AVVISO: NUOVE LEGGI SULLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA COMUNE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUL REGIME GIURIDICO DEL SETTORE PUBBLICO

ottobre 2015

Legge 39/2015, del 1 ottobre, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni. Legge 40/2015, del 1° ottobre, sul regime giuridico del settore pubblico

Il 2 ottobre sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (di seguito: “BOE“) Legge 39/2015, del 1° ottobre, sulla procedura amministrativa comune delle pubbliche amministrazioni (di seguito, la “LPAC“) e la legge 40/2015, del 1° ottobre, sul regime giuridico del settore pubblico (di seguito, “LRJSP“).

Tali norme sono state approvate al fine di superare le carenze e i difetti rilevati nella normativa contenuta nella legge 30/1992, del 26 novembre, sul regime giuridico delle pubbliche amministrazioni e sulla procedura amministrativa comune (di seguito, la “Legge 30/1992“), per dotare il nostro ordinamento giuridico di un diritto amministrativo sistematico, coerente e ordinato.

A tal fine, questa riforma si articola su due assi fondamentali: le relazioniannuncio in piùe relazioniad intradelle Pubbliche Amministrazioni, che, dall’entrata in vigore delle suddette norme, non troveranno più regolamentazione in un’unica Legge (ovvero, la Legge 30/1992), ma rispettivamente nella LPAC e nella LRJSP.

Per quanto riguarda l’entrata in vigore delle suddette norme, in conformità con le disposizioni della settima disposizione finale della LPAC e della diciottesima disposizione finale della LRJSP, entrambe le leggi entreranno in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nel BOE (vale a dire il 2 ottobre 2016).

Di seguito si passa ad analizzare le principali novità introdotte dalla LPAC e dalla LRJSP in relazione alla riforma della Procedura Amministrativa Comune delle Pubbliche Amministrazioni e al Regime Giuridico del Settore Pubblico. Ciò, ferme restando le modifiche che la LRJSP ha introdotto in altri testi normativi (principalmente nel regio decreto legislativo 3/2011, del 14 novembre, che approva il testo unico della legge sui contratti del settore pubblico), che per la loro importanza e specificità sono oggetto di un altro avviso.

1) LEGGE 39/2015, DEL 1° OTTOBRE, SULLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA COMUNE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

In conformità con le disposizioni dell’articolo 1.1 della LPAC, l’oggetto di questa legge è “disciplinano i requisiti di validità ed efficacia degli atti amministrativi, il procedimento amministrativo comune a tutte le Pubbliche Amministrazioni, compreso il procedimento sanzionatorio e il procedimento di rivendicazione della responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni, nonché i principi ai quali deve adeguarsi l’esercizio del potere di iniziativa legislativa e di regolamentazione.”.

Di seguito presentiamo le principali novità introdotte dalla LPAC, che si compone di 133 articoli ed è strutturata in sette titoli, cinque disposizioni aggiuntive, cinque disposizioni transitorie, una disposizione abrogativa e sette disposizioni finali.

1.1.-Aambito di applicazione soggettivo

La LPAC estende la sua applicazione a tutti i soggetti compresi nel concetto di settore pubblico ed elencati nell’articolo 2, anche se gli enti di diritto pubblico saranno disciplinati da regolamenti specifici nell’esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite e in aggiunta dalla LPAC.

1.2.- Riserva di diritto

È previsto che solo per legge possano essere stabilite procedure aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste nella LPAC, e alcune particolarità della procedura possano essere specificate in regolamenti relativi all’identificazione degli organi competenti, scadenze, forme di inizio e risoluzione, pubblicazione e rapporti da raccogliere.

1.3.- Capacità di agire e rappresentanza

La LPAC estende per la prima volta la capacità di agire nel campo del diritto amministrativo a gruppi di parti interessate, sindacati ed enti senza personalità giuridica e beni indipendenti o autonomi quando la legge lo dichiara espressamente.

In tema di rappresentanza, sono previste nuove modalità per accreditarla nell’ambito esclusivo delle Pubbliche Amministrazioni, come la procura “apud acta”, in carta o in formato elettronico, o l’accreditamento della sua iscrizione nel registro informatico dei poteri della Pubblica Amministrazione o dell’Organismo competente.

