Avviso diritto urbanistico e turismo: decreto legge 2/2016

Gennaio 2016

Decreto legge 2/2016, del 22 gennaio, che modifica ilDecreto legge 1/2016, del 12 gennaio, sulle misure urgenti in materia urbanistica.

Il 23 gennaio è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari (di seguito “BOIB“) Decreto legge 2/2016, del 22 gennaio, che modifica il decreto legge 1/2016, del 12 gennaio, sulle misure urgenti in materia urbanistica (di seguito, “Decreto Legge 2/2016“). Il presente decreto legge è entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella BOIB.

Lo scopo del decreto legge 2/2016 è (i) da un lato, modificare la formulazione di alcune disposizioni del decreto legge 1/2016, del 12 gennaio, sulle misure urgenti in materia urbanistica (di seguito, “Decreto Legge 1/2016“); e (ii) dall’altro, dare una nuova formulazione agli articoli 21, 22 e 24.2 della legge 6/1997, dell’8 luglio, sul territorio rurale delle Isole Baleari (di seguito, “Legge 6/1997“).

Come osservato nelle premesse del DL 2/2016, la modifica di alcuni articoli del DL 1/2016 risponde all’esigenza di rettificare”alcuni errori materiali e imprecisioni tecniche” osservato nel proprio testo. Tale modifica normativa, nella misura in cui non riveste particolare rilevanza dal punto di vista giuridico-materiale, non sarà oggetto di analisi nel presente Avviso Normativo.

Per quanto riguarda la nuova formulazione degli articoli 21, 22 e 24.2 della legge 6/1997, relativi alle attività relative agli usi ammessi nei terreni rurali, va notato che in virtù dell’unica disposizione aggiuntiva del decreto legge 1/2016, l’applicazione di numerose disposizioni della legge 12/2014, del 16 dicembre, agraria delle Isole Baleari (in avanti, “Legge 12/2014“), tra le altre norme. Come già accennato in un altro precedente avviso normativo, in merito all’approvazione del decreto legge 1/2016 (https://araujobenetti.com/es/nov/42/alerta-derecho-urbanistico-y-turismo-decreto-ley-12016), la predetta sospensione normativa si è configurata come misura transitoria, condizionata al fatto che il legislatore proceda anche a modificare dette disposizioni regolamentari, fissando come termine il 31 dicembre 2017.

Nello specifico, in forza della citata unica disposizione aggiuntiva del DL 1/2016, i commi 4, 5, 6 e 7 della seconda disposizione finale della Legge 12/2014 sono nulli.[1], che modificano gli articoli 13, 21, 22 e 24.2 della Legge 6/1997 nel senso di (i) consentire la segregazione nei terreni rurali al di sotto dell’unità minima colturale o forestale; (ii) collegare la regolamentazione delle azioni relative alle attività agricole e complementari con le disposizioni della legislazione agricola; e (iii) escludere l’obbligo di una preventiva dichiarazione di interesse generale rispetto alle infrastrutture e attrezzature legate alle aziende agricole, nonché alle infrastrutture irrigue promosse dalle pubbliche amministrazioni (perché di natura di uso ammesso).

Ebbene, secondo il preambolo del decreto legge 2/2016, “la sospensione dell’efficacia di quanto stabilito in detta disposizione finale della Legge 12/2014,Fino all’approvazione del nuovo regolamento che lo sostituisce o, se del caso, fino alla scadenza del termine che scade il 31 dicembre 2017, lascia gli aspetti materiali di cui ai citati articoli 21, 22 e 24.2 della Legge sui terreni rurali senza regolamentazione attuale. Tale circostanza evidenzia l’urgente necessità di completare questa normativa di emergenza con l’istituzione di un regime giuridico transitorio che regoli e ordini le situazioni di fatto oggetto di detti precetti della Legge 6/1997. A tal fine si ritiene indispensabile recuperare, in larga misura e senza indugio, la formulazione iniziale dei citati articoli 21, 22 e 24.2.”.

Vale a dire, lo stesso Governo riconosce che la tecnica legislativa della sospensione utilizzata nell’unica disposizione aggiuntiva del decreto legge 1/2016 genera un indesiderato panorama di incertezza e insicurezza giuridica, che lascia numerosi aspetti materiali in materia di pianificazione urbanistica e territoriale senza la regolamentazione attuale.

