Decreto legislativo 1/2020, del 28 agosto, che approva il testo consolidato della legge sulla valutazione ambientale delle Isole Baleari
Il 29 agosto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari (di seguito “BOIB“) Decreto legislativo 1/2020, del 28 agosto, che approva il testo consolidato della valutazione ambientale delle Isole Baleari (di seguito, “TRLEA“).
La TRLEA, entrata in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel BOIB (ovvero il 30 agosto 2020), è stata preparata in applicazione della terza disposizione finale della Legge 9/2018, del 31 luglio, che modifica la Legge 12/2016, del 17 agosto, sulla valutazione ambientale delle Isole Baleari, e il suo scopo è quello di regolamentare la valutazione ambientale di piani, programmi e progetti. che possono avere effetti significativi sull’ambiente nelle Isole Baleari, nell’esercizio dei poteri stabiliti nell’articolo 30.46 dello Statuto di Autonomia delle Isole Baleari, e nel quadro della legislazione di base contenuta nella Legge 21/2013, del 9 dicembre, sulla valutazione ambientale, e le direttive europee applicabili, fatti salvi i poteri che corrispondono all’Amministrazione Generale dello Stato in conformità con la legislazione statale di base.
La TRLEA si compone di sei titoli, compreso quello preliminare, che si adatta all’architettura della normativa di base, due disposizioni aggiuntive, una disposizione transitoria, tre disposizioni finali e due allegati.
Il titolo preliminare, oltre a stabilire l’oggetto e la portata della legge, comprende, ai fini della norma, anche i principi della legislazione internazionale, europea e di base. Allo stesso modo, sono regolamentati l’impegno alla partecipazione, alla trasparenza e all’amministrazione elettronica, nonché il conflitto tra pubblicità e riservatezza dei dati.
Il Titolo I tratta della cooperazione interamministrativa e regola la configurazione della Commissione Ambientale delle Isole Baleari come organismo ambientale della Comunità Autonoma.
Il Titolo II disciplina l’ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica (ordinaria e semplificata) e della valutazione di impatto ambientale (ordinaria e semplificata), nonché le ipotesi escluse dalla valutazione ambientale e i progetti escludibili. Al riguardo, si chiarisce che le possibilità di esclusione disciplinate nel presente articolo non esonerano il promotore dall’effettuare una valutazione delle ricadute sugli spazi Rossi Natura 2000 nel caso di piani, programmi o progetti che, senza avere un rapporto diretto con la gestione del luogo o senza che siano ad essa necessari, possano incidere sensibilmente sulle specie o sugli habitat di detti spazi, singolarmente o in combinazione con altri piani, programmi o progetti. Si stabilisce, infine, la nullità dei piani, programmi e progetti che non sono soggetti a valutazione ambientale, nonché l’invalidità e inefficacia delle dichiarazioni responsabili o delle comunicazioni previe che non richiedono valutazione ambientale.
Il Titolo III regola le procedure di valutazione ambientale. Come evidenziato nella relazione esplicativa della TRLEA, la documentazione degli studi di impatto ambientale comprende, oltre al contenuto minimo stabilito dalla legge fondamentale, un allegato sull’incidenza del paesaggio, tenendo conto sia del patrimonio che il paesaggio rappresenta nelle Isole Baleari sia della validità della Convenzione europea del paesaggio, approvata dal Consiglio d’Europa il 20 ottobre 2000, entrata in vigore in Spagna il 1 marzo 2008. È incluso anche un allegato costituito da uno studio. sull’impatto diretto e indotto sul consumo energetico, sui picchi di domanda e sulle emissioni di gas serra, nonché sulla vulnerabilità ai cambiamenti climatici.
Il Titolo IV è dedicato alla valutazione delle ricadute sugli spazi della Rete Natura 2000.
Il controllo dei procedimenti ambientali, la tutela della legalità ambientale, il ripristino dell’ordinamento giuridico turbato e il regime sanzionatorio sono disciplinati nel titolo V.
Si segnala inoltre che, con la prima disposizione aggiuntiva, il presente testo unico disciplina le banche per la conservazione della natura, attribuendo la competenza per la loro costituzione al consigliere competente in materia ambientale. Da parte sua, la seconda e la terza disposizione finale modificano rispettivamente la legge 12/2017, del 29 dicembre, sulla pianificazione urbana delle Isole Baleari e la legge 11/1998, del 14 dicembre, sul regime tariffario specifico della Comunità Autonoma delle Isole Baleari.
Infine vengono raccolti gli allegati dei progetti sottoposti a valutazione ambientale.
Per quanto riguarda il regime di abrogazione, il presente testo consolidato, oltre alla clausola abrogativa generica, abroga specificamente la legge 12/2016, del 17 agosto, sulla valutazione ambientale delle Isole Baleari, la legge 9/2018, del 31 luglio, che modifica la legge 12/2016, del 17 agosto, sezione 4.a) dell’articolo unico della legge 5/2012, del 23 maggio, sulle misure urbanistiche per la realizzazione del Centro Internazionale di Tennis Rafael Nadal – secondo il parere del Consell Consultiu è stato precisato che tale abrogazione influirà sulle valutazioni ambientali a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo -, e la sezione f) dell’articolo 124.1 della Legge 11/1998, del 14 dicembre, sul regime fiscale specifico della comunità autonoma delle Isole Baleari.
Si precisa che, come previsto dalla disposizione transitoria unica, la TRLEA si applica a tutte le valutazioni ambientali che iniziano dopo la sua entrata in vigore. Le dichiarazioni di impatto ambientale pubblicate prima dell’entrata in vigore della Legge 12/2016, invece, perdono validità e cessano di produrre effetti propri se l’esecuzione del progetto o dell’attività non è iniziata entro il termine massimo di sei anni dall’entrata in vigore della legge stessa. In tal caso il promotore dovrà avviare nuovamente il processo di valutazione ambientale del progetto secondo quanto previsto dal presente testo unico.
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