Si stabilisce inoltre l’obbligo per ciascuna Pubblica Amministrazione di dotarsi di un registro elettronico dei poteri, mentre le Amministrazioni Territoriali potranno aderire a quello dello Stato.

1.4.- Identificazione e firma elettronica

Viene stabilita la distinzione tra identificazione e firma elettronica e la semplificazione dei mezzi per provare l’una o l’altra. In generale, per compiere ogni atto previsto dal procedimento amministrativo, sarà sufficiente che gli interessati dimostrino la propria identità attraverso uno qualsiasi dei mezzi di identificazione previsti dalla LPAC, mentre l’uso obbligatorio della firma sarà richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni degli interessati solo per le seguenti procedure: (i) formulare richieste; (ii) presentare dichiarazioni o comunicazioni responsabili; (iii) presentare ricorsi; (iv) recedere dalle azioni; e (v) rinunciare ai diritti.

Viene stabilito un insieme base di categorie di mezzi di identificazione e di firma utilizzabili da tutte le Amministrazioni.

1.5.- Soggetti obbligati ad interagire per via telematica con le Pubbliche Amministrazioni

L’articolo 14 della LPAC individua i soggetti tenuti ad interagire con le Pubbliche Amministrazioni mediante mezzi elettronici per lo svolgimento di qualsiasi procedimento amministrativo: (i) le persone giuridiche; (ii) enti privi di personalità giuridica; (iii) coloro che svolgono un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione obbligatoria, per i procedimenti e gli atti che svolgono nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio di detta attività professionale; (iv) coloro che rappresentano un interessato che ha l’obbligo di interagire per via telematica con l’Amministrazione; e (v) dipendenti di Pubbliche Amministrazioni per i procedimenti e gli atti che svolgono nei loro confronti in ragione della loro qualità di dipendenti pubblici.

Si prevede inoltre che, con regolamento, le Amministrazioni possano stabilire l’obbligo di interagire con esse mediante mezzi elettronici per determinate procedure e per determinati gruppi di persone fisiche che, per la loro capacità economica, tecnica, dedizione professionale o per altri motivi, sia comprovato l’accesso e la disponibilità dei necessari mezzi elettronici.

1.6.- Registro elettronico generale

È stabilito per tutte le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di dotarsi di un Registro Elettronico Generale (articolo 16 della LPAC), nel quale verrà effettuata la corrispondente registrazione di ogni documento presentato o ricevuto.

I documenti che gli interessati indirizzano agli organi della Pubblica Amministrazione potranno essere presentati: (i) nell’anagrafe elettronica dell’Amministrazione o dell’Ente cui sono indirizzati; (ii) presso gli Uffici Postali, secondo le modalità previste dalla normativa; (iii) nelle rappresentanze diplomatiche o negli uffici consolari della Spagna all’estero; (iv) negli uffici di assistenza all’iscrizione; e (v) in ogni altra modalità prevista dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso, i documenti presentati personalmente davanti alle Pubbliche Amministrazioni devono essere digitalizzati dall’ufficio di assistenza alla registrazione presso il quale sono stati presentati per l’inserimento nel fascicolo amministrativo elettronico, con gli originali restituiti all’interessato, fatti salvi i casi in cui la norma preveda la custodia da parte dell’Amministrazione dei documenti presentati o sia obbligatoria la presentazione di oggetti o documenti su supporto specifico non suscettibile di digitalizzazione.

1.7.- Fascicolo elettronico unico

Viene introdotto l’obbligo, per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di mantenere un unico archivio informatico dei documenti corrispondenti alle procedure completate, nonché l’obbligo che tali archivi siano conservati in un formato che garantisca l’autenticità, l’integrità e la conservazione del documento (articolo 17 della LPAC).

1.8.- Validità ed efficacia delle copie

L’articolo 27 della LPAC chiarisce e semplifica il regime di validità ed efficacia delle copie, e definisce i requisiti necessari affinché una copia sia autentica, le caratteristiche che i documenti emessi dalle Pubbliche Amministrazioni devono possedere per essere considerati validi, nonché quelle che gli interessati devono fornire alla procedura. In generale, salvo le eccezioni previste dalla Legge, l’interessato può presentare copie di documenti, sia digitalizzati dall’interessato stesso sia presentati su supporto cartaceo.

