AVVISO: MISURE DI LAVORO CONTRO IL COVID-19 (CORONA VIRUS): FASCICOLO DI REGOLAMENTO DEL LAVORO TEMPORANEO (ERTE), SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO, RIDUZIONE DELLA GIORNATA LAVORATIVA O ALTRE MISURE

MISURE LAVORATIVE CHE L’AZIENDA PUÒ ADOTTARE PER FRONTEGGERE LA SITUAZIONE GENERATA DAL COVID-19 (CORONA VIRUS): DOSSIER DI REGOLAMENTO LAVORO TEMPORANEO (ERTE), SOSPENSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO, RIDUZIONE DELLA GIORNATA LAVORATIVA O ALTRE MISURE.

Considerata la situazione generata dal CoVid-19 (Corona Virus), e in considerazione delle misure straordinarie che si stanno adottando sia a livello statale che regionale, quali misure può adottare un’azienda nei confronti dei propri lavoratori?

Sono diverse le misure che le aziende possono adottare in questa situazione; Nella presente informativa presentiamo le principali, evidenziando che ve ne possono essere altre e che, in ogni caso, la scelta della specifica misura (o combinazione di misure) più idonea per l’azienda deve essere frutto di una valutazione individuale di ogni specifica situazione.

1)Sospensione dei contratti di lavoro. Questa misura, conosciuta anche come Temporary Employment Regulation File (ERTE), consente di sospendere il contratto di lavoro e gli obblighi reciproci delle parti: quindi, finché dura la sospensione, il lavoratore non eroga la prestazione e l’azienda non paga la retribuzione. La sospensione del rapporto di lavoro può essere disposta per causa di forza maggiore o per altre cause: a seconda della tipologia di causa, il procedimento amministrativo sarà diverso, anche se gli effetti finali rimarranno gli stessi.

2)Riduzione dell’orario di lavoro. Questa misura consente ai lavoratori di ridurre il proprio orario di lavoro (e, di conseguenza, il proprio stipendio) tra il 10% e il 70%. La riduzione dell’orario di lavoro può essere effettuata per causa di forza maggiore o per altre cause: a seconda della tipologia di causa, l’iter amministrativo sarà diverso, anche se gli effetti finali rimarranno gli stessi.

3)Ritardo nella chiamata dei dipendenti a tempo indeterminato discontinui. Questa misura consente di ritardare la chiamata del lavoratore discontinuo a tempo indeterminato oltre la regola generale (cioè di trenta giorni di calendario dalla data abituale), purché comunicata per iscritto al lavoratore.

4)Interruzione del periodo di lavoro garantito dei lavoratori a tempo indeterminato cessati. Tale misura consente di interrompere, senza espletamento di alcuna procedura, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato cessato, per una sola volta e per un periodo massimo di 45 giorni nell’arco dell’anno solare, avendo l’impresa, in tal caso, l’obbligo di darne comunicazione al lavoratore, sia prima dell’interruzione che prima della ripresa, con un preavviso minimo di 5 giorni solari.

5)Riduzione dei periodi di lavoro dei lavoratori discontinui a tempo indeterminato. Tale provvedimento consente di ridurre il periodo garantito di assunzione dei lavoratori discontinui a tempo indeterminato, senza necessità di espletare alcuna procedura, ad un massimo di 30 giorni di calendario.

Come diciamo, queste sono le principali misure che possono essere adottate dall’azienda, ma potrebbero essercene altre. Raccomandiamo che ogni azione sia il risultato di una consulenza individuale e personalizzata. Nel nostro ufficio abbiamo la conoscenza e l’esperienza per consigliarvi in ​​questo tipo di situazioni.

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