Avviso ambientale: legge sulle strade pubbliche e sui percorsi escursionistici a Maiorca e Minorca

Legge 13/2018, del 28 dicembre, sulle strade pubbliche e sui percorsi escursionistici a Maiorca e Minorca

Il 29 dicembre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari (di seguito “BOIB“) Legge 13/2018, del 28 dicembre, sulle strade pubbliche e sui percorsi escursionistici a Maiorca e Minorca (di seguito, la “Legge sulle strade pubbliche e sui percorsi escursionistici“).

Questa legge, entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BOIB (cioè il 30 dicembre 2018), mira, da un lato, a stabilire il regime giuridico (pianificazione, progettazione, finanziamento, costruzione, modifica, conservazione, sfruttamento, uso e difesa) dei sentieri pubblici di Maiorca e Minorca e, dall’altro, a regolamentare gli aspetti relativi ai cosiddetti “percorsi escursionistici” (tra gli altri, la loro selezione, approvazione e integrazione nel Registro dei percorsi). escursionisti).

Come si legge nella Relazione, l’azione di questa legge, da un lato, di rivalutare, difendere e tutelare la rete dei sentieri pubblici e, dall’altro, di realizzare una nuova rete di percorsi escursionistici, risponde ad una nuova domanda di attività sportive escursionistiche e di educazione ambientale.

Ora, si noti che la risposta legislativa a questa domanda di svago forse non sarebbe stata così controversa se i percorsi escursionistici fossero stati progettati solo su sentieri pubblici. Tuttavia, come approfondiremo più avanti, tale legge prevede che l’articolazione dei percorsi escursionistici possa essere effettuata anche su strade private, nel qual caso vi sarà il patto di proprietà del terreno o, in mancanza di questo, mediante esproprio.

Di seguito passiamo ad analizzare le principali novità introdotte dalla Legge sulle strade pubbliche e sui percorsi escursionistici.

a) Su strade pubbliche

Per quanto riguarda la regolamentazione della viabilità pubblica, in generale, la presente legge mira a promuovere il recupero, la catalogazione, la censimento, la difesa, la protezione, la sorveglianza, la conservazione, la manutenzione e l’inserimento nell’ambiente della rete stradale pubblica.

Secondo tale legge è pubblica via ogni tipo di strada di demanio pubblico che comprende non solo la via di comunicazione stessa, ma anche gli elementi che – essendo anch’essi di demanio pubblico – le sono inerenti per la sua destinazione. È inoltre istituita una zona di protezione, così come prevede la normativa autostradale, di 3 metri su ciascun lato della strada.

Per quanto riguarda l’azione pubblica in difesa della proprietà della strada, il diritto di esercitarla è stato esteso a qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che sia nel pieno possesso dei propri diritti civili e politici. Parimenti, nel caso in cui l’azione pubblica sia esercitata da un soggetto singolo o privato contro l’opposizione o l’inerzia dell’amministrazione presunta proprietaria della strada, è previsto un risarcimento pari a quattro volte l’importo delle spese procedurali, che saranno riscosse presso l’amministrazione a cui è attribuita la proprietà della strada.

Per quanto riguarda la disaffezione dei terreni del demanio stradale pubblico, viene eliminata ogni possibilità che possa verificarsi una disaffezione tacita dovuta al trascorrere del tempo.

In relazione a permute e mutazioni societarie, esse sono consentite con le precedenti procedure di disaffezione e con la nuova destinazione prevista dalla normativa patrimoniale degli enti locali. Parimenti, è consentito uno scambio motivato da una modifica del tracciato stradale purché sia ​​opportunamente motivata l’idoneità e il miglioramento del tracciato alternativo rispetto al vecchio, e sia richiesta una relazione obbligatoria – che sarà vincolante – del Consiglio insulare per le strade che interessano percorsi escursionistici di natura insulare.

Con riferimento al fascicolo di indagine, recupero e delimitazione d’ufficio e delimitazione dei confini, si stabilisce, quale novità principale, che il consiglio insulare, nel caso di strade comunali di interesse sovracomunale, può avviare fascicoli di indagine d’ufficio nel caso in cui il consiglio comunale non si attivi.

È inoltre obbligatorio che qualsiasi reclamo riguardante la proprietà delle strade comunali sia comunicato dal consiglio comunale convenuto al consiglio dell’isola affinché possa collaborare con l’ente comunale nella difesa della proprietà pubblica o addirittura assumerne la difesa se il consiglio comunale non lo fa.

Questa legge regola anche la procedura di approvazione e redazione dei cataloghi comunali delle strade pubbliche, procedura che prevede una relazione del consiglio insulare e una procedura di udienza pubblica. Lo scopo di questi cataloghi è quello di fornire prove che comprovino la natura pubblica delle strade, mettere in relazione tutte le strade pubbliche comunali e anche determinare le strade pubbliche o private che hanno interesse culturale o escursionistico. Si tratta in ogni caso di un documento meramente informativo e di controllo della viabilità pubblica, non assimilabile ai cataloghi urbanistici. I consigli comunali hanno un termine massimo di quattro anni dall’entrata in vigore della legge per redigere i cataloghi, e il consiglio dell’isola può subentrare ai poteri comunali di redigere e approvare i suddetti cataloghi in caso di inattività dei consigli comunali. Le strade classificate come pubbliche devono essere successivamente iscritte nell’Inventario dei beni comunali e sono anche iscritte nel Registro insulare delle strade pubbliche creato da questa legge e che ha carattere puramente informativo delle strade pubbliche dell’isola, essendo disponibile alla consultazione pubblica. Allo stesso modo, il consiglio insulare può richiedere ai consigli comunali di catalogare le strade comunali di interesse sovracomunale.

Rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale, al fine di organizzare l’assetto della rete stradale insulare, la presente legge prevede la predisposizione e l’approvazione da parte del Consiglio insulare del Piano Regolatore Settoriale della Viabilità. Lo scopo di tale piano è quello di definire una rete sistematica di strade sovracomunali, concepita come sistema strutturale complementare alla rete stradale. Potranno inoltre essere redatti appositi piani stradali che si configurano come strumenti per lo sviluppo del Master Plan Settoriale della Viabilità. Ai fini della normativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, l’approvazione dei piani generali settoriali e dei piani stradali speciali comporta la dichiarazione di pubblica utilità (ai fini espropriativi) dei terreni necessari alla loro esecuzione. In alternativa, la disponibilità del terreno può derivare dall’alienazione o dal trasferimento volontario dei proprietari, da accordi di collaborazione o da altri meccanismi giuridicamente validi.

Si segnala infine che tale norma insiste affinché la circolazione non motorizzata (a piedi, in bicicletta o a cavallo) sulle strade pubbliche sia di uso generale, libera e gratuita, anche se particolari limitazioni all’uso possono essere stabilite quando richiesto, ad esempio, per ragioni di tutela dell’ambiente o per l’esercizio di attività agricole o forestali.

b) Informazioni sui percorsi escursionistici

Come anticiperemo e spiegheremo di seguito, la nuova configurazione dei percorsi escursionistici solleva maggiori controversie.

Infatti, la nozione stessa di itinerario escursionistico – pur essendo più precisa rispetto alla definizione offerta nella proposta di legge iniziale – presenta un elevato grado di indefinizione e, quindi, di incertezza. Pertanto, i percorsi escursionistici secondo questa legge sono “percorsi escursionistici”, che devono “passare preferibilmente attraverso strade o proprietà pubbliche”, e che rispondono a “un obiettivo tematico o specifico e che integrano elementi come la segnaletica, i pernottamenti, la difficoltà del percorso, gli usi consentiti o i luoghi di interesse collegati, tra gli altri”. Allo stesso modo, si stabilisce che i percorsi escursionistici “devono contribuire al rilancio economico delle aziende agricole, con l’attuazione di usi e attività compatibili che generino redditi complementari”.

In questo modo, si ricorda, possono essere configurati percorsi escursionistici non solo lungo strade pubbliche o agricole, ma anche attraverso itinerari privati.

Per quanto riguarda la costituzione dei percorsi escursionistici, l’iniziativa per la loro progettazione ed esecuzione spetta al Comune per i percorsi locali o al Consiglio insulare per quelli di interesse sovracomunale. I privati ​​possono collaborare stipulando convenzioni che comportino vantaggi per gli immobili firmatari (ad esempio, concessione preferenziale di aiuti o sussidi) e la cui durata non potrà essere inferiore a dieci anni.

Ora, nel caso in cui il percorso escursionistico passi attraverso itinerari privati, questa legge prevede che “ci sarà l’autorizzazione dei proprietari del terreno e, se del caso, dei proprietari dell’azienda agricola”. A tal fine è regolamentata la stipula dei predetti accordi. Va tuttavia precisato che la stipula di tali accordi costituisce solo una delle possibilità, poiché tale legge prevede che, in ogni caso, l’approvazione di piani speciali o di progetti di itinerari escursionistici, quando ottengono l’approvazione provvisoria da parte del Consiglio insulare, implica la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’esproprio dei terreni necessari alla loro esecuzione.

Come si vede, attribuendo ai piani speciali dei percorsi escursionistici la natura di piani urbanistici territoriali, il legislatore considera implicitamente la sussistenza di una pubblica utilità (ai fini espropriativi) nell’approvazione di detti percorsi. Ebbene, mentre è comune e pacifica l’esistenza di una pubblica utilità rispetto alla costruzione di strade pubbliche – poiché destinate a coprire le esigenze di accesso e comunicazione di aree rurali o centri abitati -, la dichiarazione di utilità a fini espropriativi è davvero sorprendente rispetto ai percorsi escursionistici perché questi, come diciamo, sembrano rispondere a mere aspettative ricreative. Ciò, sommato all’incertezza creatasi sulla definizione stessa e sulla portata di questi percorsi escursionistici, giustifica una certa preoccupazione sull’uso che verrà dato a questa figura.

Infine, questa legge crea il Registro dei percorsi escursionistici, dove verranno registrati i percorsi escursionistici approvati dal Consiglio insulare. Questo record sarà disponibile al pubblico e accessibile elettronicamente.

Noi di Araújo&Benetti abbiamo già informato diversi gruppi sulle importanti implicazioni giuridiche di questa nuova legge.

Il contenuto di questo avviso è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.

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