1.9.- Termini e scadenze

Per quanto riguarda termini e scadenze, vengono stabilite le regole per il loro calcolo, proroga o trattamento urgente (articoli 29 e seguenti della LPAC). Viene introdotto il calcolo orario delle scadenze e viene unificato il regime di computazione delle scadenze in ambito amministrativo e giudiziario dichiarando non lavorativi i sabati.

1.10.- Notifiche elettroniche

L’articolo 41 della LPAC prevede che le notifiche elettroniche saranno preferenziali e saranno effettuate presso la sede elettronica o presso l’indirizzo elettronico unico abilitato, a seconda dei casi.

La sicurezza giuridica degli interessati è aumentata attraverso nuove misure che garantiscono la conoscenza della messa a disposizione delle notifiche, come l’invio degli avvisi di notifica ai dispositivi elettronici e/o all’indirizzo di posta elettronica dell’interessato, nonché l’accesso alle relative notifiche attraverso il Punto di Accesso Elettronico Generale dell’Amministrazione che funzionerà come portale di ingresso.

1.11.- Silenzio amministrativo

In generale, nei procedimenti avviati su richiesta dell’interessato è mantenuta la regola generale del silenzio amministrativo positivo. Il silenzio, tuttavia, avrà effetto interdittiva nei procedimenti che implicano l’esercizio di attività dannose per l’ambiente e nei procedimenti di responsabilità patrimoniale delle Pubbliche Amministrazioni.

1.12.- Procedura amministrativa comune

Con l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e aumentare la certezza del diritto, le procedure speciali in materia di potere sanzionatorio e responsabilità pecuniaria (che la legge 30/1992 ha disciplinato in titoli distinti) sono integrate come specialità della procedura amministrativa comune.

Per quanto riguarda le misure provvisorie, è previsto che, una volta avviato il procedimento, l’organo amministrativo competente a deliberare possa adottare le misure provvisorie che ritenga opportune per garantire l’efficacia della delibera eventualmente emanata. Prima dell’avvio del procedimento amministrativo, l’organo competente ad avviare o istruire il procedimento può adottare, motivatamente, le misure provvisorie necessarie e proporzionate. Le misure provvisorie devono essere confermate, modificate o revocate nell’accordo di avvio della procedura.

L’uso diffuso e obbligatorio dei mezzi elettronici è introdotto nelle fasi di avvio, disposizione, istruzione e completamento della procedura.

Viene incorporato il regolamento del fascicolo amministrativo, che ne stabilisce il formato elettronico e i documenti che lo devono comprendere. Resta inteso che le informazioni di carattere ausiliario o di supporto non faranno parte del fascicolo amministrativo, salvo il caso di segnalazioni, obbligatorie e facoltative, richieste prima della delibera amministrativa che pone fine al procedimento.

In tema di informativa al pubblico, nelle procedure in cui è concordata l’apertura di un periodo di informativa al pubblico, il fascicolo sarà messo a disposizione di coloro che ne faranno richiesta per via telematica presso la corrispondente sede telematica.

1.13.- Procedura di trattamento semplificata

L’articolo 96 della LPAC introduce una procedura di trattamento semplificata, che può essere concordata d’ufficio o su richiesta dell’interessato, e ne stabilisce l’ambito oggettivo di applicazione – motivi di interesse pubblico o la mancanza di complessità della procedura -, il periodo massimo di risoluzione – che sarà di trenta giorni – e le procedure in cui si articolerà. Se in un procedimento è necessario svolgere qualsiasi altro procedimento aggiuntivo, dovrà poi essere seguita la lavorazione ordinaria. Nei procedimenti riguardanti la responsabilità pecuniaria delle Pubbliche Amministrazioni, qualora, una volta avviato il procedimento amministrativo, l’organo titolare del trattamento ritenga inequivocabile il nesso di causalità tra l’esercizio del servizio pubblico e il danno, nonché la valutazione del danno e la determinazione dell’importo del risarcimento, può decidere d’ufficio di sospendere il procedimento generale e avviare una procedura semplificata. Nel caso di procedimenti sanzionatori, l’iter semplificato del procedimento può essere adottato quando l’organo competente ad avviare il procedimento ritenga che, secondo quanto previsto dalla propria disciplina regolamentare, sussistano elementi di giudizio sufficienti per qualificare l’infrazione come di lieve entità.

