento n. 1224/2009, del 20 novembre 2009 (di seguito “Regolamento n. 1224/2009Le citate disposizioni del Regolamento n. 1224/2009 prevedono la possibilità: (i) di vendere direttamente al consumatore a bordo del peschereccio piccoli quantitativi di prodotti della pesca, purché il loro valore non superi i 50 euro giornalieri; e (ii) di acquistare prodotti della pesca che non superino un peso massimo di 30 kg e purché non siano successivamente commercializzati ma utilizzati esclusivamente per il consumo privato.
  • -Le aste e gli esercizi autorizzati e i loro concessionari, per vendere i prodotti della pesca soggetti all’obbligo della nota di vendita, indipendentemente dal loro fatturato, devono soddisfare almeno iseguenti requisiti:

a) Disporre di dotazioni informatiche sufficienti ed adeguate per acquisire e trasmettere per via telematica, sia all’Amministrazione competente che agli operatori, le informazioni previste dal Regio Decreto 418/2015.

b) Far verificare ed approvare i sistemi di pesatura dall’Amministrazione competente.

c) Rispettare le norme relative al controllo della taglia minima di riferimento per la conservazione delle specie poste in vendita. Allo stesso modo, nel caso di prodotti soggetti a norme di commercializzazione comuni, questi potranno essere messi in vendita solo se conformi a tali norme.

d) Comunicare alle comunità autonome l’iscrizione e la cancellazione degli acquirenti iscritti.

e) Gli acquirenti registrati, quando non pagano in contanti, per accedere all’acquisto dei prodotti della pesca, devono fornire una garanzia o un’assicurazione fideiussoria presso il mercato ittico. Questo requisito non si applicherà agli stabilimenti autorizzati dalle comunità autonome.

f) Il concessionario dell’asta o l’esercizio autorizzato deve pagare, se del caso, i canoni applicabili all’armatore della nave o al proprietario dell’attività di pesca che effettua la prima vendita. Parimenti, il concessionario potrà ricevere un compenso per la predisposizione della documentazione prevista dal Regio Decreto 418/2015, secondo quanto stabilito di volta in volta dalla normativa regionale.

  • -Nel caso di prodotti che devono completare un documento di tracciabilità, le comunità autonome regoleranno i requisiti che gli stabilimenti da loro autorizzati devono soddisfare, tenendo conto di quanto stabilito per i prodotti che devono completare una nota di vendita.
  • -I prodotti della pesca per i quali è obbligatoria la compilazione di una nota di vendita e che vengono trasportati in un mercato ittico o in uno stabilimento autorizzato diverso dal porto o luogo di sbarco per effettuare la prima vendita, sarannoaccompagnato da documento di trasporto. Durante il trasporto dei prodotti della pesca, avvenuta o meno la prima vendita, gli stessi dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista dall’articolo 11 del Regio Decreto 418/2015.
  • -Avranno i mercati e gli stabilimenti autorizzati ad effettuare la prima vendita di prodotti della pescadodici mesi per adeguarsi a quanto previsto dall’artRegio Decreto 418/2015dal momento della sua entrata in vigore.

Il contenuto di questo avviso è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.

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