Avviso: Legge sui rifiuti e sul suolo contaminato delle Isole Baleari.

Aprile 2019

Il 21 febbraio 2019 la Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari ha pubblicato ilLegge8/2019, del 19 febbraio, sui rifiuti e sui suoli contaminati delle Isole Baleari (di seguito, “LRSCIB“).

Questo regolamento completa quanto stabilito nella normativa statale di base, contenuta essenzialmente nella legge 22/2011, del 28 luglio, sui rifiuti e sui suoli contaminati, aumentando per certi aspetti i livelli di protezione ambientale e adattando tale normativa alle peculiarità dell’arcipelago delle Baleari.

Sono molte le questioni affrontate dall’LRSCIB e molte le implicazioni che ne derivano per gli attori coinvolti. Non c’è dubbio che si tratti di una norma importante all’interno del nostro sistema autonomo, poiché la corretta gestione dei rifiuti è diventata una delle principali sfide ambientali e sociali che dobbiamo affrontare oggi, sia a livello globale che regionale.

Tra le previsioni contenute nel LRSCIB, vogliamo evidenziare le seguenti:

A) Obblighi in materia di raccolta, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (art. 29):

Tra le altre misure, sono stabilite:

Ogni struttura pubblica o privata deve avere previsto la separazione alla fonte dei propri rifiuti.

L’obbligo di raccolta differenziata alla fonte deve necessariamente essere previsto nei contratti pubblici e privati ​​di manutenzione e pulizia degli edifici sin dalla promulgazione della LRSCIB.

La raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere effettuata dagli enti locali deve comprendere, come minimo, le frazioni di carta, metalli, plastica, vetro, sostanza organica compostabile, potature, tessili e olio vegetale. Verranno raccolte separatamente anche tutte le altre cose obbligatorie per normativa, come apparecchi elettrici ed elettronici, oggetti ingombranti, rifiuti da costruzione e demolizione, ecc.

Gli enti locali hanno un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della LRCSL per attuare la raccolta differenziata della sostanza organica compostabile, potature, oli vegetali esausti, scarti tessili e rifiuti pericolosi, tutti di origine domestica.

Le strutture turistiche e le aziende del settore HORECA devono consentire la raccolta differenziata delle suddette frazioni, in particolare della frazione organica dei rifiuti di sala e di cucina, una volta che i comuni si saranno adeguati alla raccolta delle nuove frazioni di rifiuti, nonché degli oli vegetali.

Le navi che, utilizzando i servizi portuali, scaricano rifiuti nei porti delle Isole Baleari devono seguire gli stessi criteri di separazione stabiliti dall’art. 29 della LRSCIB.

B) Regime di competenza in materia di rifiuti (Capo I del Titolo II):

ILLRSCIBSi cerca di fare chiarezza nella distribuzione dei poteri in materia di rifiuti, tentando di porre fine ai dibattiti e ai conflitti che si sono verificati su questo tema. In relazione alla distribuzione dei poteri, si stabilisce, tra l’altro, quanto segue:

Il Governo delle Isole Baleari mantiene la competenza in materia di pianificazione dei rifiuti pericolosi, autorizzazione, sorveglianza, ispezione e sanzione delle attività di produzione e gestione dei rifiuti, trasferimento dei rifiuti e potere di sviluppo regolamentare e normativo nell’ambito regolato dalla LRSCIB.

I Comuni insulari mantengono la competenza in materia di pianificazione dei rifiuti non pericolosi che esercitano, di trattamento insulare della frazione organica dei rifiuti domestici, di coordinamento della raccolta dei rifiuti domestici nei comuni con meno di 20.000 abitanti, nei termini specificati nella normativa di regime locale; e il trattamento, se applicabile, del resto dei rifiuti non pericolosi secondo le modalità stabilite dai piani generali settoriali per la prevenzione e la gestione dei rifiuti non pericolosi.

I Comuni devono garantire come servizio obbligatorio la raccolta e il trasporto dei rifiuti domestici non pericolosi e pericolosi prodotti nelle abitazioni, nelle imprese e nei servizi dei cittadini. In quanto servizio facoltativo, spetta ai Comuni raccogliere e trasportare i rifiuti commerciali non pericolosi e i rifiuti domestici non pericolosi provenienti dalle industrie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12.5.c).2 della Legge 22/2011, purché i Comuni possano gestirli autonomamente.

Allo stesso modo, sono responsabili dell’esercizio del potere di sorveglianza e di ispezione e del potere sanzionatorio nell’ambito delle loro competenze.

C)Regolamento in materia di prodotti monouso e altri prodotti (artt. 23 e 24):

A partire dal 1° gennaio 2021 verranno adottate le seguenti misure:

Gli esercizi commerciali non potranno distribuire sacchetti di plastica leggeri e monouso. Preferibilmente verranno utilizzati altri materiali e potranno essere distribuiti solo contenitori o sacchetti di plastica compostabile molto leggeri, purché destinati esclusivamente a prodotti alimentari per evitare sprechi e/o per questioni di igiene o sicurezza.

Non saranno consentiti la vendita, la distribuzione e l’uso di piatti, posate, bicchieri, tazze e vassoi per alimenti monouso in plastica che non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ad eccezione di quelli compostabili.

Non possono essere utilizzati prodotti alimentari monodose, ad eccezione delle restrizioni stabilite dal Regio Decreto 895/2013, né utensili monouso negli esercizi e nelle aziende turistiche del settore HORECA per il consumo di alimenti e bevande nei medesimi locali, ad eccezione dei materiali di consumo in cellulosa.

Solo cannucce per bevande, bastoncini per orecchie e bastoncini per caramelle realizzati con materiali compostabili possono essere distribuiti, commercializzati e utilizzati nelle Isole Baleari.