1.14.- Revisione degli atti nei canali amministrativi

Per quanto riguarda ilrevisione degli atti aziendali, viene prorogato da tre a sei mesi il termine per la definizione del procedimento di revisione degli atti nulli e vengono introdotti chiarimenti circa la procedura di dichiarazione degli atti dannosi favorevoli a quelli amministrati, prevedendo che la dichiarazione di nocività non sia soggetta a ricorso, pur potendo essere notificata agli interessati a titolo informativo.

In materia dirisorse amministrative, vengono elencati tutti gli atti che pongono fine al procedimento amministrativo, con l’introduzione di nuovi presupposti rispetto alla previgente disciplina, tra cui, insieme a quelli precedentemente previsti, (i) le deliberazioni delle nuove procedure di determinazione dei danni derivanti da illeciti amministrativi; e (ii) le risoluzioni delle procedure di reclamo per responsabilità patrimoniale. Vengono inoltre chiariti gli atti e le risoluzioni che pongono fine al percorso amministrativo nell’ambito dell’Amministrazione Generale dello Stato.

L’articolo 116 della LPAC disciplina le cause di inammissibilità dei ricorsi amministrativi, comprendendo sia cause oggettive (incompetenza, termine, atto inappellabile) sia cause che richiedono una valutazione discrezionale (mancanza di legittimità del ricorrente, manifesta infondatezza del ricorso).

Nel caso in cui si presuma che l’atto impugnato sia frutto di silenzio amministrativo, i termini per ricorrere sono eliminati.

È introdotta la possibilità per l’organo amministrativo di acconsentire alla sospensione del termine per deliberare fino alla pronuncia giudiziale nei casi in cui l’Amministrazione debba risolvere una pluralità di ricorsi amministrativi che nascono dal medesimo atto amministrativo e sia stato proposto ricorso giurisdizionale avverso una delibera amministrativa o avverso il corrispondente presunto atto licenziativo.

Infine, ilpretese nei canali civili e del lavoro, in modo che venga eliminata la necessità di espletare un procedimento amministrativo prima di intentare una causa civile o di lavoro nei confronti dell’Amministrazione.

2) LEGGE 40/2015, DEL 1 OTTOBRE, SUL REGIME GIURIDICO DEL SETTORE PUBBLICO

In conformità con le disposizioni del suo articolo 1, la LRJSP “stabilisce e regola le basi dell’ordinamento giuridico delle Pubbliche Amministrazioni, i principi del sistema di responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni e del potere sanzionatorio, nonché l’organizzazione e il funzionamento dell’Amministrazione Generale dello Stato e del suo settore pubblico istituzionale per lo sviluppo delle sue attività.”.

Di seguito presentiamo le principali novità introdotte dalla LRJSP, che si compone di 158 articoli ed è strutturata da quattro titoli, ventidue disposizioni aggiuntive, quattro disposizioni transitorie, una disposizione abrogativa e diciotto disposizioni finali.

2.1.- Ambito soggettivo

La nuova LRJSP si applica ai soggetti espressamente menzionati nell’articolo 2.1 della stessa norma: (i) Amministrazione Generale dello Stato; (ii) le Amministrazioni delle Comunità Autonome; (iii) gli Enti che compongono l’Amministrazione Locale; e (iv) il settore pubblico istituzionale, composto – quest’ultimo – dai soggetti elencati nella seconda sezione del citato precetto.

2.2.- Principi generali

La LRJSP stabilisce, nelle sue disposizioni generali, i principi generali di azione e funzionamento del settore pubblico spagnolo, che tutte le Pubbliche Amministrazioni devono rispettare nelle loro azioni e nei loro reciproci rapporti. Tra questi, oltre a quelli già citati nella Costituzione, spiccano quelli della trasparenza e della pianificazione e gestione per obiettivi.

2.3.- Regime giuridico degli organi amministrativi

L’articolo 5 della LRJSP definisce gli organi amministrativi e stabilisce che la creazione degli organi può avvenire solo previa verifica che non vi siano duplicazioni con quelli esistenti.

