ottobre 2015
Legge 42/2015, del 5 ottobre, che riforma il diritto di procedura civile
Il 6 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (di seguito “BOE“) Legge 42/2015, del 5 ottobre, che riforma la legge 1/2000, del 7 gennaio, sulla procedura civile (di seguito, “Legge 42/2015” E “LEC”, rispettivamente).
Attraverso la Legge 42/2015 vengono introdotte rilevanti modifiche nella LEC e in altri testi normativi, tra cui spicca quella che incide sul Codice Civile in materia di prescrizione.
1.- Riforma della LEC.
1.1.- Presentazione di scritti e documenti.
Viene introdotto l’obbligo per tutti i professionisti della giustizia e gli organi giudiziari e le procure di utilizzare i sistemi telematici esistenti nell’Amministrazione della Giustizia per la presentazione di scritti e documenti. Saranno in ogni caso obbligati ad intervenire con mezzi elettronici i seguenti soggetti: (i) le persone giuridiche; (ii) enti privi di personalità giuridica; (iii) coloro che svolgono un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione obbligatoria, per i procedimenti e gli atti che compiono nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia nell’esercizio di detta attività professionale; (iv) notai e cancellieri; (v) coloro che rappresentano un interessato che ha l’obbligo di interagire per via telematica con l’Amministrazione della Giustizia; e (vi) funzionari della Pubblica Amministrazione per le procedure e gli atti posti in essere in ragione del loro incarico.
La possibilità di presentare atti e documenti con mezzi elettronici è prevista per tutti i giorni dell’anno, ventiquattr’ore su ventiquattro.
1.2.- Atti di comunicazione mediante mezzi informatici.
Ai diversi atti procedurali viene effettuata un’applicazione globale degli strumenti telematici. L’utilizzo dei mezzi telematici si estende anche al trattamento di mandati, ordini e lettere, esibizione di documenti in adempimento di procedimenti istruttori o presentazione di perizie.
D’altro canto, affinché la comunicazione elettronica costituisca la modalità abituale di agire nell’Amministrazione della Giustizia anche nei confronti dei cittadini, è espressamente previsto che gli atti di comunicazione possano essere effettuati presso l’indirizzo elettronico abilitato dal destinatario o mediante altro sistema telematico, anche se ciò sarà possibile dal 1° gennaio 2017 agli interessati che non siano professionisti forensi e che non siano rappresentati da un avvocato.
1.3.- Rappresentanza.
È prevista la possibilità di conferire rappresentanza al procuratore mediante procura.atto apudmediante comparizione elettronica presso la corrispondente sede giudiziaria, nonché comprovante detta procura mediante la sua registrazione nel fascicolo informatico delle procure.atto apudche sarà creato a tal fine ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. Fino a tale data l’accreditamento del potere di rappresentanza continuerà ad essere effettuato come in precedenza, mediante procura o procura.atto apudconcesso mediante comparizione personale davanti al segretario giudiziario.
1.4.- Poteri e obblighi dei procuratori.
Viene rafforzato l’elenco dei poteri e degli obblighi dei procuratori rispetto al compimento degli atti di comunicazione. Come novità notevole, agli avvocati viene concessa la capacità di certificazione per compiere tutti gli atti di comunicazione, che consentirà loro di praticarli con la stessa portata ed effetti di quelli compiuti dai funzionari del Corpo di assistenza giudiziaria e, con ciò, sono esentati dalla necessità di essere assistiti da testimoni.
In qualsiasi atto che avvia una procedura giudiziaria, esecutiva o di altro tipo, il richiedente deve esprimere se è interessato a tutti gli atti di comunicazione compiuti dal suo procuratore. Se nulla viene precisato al riguardo, la segreteria giudiziaria procederà con il procedimento, effettuando gli atti di comunicazione da parte dei funzionari del Corpo di Assistenza Giudiziaria come finora.
1.5.- Processo verbale.
La legge 42/2015 prevede rilevanti modifiche nella disciplina del processo verbale, evidenziando, innanzitutto, l’introduzione della risposta scritta, che deve essere presentata entro il termine di dieci giorni (la metà di quello stabilito per la procedura ordinaria).
Parimenti, si prevede che la memoria di ricorso avrà il contenuto e la forma del processo ordinario. A tali fini troveranno applicazione anche le regole del processo ordinario in materia di preclusione delle accuse e di litispendenza. Fanno però eccezione i processi verbali in cui non siano coinvolti difensore e procuratore, nei quali può essere predisposta una breve denuncia, con moduli standardizzati disponibili presso gli uffici giudiziari e compilabili all’uopo.
È invece previsto che, una volta accolta la domanda, la stessa venga comunicata al convenuto che potrà rispondere per iscritto entro il termine di dieci giorni secondo le disposizioni previste per il processo ordinario.