Le capsule monouso per caffè, infusi, brodi e altri utilizzati nelle macchine da caffè, messe in vendita nelle Isole Baleari, dovranno essere prodotte con materiali compostabili o facilmente riciclabili, organicamente o meccanicamente.

Sarà vietata la distribuzione e la vendita di Prodotti contenenti microplastiche e nanoplastiche e versioni non riutilizzabili e non ricaricabili di cartucce e toner per stampanti e fotocopiatrici.

D) Misure di prevenzione degli imballaggi (art. 25):

In generale, a partire dal 1° gennaio 2021, le bevande in contenitori monouso non potranno essere distribuite negli edifici e nelle strutture delle amministrazioni e degli enti pubblici, indipendentemente dalla loro modalità di gestione. In questi spazi saranno installate e mantenute operative fonti di acqua potabile in condizioni che garantiscano l’igiene e la sicurezza alimentare. In alternativa, l’acqua può essere fornita in contenitori riutilizzabili, fermo restando che i centri sanitari ed educativi possono consentire la vendita in contenitori monouso. I bicchieri forniti saranno preferibilmente riutilizzabili o, comunque, compostabili.

Negli eventi pubblici, anche sportivi, che hanno il sostegno delle pubbliche amministrazioni, sia nella sponsorizzazione, nell’organizzazione o in qualsiasi altra formula, devono essere implementate alternative alla vendita e distribuzione di bevande confezionate e bicchieri monouso e, in ogni caso, deve essere garantito l’accesso all’acqua non confezionata o in bottiglie riutilizzabili. Inoltre, dovrà essere attuato un sistema di cauzione per evitare l’abbandono di contenitori e bicchieri o la loro errata gestione.

Negli esercizi del settore HORECA, ai consumatori, clienti o utilizzatori dei loro servizi deve sempre essere offerta la possibilità di consumare acqua non confezionata in modo gratuito e complementare all’offerta dell’esercizio stesso, a condizione che il Comune o l’azienda idrica garantiscano che è idonea al consumo umano e che presenta quindi le condizioni sanitarie richieste.

Non potranno essere distribuite confezioni di lattine o bottiglie di bevande trattenute da anelli di plastica o altri imballaggi collettivi secondari, che, in ogni caso, dovranno essere realizzate in materiale biodegradabile e così indicate al consumatore a partire dal 1° gennaio 2021.

E) Creazione dell’Autorità per i Rifiuti delle Isole Baleari (articoli 34 e 35):

Il Governo delle Isole Baleari proporrà al Parlamento, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della LRSCIB, la creazione dell’Autorità per i Rifiuti delle Isole Baleari, dipendente dal dipartimento responsabile dell’ambiente.

Gli scopi istituzionali dell’Agenzia dei Rifiuti delle Isole Baleari saranno, tra gli altri, i seguenti:

a) La gestione del Fondo Prevenzione e Gestione dei Rifiuti.

Tale fondo è disciplinato dall’art. 33 della LRSCIB, ed è destinato a finanziare misure volte a mitigare gli impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente associati alla produzione e alla gestione dei rifiuti.

b) La creazione dell’Ufficio Prevenzione Rifiuti.

Le funzioni dell’Ufficio Prevenzione Rifiuti saranno, come stabilito dall’art. 35.4 dell’LRSCIB quanto segue:

La promozione della prevenzione.

La promozione del riutilizzo e del riciclaggio, di altre forme di recupero dei materiali e di tutte le misure previste dall’articolo 22.2 dell’LRSCIB.

L’Osservatorio dati rifiuti ed economia circolare, che favorirà la caratterizzazione dei rifiuti e altre informazioni necessarie al calcolo degli obiettivi.

L’indagine sulle alleanze tra gli agenti coinvolti nella gestione dei rifiuti.

La creazione e il rilancio di gruppi di lavoro sui rifiuti.

Monitoraggio dei piani generali settoriali e dei programmi di prevenzione e gestione dei rifiuti delle Isole Baleari.

Canalizzare le consultazioni generali sui rifiuti e sull’economia circolare.

La promozione di campagne di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale sulle buone pratiche in materia di rifiuti.

Sostenere i consigli comunali in tutto ciò che riguarda lo sviluppo del LRSCIB.

F) Creazione del Registro della produzione e gestione dei rifiuti delle Isole Baleari (art. 37):

Viene creato il Registro della produzione e della gestione dei rifiuti delle Isole Baleari, i cui dati dovranno essere integrati, se del caso, nel Registro della produzione e della gestione dei rifiuti del Ministero responsabile dell’ambiente.

G) Conferimento dei rifiuti (art. 50):

Dall’entrata in vigore della LRSCIB è vietata l’importazione di rifiuti destinati agli impianti di trattamento pubblici situati nel territorio delle Isole Baleari.

H) Obblighi in materia di istruzione, formazione e sensibilizzazione delle amministrazioni (art. 8):

Le amministrazioni, nell’ambito delle loro competenze, devono svolgere alcune azioni per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel LRSCIB, tra cui:

Realizzare azioni specifiche per informare i cittadini sulla necessità di non confondere la raccolta selettiva degli oli vegetali e minerali.

Promuovere azioni di sensibilizzazione per evitare l’abbandono dei rifiuti e prevenire il degrado degli spazi naturali terrestri e degli ecosistemi marini, oltre che urbani, al fine di garantire la conservazione dei suoli e favorirne la rigenerazione.

Promuovere corsi di formazione e specializzazione sia per il personale amministrativo, in particolare per i funzionari che devono operare nel campo della sorveglianza e dell’ispezione, sia per le aziende di produzione e i gestori professionali dei rifiuti.

Il contenuto di questo avviso è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.

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