Si completano le disposizioni sugli organi dell’Amministrazione consultiva e si migliora la regolamentazione degli organi collegiali, in particolare di quelli dell’Amministrazione generale dello Stato, evidenziando la generalizzazione dell’uso dei mezzi elettronici.

Nei confronti degli enti e del personale al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, il motivo di astensione per parentela si estende al vincolo coniugale o ad analoga situazione di fatto.

2.4.- Principi relativi all’esercizio del potere sanzionatorio

Il Titolo Preliminare della LRJSP comprende i principi relativi all’esercizio del potere sanzionatorio precedentemente contemplati nella Legge 30/1992, sebbene con le seguenti sfumature:

a) Relativamente al principio di irretroattività, le disposizioni sanzionatorie produrranno effetti retroattivi in ​​quanto favoriscono il (presunto) autore del reato, sia con riguardo alla qualificazione del reato che della sanzione e dei suoi termini di prescrizione, anche con riguardo alle sanzioni in attesa dell’adempimento quando entrerà in vigore la nuova disposizione.

b) Con riferimento al principio di responsabilità, possono essere sanzionati per atti costituenti infrazione amministrativa solo i soggetti che ne siano responsabili con dolo o colpa (viene pertanto eliminata la responsabilità per semplice inosservanza).

c) Con riguardo al principio di proporzionalità, sono stabiliti i seguenti criteri di graduazione della sanzione: (i) il grado di colpa o l’esistenza di intenzionalità; (ii) continuità o persistenza della condotta illecita; (iii) la natura dei danni causati; e (iv) recidiva, per aver commesso più infrazioni della stessa natura entro il termine di un anno quando ciò sia stato accertato con delibera amministrativa definitiva.

2.5.- Responsabilità patrimoniale dello Stato legislativo

Viene introdotta la responsabilità patrimoniale dello Stato legislativo per le lesioni subite dai singoli ai loro beni e ai diritti derivanti da leggi dichiarate incostituzionali o contrarie al diritto dell’Unione europea, specificando le condizioni che devono essere soddisfatte affinché possa essere previsto, se del caso, il corrispondente risarcimento.

Se la lesione è conseguenza dell’applicazione di una norma con rango di legge dichiarata incostituzionale, il risarcimento sarà previsto quando (i) il soggetto abbia ottenuto, in ogni caso, una sentenza definitiva che rigetta il ricorso avverso l’atto amministrativo che ha cagionato il danno, purché (ii) sia stata fatta valere l’incostituzionalità successivamente dichiarata.

Se il danno è conseguenza dell’applicazione di una norma dichiarata contraria al diritto dell’Unione Europea, il risarcimento si applica (i) quando il soggetto abbia ottenuto, in ogni caso, una sentenza definitiva che rigetta il ricorso avverso l’atto amministrativo che ha cagionato il danno, a condizione che (ii) sia stata dedotta la violazione del diritto dell’Unione Europea successivamente dichiarata. Allo stesso modo, devono essere soddisfatti tutti i seguenti requisiti: (i) la norma deve avere come obiettivo l’attribuzione di diritti ai soggetti; (ii) la violazione deve essere sufficientemente caratterizzata; (iii) deve sussistere un nesso causale diretto tra l’inadempimento dell’obbligo imposto all’amministrazione competente dal diritto dell’Unione europea e il danno subito dai singoli.

In linea generale, saranno risarcibili i danni cagionati nel termine di cinque anni antecedenti la data di pubblicazione della sentenza che dichiara l’incostituzionalità della norma avente rango di legge o il suo carattere di norma contraria al diritto dell’Unione europea, salvo che la sentenza disponga altrimenti.

2.6.- Accordi amministrativi

Viene sviluppato un regime completo di accordi amministrativi, che ne stabilisce il contenuto minimo, le tipologie, la durata, la risoluzione e ne garantisce il controllo da parte della Corte dei Conti.

2.7.- Amministrazione Generale dello Stato

Il Titolo Primo, che regola l’Amministrazione Generale dello Stato, si basa sulla regolamentazione contenuta nella Legge 6/1997, del 14 aprile, Organizzazione e funzionamento dell’Amministrazione Generale dello Stato, e aggiunge le modifiche e i miglioramenti che si sono rivelati necessari.