Saranno invece le parti a decidere sull’opportunità di tenere un’udienza, per cui se nessuna di loro lo richiede, e il tribunale non ritiene opportuno tenere un’udienza, verrà emessa una sentenza senza ulteriori formalità. Basterà però che una delle parti chieda un’udienza alla segreteria del tribunale per fissarne data e ora.
Sono inoltre regolamentati il trattamento delle conclusioni del dibattimento orale, il regime di ricorso per le risoluzioni sulle prove ed è richiesto che la proposta delle prove per l’interrogatorio della parte sia preventivamente annunciata.
In ogni caso, le modifiche apportate dalla Legge 42/2015 non incideranno sui processi dibattimentali verbali in corso prima del 7 ottobre 2015 (data della sua entrata in vigore), e il loro trattamento proseguirà secondo la previgente disciplina procedurale fino all’emanazione di una decisione definitiva.
1.6.- Procedura di monitoraggio.
Nei procedimenti di monitoraggio è introdotta una procedura che consentirà al giudice, prima che il segretario giudiziario acconsenta a presentare la richiesta alla parte debitrice, di valutare d’ufficio l’eventuale esistenza di clausole abusive nei contratti conclusi tra un imprenditore o professionista e un consumatore o utente. A tal fine, il carattere abusivo deve essere apprezzato nelle clausole che costituiscono il fondamento della richiesta o che hanno determinato l’importo richiesto.
Parimenti, nell’esecuzione dei lodi arbitrali viene incorporata la possibilità di controllo giurisdizionale delle clausole abusive, come già previsto per i titoli stragiudiziali.
Questa modifica si applicherà ai processi di monitoraggio che iniziano dopo il 7 ottobre 2015. Per quanto riguarda i procedimenti di monitoraggio in corso con l’entrata in vigore della legge 42/2015, è previsto che essi siano sospesi dalla cancelleria del tribunale quando la richiesta iniziale si basa su un contratto tra un imprenditore o professionista e un consumatore o utente, affinché il giudice possa valutare l’eventuale esistenza di una eventuale clausola abusiva.
1.7.- Scambio di giudizio.
La nuova formulazione dell’articolo 826 LEC, relativo alla fondatezza dell’opposizione cambiaria, concede al creditore un termine di dieci giorni per contestare la lettera di opposizione del debitore (mentre nella precedente formulazione il segretario giudiziario lo citava direttamente all’udienza).
È inoltre prevista la possibilità per le parti di richiedere lo svolgimento dell’udienza, nei rispettivi scritti di opposizione e di opposizione. Come avviene nel processo verbale, se le parti non richiedono l’udienza o se il tribunale non ritiene opportuno tenerla, l’opposizione verrà risolta senza ulteriori formalità.
2.- Modifiche al codice civile in materia di prescrizione.
In virtù della prima disposizione finale della Legge 42/2015, viene modificato l’articolo 1.964 del Codice Civile, riducendo significativamente il termine generale delle azioni personali. Pertanto, le azioni personali che non hanno uno specifico termine di prescrizione prescriveranno cinque anni dal momento in cui potrà essere richiesto l’adempimento dell’obbligo (rispetto ai quindici anni previsti prima della riforma). Nel caso di obblighi continuativi di fare o non fare, il calcolo della prescrizione decorre da ogni violazione degli stessi.
Tale riforma dell’articolo 1.964 del Codice Civile è in vigore dal 7 ottobre 2015. Rispetto ai rapporti nati prima del 7 ottobre 2015 troverà applicazione, di norma, il periodo di quindici anni previsto dalla precedente formulazione dell’articolo 1.964 del Codice Civile. Tuttavia, in via eccezionale, è previsto che il termine di prescrizione quindicennale sia ridotto a cinque anni nei casi in cui, alla data del 7 ottobre 2015, mancassero più di cinque anni per giungere alla scadenza del termine massimo di prescrizione quindicennale.
3.- Entrata in vigore.
In generale, la Legge 42/2015 è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella BOE (ovvero il 7 ottobre 2015).
Tuttavia, le disposizioni relative all’obbligo di tutti i professionisti della giustizia e degli organi e uffici giudiziari e fiscali di utilizzare i sistemi telematici esistenti presso l’Amministrazione della Giustizia per la presentazione di scritti e documenti e il compimento di atti di comunicazione processuale, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016, rispetto ai procedimenti che decorrono da tale data.
Restano invece valide le disposizioni relative al deposito informatico dei poteriatto apude l’utilizzo da parte degli interessati non professionisti della giustizia dei sistemi telematici esistenti presso l’Amministrazione della Giustizia per la presentazione di scritti e documenti e il compimento di atti di comunicazione processuale nei termini sopra indicati, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.
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