Pertanto, il decreto legge 2/2016 procede a modificare i citati articoli 21, 22 e 24.2 della legge 6/1997, relativi alle attività relative agli usi consentiti sui terreni rurali, e ciò solo nove giorni dopo l’entrata in vigore del decreto legge 1/2016, recuperandone la formulazione iniziale.in buona misura e senza indugio(cioè sempre con modalità emergenziali). Questo modo di agire denota indubbiamente un’evidente fretta da parte del Governo nell’approvare questo nuovo regolamento urbanistico.

Successivamente analizzeremo la nuova formulazione degli articoli 21, 22 e 24.2 della Legge 6/1997 dopo l’entrata in vigore del DL 2/2016. Tali precetti, come si dice, regolano le attività relative agli usi consentiti sui terreni rurali, nello specifico, le seguenti: (1) attività legate alla destinazione o alla natura dei beni (articolo 21 della Legge 6/1997); (2) attività legate alla valorizzazione e alla conservazione dell’ambiente rurale (articolo 22 della Legge 6/1997); e (3) attività relative alle infrastrutture pubbliche (articolo 24 della Legge 6/1997).

1.- Attività legate alla destinazione o alla natura delle aziende agricole.

In primo luogo, il DL 2/2016 modifica il testo dell’articolo 21 della Legge 6/1997, recuperandone in gran parte la formulazione iniziale. Nello specifico, rispetto alla versione dell’articolo 21 della Legge 6/1997 introdotta dal secondo provvedimento finale della Legge 12/2014, la nuova formulazione del suddetto precetto introduce le seguenti novità nella disciplina delle attività legate alla destinazione o alla natura degli immobili:

  • In primo luogo, viene separato il concetto di attività legate alla destinazione o alla natura delle aziende agricole da quello di attività agricole.

Infatti, l’articolo 21.1 della Legge 6/1997, nella sua formulazione introdotta dalla seconda disposizione finale della Legge 12/2014, prevedeva che “Saranno considerate attività le attività agricole e complementari definite nella legislazione agricola, nonché quelle legate agli usi ricreativi, educativi, culturali e scientifici svolti nel quadro della legislazione ambientale.”.

Con le modifiche introdotte dal DL 2/2016, si prevede che prendano in considerazione gli interventi legati ai seguenti usi: a) quelli interessati dallo sfruttamento agricolo, forestale, zootecnico e venatorio, nonché dalla conservazione e difesa dell’ambiente naturale; b) attività ricreative, educative, culturali e scientifiche svolte nell’ambito delle disposizioni della normativa ambientale; c) usi complementari disciplinati dalla normativa di settore.

  • In secondo luogo, e nella stessa linea, la regolamentazione degli atti legati alla destinazione o alla natura delle aziende agricole viene separata dalla legislazione agricola.

Ebbene, a differenza della formulazione dell’articolo 22.2 della Legge 6/1997 introdotta dalla seconda disposizione finale della Legge 12/2014, secondo cui “Le azioni relative alle attività agricole e complementari, comprese quelle che comportano edifici, costruzioni o impianti, nuovi o meno, saranno disciplinate dalle disposizioni della legislazione agricola e, inoltre, dalla presente legge.“, a partire dall’entrata in vigore del decreto legge 2/2016, le attività legate alla destinazione o alla natura degli immobili rispetteranno esclusivamente le disposizioni della legge 6/1997.

  • Si stabilisce infine che tutti gli interventi legati ad attività legate alla destinazione o alla natura dei beni dovranno essere idonei ad un effettivo sviluppo e non potranno comportare la trasformazione della destinazione e delle caratteristiche essenziali del territorio. Gli edifici e le strutture legate a queste azioni dovranno essere limitati a quelli strettamente necessari.

Ciò, a differenza della precedente formulazione dell’articolo 21.2 della Legge 6/1999 data dalla seconda disposizione finale della Legge 12/2014, che limitava tali disposizioni a “azioni relative ad usi ricreativi, educativi, culturali e scientifici svolte nel quadro della legislazione ambientale”.

2.- Attività legate allo sfruttamento e alla conservazione dell’ambiente rurale.

Per quanto riguarda le attività legate alla valorizzazione e conservazione dell’ambiente rurale, il DL 2/2016 modifica la formulazione dell’articolo 22 della Legge 6/1997, introducendo le seguenti modifiche rispetto alla versione della disposizione introdotta dal secondo provvedimento finale della Legge 12/2014:

  • In primo luogo, si precisa che saranno considerate attività rientranti nei poteri previsti nel caso 1.a) dell’articolo 11 della Legge 6/1997.[2](i) quelli legati ad usi legati allo sfruttamento agricolo, forestale, zootecnico e venatorio, nonché alla conservazione e difesa dell’ambiente naturale, e che non comportano azioni edilizie, e (ii) quelli relativi ad usi ricreativi, educativi, culturali e scientifici realizzati nel quadro delle disposizioni della legislazione ambientale, e che non comportano azioni edilizie. Queste attività saranno svolte al di fuori del campo di applicazione della Legge 6/1997.