Nella presente legge sono integrate le funzioni dei Ministri che, con la precedente normativa, erano disperse in altri regolamenti o che erano inerenti all’esercizio di determinate funzioni, come la conclusione di contratti e convenzioni nell’ambito della loro giurisdizione; autorizzare modifiche al budget; decidere la rappresentanza del Ministero negli organi collegiali o nei gruppi di lavoro; rendere il conto del dipartimento davanti alla Corte dei conti; e risolvere i ricorsi amministrativi presentati agli organi superiori e direttivi del Dipartimento.

Al fine di evitare la proliferazione di centri preposti all’erogazione dei servizi amministrativi in ​​ciascun ente o unità, e di facilitarne l’erogazione da parte di organismi specializzati all’interno del Ministero o in modo centralizzato per l’intera Amministrazione, è prevista la possibilità che l’organizzazione e la gestione dei servizi comuni dei Ministeri e degli enti dipendenti possano essere coordinati dal Ministero delle finanze e delle pubbliche amministrazioni o da altro ente pubblico; o dal Sottosegretario di ciascun dipartimento.

Per quanto riguarda i Delegati del Governo, viene rafforzato il loro ruolo politico e istituzionale, sono definiti organi direttivi e si stabilisce che la loro nomina risponda a criteri di competenza ed esperienza professionale.

I poteri dei Delegati del Governo, finora ricompresi in diverse precetti, sono ora disciplinati in un unico articolo, sistematizzandoli in cinque categorie: (i) poteri di direzione e coordinamento; (ii) informazioni sull’operato del Governo e dei cittadini; (iii) coordinamento e collaborazione con le altre Pubbliche Amministrazioni; (iv) poteri relativi al controllo di legalità; e (v) competenze relative allo sviluppo delle politiche pubbliche.

Per quanto riguarda l’Amministrazione Generale dello Stato all’estero, si fa riferimento alla Legge 2/2014, del 25 marzo, sull’Azione e il Servizio Estero dello Stato, e ai suoi regolamenti di attuazione, che dichiarano l’applicazione supplementare della LRJSP.

2.8.- Settore pubblico istituzionale

La LRJSP stabilisce, innanzitutto, due regole fondamentali per tutte le Pubbliche Amministrazioni: (i) l’obbligo di registrare la creazione, trasformazione o estinzione di qualsiasi ente che faccia parte del settore pubblico istituzionale nel nuovo Inventario degli enti pubblici statali, autonomi e locali, registrazione che sarà un requisito necessario per ottenere il numero di identificazione fiscale definitivo dell’Agenzia statale per l’amministrazione fiscale, e (ii) l’obbligo per tutte le amministrazioni di disporre di un sistema di vigilanza continua sui propri enti. a carico, che comporta la formulazione periodica di proposte di trasformazione, mantenimento o estinzione.

Inoltre, viene stabilita una nuova classificazione del settore pubblico statale per le organizzazioni e gli enti che nascono dopo l’entrata in vigore della Legge, che risulta più chiara, ordinata e semplice, poiché si riducono alle seguenti tipologie: (i) organizzazioni pubbliche, che comprendono le organizzazioni autonome e gli enti pubblici economici; (ii) autorità amministrative indipendenti; (iii) società commerciali statali; (iv) consorzi; (v) fondazioni del settore pubblico; e (vi) fondi privi di personalità giuridica.

Per ciascuna delle predette categorie di enti è stabilito il regime giuridico, economico-finanziario, di bilancio, contrattuale e del personale. In relazione alle società commerciali statali, si inserisce come novità che la responsabilità spettante ai membri dei consigli di amministrazione designati dall’Amministrazione generale dello Stato sarà assunta direttamente dall’Amministrazione designante. La legge regola anche il regime giuridico di base dei consorzi – seguendo la linea delle modifiche apportate dalla legge 15/2014, del 16 settembre, sulla razionalizzazione del settore pubblico e altre misure di riforma amministrativa – e quello delle fondazioni del settore pubblico statale – mantenendo le linee fondamentali della legge 50/2002, del 26 dicembre, sulle fondazioni – stabilendo su base fondamentale il regime di affiliazione pubblica delle fondazioni e del protettorato. Viene infine inserita e regolamentata la figura dei fondi privi di personalità giuridica del settore pubblico statale, che devono essere istituiti con Legge.

Sono inoltre previste due tipologie di controlli per gli enti che compongono il settore pubblico statale: (i) la vigilanza continua, dalla sua creazione fino alla sua estinzione, da parte del Ministero delle Finanze e delle Pubbliche Amministrazioni che vigilerà sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente Legge; e (ii) un controllo di efficacia, focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi dell’attività dell’ente, che sarà esercitato annualmente dal Dipartimento a cui afferisce l’ente o ente pubblico, fermo restando il controllo sulla gestione economica e finanziaria esercitato dall’Intervento Generale dell’Amministrazione dello Stato.

È istituita una struttura organizzativa comune nell’ambito del settore pubblico statale, articolata in organi di governo, esecuzione e controllo dell’efficacia, con la classificazione degli enti corrispondente al Ministro delle Finanze e delle Pubbliche Amministrazioni. La creazione di organizzazioni pubbliche diventa più impegnativa sottoponendosi ai seguenti requisiti: (i) lo sviluppo di un piano d’azione dal contenuto minimo che includa un’analisi dell’efficienza e delle ragioni alla base della creazione, la giustificazione della forma giuridica proposta, la determinazione degli obiettivi da raggiungere e degli indicatori per misurarli, l’accreditamento dell’assenza di duplicazioni, ecc.; e (ii) la predisposizione di una relazione obbligatoria da parte del Ministero delle Finanze e delle Pubbliche Amministrazioni.

Per la prima volta viene previsto per il settore pubblico statale un regime di trasformazioni e fusioni di enti pubblici della stessa natura giuridica, sia attraverso la loro estinzione e integrazione in un nuovo ente pubblico, sia attraverso il loro assorbimento in un altro esistente. È previsto un maggiore controllo per la trasformazione di un ente autonomo in una società commerciale statale o in una fondazione del settore pubblico, al fine di evitare il fenomeno della fuga dai controlli del diritto amministrativo. D’altro canto, viene facilitata la trasformazione delle società commerciali statali in organizzazioni autonome, soggette a controlli più intensi.

Anche lo scioglimento, la liquidazione e l’estinzione degli enti pubblici sono regolamentati a livello statale. In questo senso vengono dettagliate le cause dello scioglimento, tra le quali spicca la situazione di squilibrio finanziario durante due esercizi finanziari consecutivi, circostanza che non opera automaticamente, poiché può essere corretta attraverso un piano predisposto a tale scopo.

2.10.- Rapporti tra Pubbliche Amministrazioni

È stabilito che i rapporti tra le diverse Pubbliche Amministrazioni debbano essere soggetti a nuovi principi guida, quali l’adeguamento al sistema di distribuzione delle competenze, la solidarietà interterritoriale, la programmazione e valutazione dei risultati e il rispetto della parità di diritti di tutti i cittadini.

Vengono definiti e distinti due principi cardine dei rapporti tra Amministrazioni: (i) cooperazione (che è volontaria); (ii) e il coordinamento (che è obbligatorio). Molto sviluppate sono le tecniche di cooperazione, soprattutto quelle di carattere organico, tra cui spiccano la Conferenza dei Presidenti, le Conferenze settoriali (che sono regolamentate con maggiore precisione) e le Commissioni bilaterali di cooperazione. Allo stesso modo, viene creato un Registro elettronico statale degli organismi e degli strumenti di cooperazione, con effetto costitutivo.

Una risposta giuridica viene data anche alle interrelazioni di poteri che si sono andate sviluppando negli ultimi anni, promuovendo la realizzazione volontaria di servizi integrati o complementari, in cui ciascuna Amministrazione tenga conto dei poteri delle altre Pubbliche Amministrazioni e conosca i loro progetti di azione per migliorare l’efficacia dell’intero sistema amministrativo.

Infine, viene promossa la disponibilità di sistemi elettronici di mutua informazione, nonché il riutilizzo delle applicazioni di proprietà dell’Amministrazione, al fine di risparmiare sui costi.

Il contenuto di questo avviso è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.

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