Tale previsione normativa si differenzia dalla precedente formulazione del citato articolo 22 della Legge 6/1997 data dal secondo provvedimento finale della Legge 12/2014, poiché collegava la natura delle attività rientranti nelle competenze previste nel caso 1.a) dell’articolo 11 ad attività legate ad usi ricreativi, didattici, culturali e scientifici svolte nell’ambito della normativa ambientale che non comportavano interventi edilizi.

  • Allo stesso modo, e in relazione a quanto sopra, si precisa che avranno carattere di edifici e strutture legate ad attività legate agli usi interessati dallo sfruttamento agricolo, forestale, zootecnico e venatorio, nonché dalla conservazione e dalla difesa dell’ambiente naturale, quelli regolati dai loro regolamenti settoriali, fatta salva l’elaborazione rivelata dalla matrice di pianificazione territoriale rurale della legge 6/1999, del 3 aprile, sugli orientamenti di pianificazione territoriale delle Isole. Isole Baleari Quando comportano l’uso di una casa unifamiliare, dovranno sottoporsi alle stesse procedure e rispettare le stesse condizioni stabilite da questa legge per le attività legate all’uso di una casa unifamiliare.

In relazione alle attività legate ad usi ricreativi, didattici, culturali e scientifici svolte nell’ambito delle disposizioni della normativa ambientale, resta ferma la previsione normativa secondo cui, quando non sono svolte in esecuzione di un piano speciale o di un piano previsto dalla normativa ambientale, prima della realizzazione o dell’esecuzione, dovranno essere dichiarate di interesse generale secondo la procedura indicata nell’articolo 26 della legge 6/1997.

3.- Attività relative alle infrastrutture pubbliche

Infine, in relazione alle attività connesse alle infrastrutture pubbliche, la formulazione del comma 2 dell’articolo 24 della Legge 6/1997 data dal secondo provvedimento finale della Legge 12/2014 prevedeva che “In ogni caso, le infrastrutture e le attrezzature legate alle aziende agricole, nonché le infrastrutture irrigue promosse dalle pubbliche amministrazioni, avranno carattere di ammesso all’uso, e non necessitano di una preventiva dichiarazione di interesse generale.”.

Modificando il citato articolo 24.2 della Legge 6/1997, il decreto legge 2/2016 elimina la citata previsione normativa, cosicché attualmente non è più escluso l’obbligo di una preventiva dichiarazione di interesse generale rispetto alle infrastrutture e attrezzature legate alle aziende agricole, nonché alle infrastrutture irrigue promosse dalle pubbliche amministrazioni.

Nella nuova formulazione dell’articolo 24, comma 2, della legge 6/1997, viene invece mantenuta la previsione che, affinché gli usi legati alle infrastrutture pubbliche possano avere la qualifica di ammessi, essi debbano essere previsti negli strumenti di pianificazione generale o negli strumenti di pianificazione territoriale. In difetto, l’esecuzione dell’attività richiederà una previa dichiarazione di interesse generale, a meno che l’approvazione del progetto non comporti, ai sensi di una normativa specifica, tale dichiarazione.

***

Il contenuto di questo avviso è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.


[1]L’unica disposizione aggiuntiva del decreto legge 1/2016 ha sospeso anche molti altri precetti (in totale, più di trenta) della legge 6/1997, della legge 12/2014, della legge 2/2014, del 25 marzo, sulla gestione e l’uso del territorio, della legge 7/2012, del 13 giugno, sulle misure urgenti per una pianificazione urbana sostenibile, della legge 8/2012, del 19 luglio, sul turismo nelle Baleari Isole, e il Decreto 39/2015, del 22 maggio, che stabilisce i principi generali delle attività agrituristiche nelle aziende agricole privilegiate nelle Isole Baleari.

[2]Ai sensi del citato articolo 11.1.a) della Legge 6/1997, “Per i terreni classificati come terreni rurali comuni, il contenuto del diritto di proprietà comprenderà i seguenti poteri: a) Svolgere le attività necessarie per lo sfruttamento agricolo, forestale, venatorio e zootecnico mediante l’uso di mezzi e strutture tecniche adeguate, secondo le sue norme specifiche, e senza implicare, in nessun caso, la trasformazione del suo stato o delle sue caratteristiche essenziali.”.

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