Avviso Turismo: Approvazione del Regolamento dell’Imposta sul Soggiorno Turistico (ECOTASA)

Giugno 2016

Decreto 35/2016, del 23 giugno, che sviluppa la legge sull’imposta sui soggiorni turistici e le misure per promuovere il turismo sostenibile.

Il 25 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari (di seguito “BOIB“) Decreto 35/2016, del 23 giugno, che sviluppa la legge sull’imposta sui soggiorni turistici e le misure per promuovere il turismo sostenibile (di seguito, “Decreto 35/2016“).

Il decreto 35/2016 contiene lo sviluppo normativo della legge 2/2016, del 30 marzo, sull’imposta sui soggiorni turistici nelle Isole Baleari e sulle misure per promuovere il turismo sostenibile (di seguito, “Legge 2/2016“), che ha creato la tassa sui soggiorni turistici nelle Isole Baleari (comunemente conosciuta come “Ecotasa”).

Nello specifico, l’approvazione del Decreto 35/2016 consente la definitiva applicazione della Legge 2/2016 e la piena efficacia di questa nuova imposta a partire dal 1° luglio 2016 approvando i modelli di dichiarazione dei redditi relativi a tale imposta (si ricorda che la Legge 2/2016 ha condizionato l’applicazione dell’imposta all’approvazione di detti modelli di dichiarazione). Parimenti, dal punto di vista materiale, il decreto 35/2016 completa la disciplina fiscale contenuta nella legge 2/2016 apportando chiarimenti concettuali e sviluppando alcuni punti specifici dell’imposta (ad esempio l’aliquota fiscale, gli obblighi di registrazione e i regimi previsti per la determinazione della base imponibile).

Per la migliore presentazione delle novità introdotte dal Decreto 35/2016, e in considerazione dell’imminente efficacia dell’imposta, riteniamo opportuno procedere ad esporre gli elementi fondamentali di questa nuova imposta, citando le più importanti novità e precisazioni contenute nel citato Decreto 35/2016.

1.- Natura e affettazione.

L’imposta sui soggiorni turistici nelle Isole Baleari è un’imposta diretta e istantanea specifica della comunità autonoma delle Isole Baleari. Si tratta di un’imposta a carattere definitivo, essendo interamente destinata al fondo per la promozione del turismo sostenibile (articolo 2 della Legge 2/2016).

2.- Evento imponibile.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge 2/2016, l’evento imponibile costituisce i soggiorni, per giorni o frazioni, con o senza pernottamento, che i contribuenti effettuano nelle Isole Baleari nei seguenti stabilimenti turistici:

(i) Strutture ricettive alberghiere, ovvero alberghi, alberghi cittadini, residence e alloggi turistici nell’entroterra.

(ii) Appartamenti turistici.

(iii) Le varie tipologie di alloggi turistici rurali, ovvero alberghi rurali e agriturismi.

(iv) Rifugi e rifugi.

(v) Le locande.

(vi) Strutture gestite da imprese turistico-residenziali, ad eccezione delle unità abitative ricettive.

(vii) Ostelli, ostelli-residence, pensioni, locande, pensioni e colonie o campeggi turistici.

(viii) Case per vacanze turistiche, case oggetto di commercializzazione di soggiorno turistico e case oggetto di commercializzazione turistica suscettibili di registrazione ai sensi delle leggi che le regolano.

(ix) Il resto degli stabilimenti e delle abitazioni a cui la normativa regionale attribuisce la classificazione turistica.

(x) Abitazioni oggetto di commercializzazione turistica che non rispettano i requisiti all’uopo stabiliti dalla normativa regionale e che, pertanto, non sono suscettibili di registrazione ai sensi della vigente normativa sul turismo.

(xi) Navi da crociera turistiche quando fermano in un porto delle Isole Baleari. Non sono compresi gli inizi e gli arrivi delle crociere con partenza o destinazione finale alle Isole Baleari.

L’articolo 2 del decreto 35/2016 precisa che le strutture turistiche sono abitazioni arredate e attrezzate in condizioni di immediato utilizzo, commercializzate a scopo turistico, a scopo di lucro, che non soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa turistica per il marketing turistico.

3.- Esenzioni.

Sono esenti dall’imposta i seguenti soggiorni (art. 5 Legge 2/2016):

– Soggiorni per minori di 16 anni.

– Soggiorni effettuati per causa di forza maggiore.

– Soggiorni effettuati da qualsiasi persona per motivi di salute, compresi quelli delle persone che li accompagnano, a condizione che si possa documentare che i soggiorni rispondono alla necessità di ricevere prestazioni sanitarie che fanno parte del portafoglio di servizi del sistema sanitario pubblico delle Isole Baleari.

– Soggiorni sovvenzionati dai programmi sociali delle pubbliche amministrazioni di qualsiasi stato dell’Unione Europea.

4.-Soggetti passivi.

Sono contribuenti di tale imposta tutte le persone fisiche che effettuano un soggiorno nelle suddette strutture turistiche (articolo 6 della Legge 2/2016).

Si precisa che nel caso particolare delle navi da crociera turistiche, per contribuenti si intendono i passeggeri in transito al momento della maturazione dell’imposta.

Le persone fisiche e giuridiche, nonché le entità prive di personalità giuridica di cui all’articolo 35.4 della legge 58/2003, del 17 dicembre, Legge tributaria generale (di seguito, “sono considerati contribuenti sostitutivi del contribuente e sono tenuti a rispettare gli obblighi materiali e formali stabiliti dalla legge)Diritto tributario generale“), titolari delle società che gestiscono gli stabilimenti turistici di cui all’articolo 4.1 della Legge 2/2016 e alla quale abbiamo precedentemente fatto riferimento.

5.- Soggetti controllati e corresponsabili.

Sono responsabili in via sussidiaria del pagamento dell’imposta le persone o gli enti che contraggono direttamente, in qualità di mediatori, i soggiorni con i sostituti dei contribuenti, e che sono tenuti a pagare tali soggiorni per conto o nell’interesse dei contribuenti (articolo 7 della Legge 2/2016).

Nel caso delle navi da crociera turistiche, i destinatari che, ai sensi della legge 14/2014, del 24 luglio, sulla navigazione marittima, agiscono per conto di contribuenti sostitutivi attraverso un contratto di agenzia o di commissione, saranno solidalmente responsabili per il reddito del debito fiscale.

6.- Competenza.

L’imposta maturerà all’inizio di ogni soggiorno, computato per ogni giorno o frazione, nelle strutture ricettive, intendendosi per inizio soggiorno il momento in cui il sostituto del contribuente mette a disposizione del contribuente il soggiorno nella struttura turistica (articolo 9 della Legge 2/2016).

Nel caso delle navi da crociera turistiche, l’inizio del soggiorno avviene quando la barca si ferma in un porto delle Isole Baleari.

7.- Idoneità.

L’articolo 10 della Legge 2/2016 prevede che il sostituto esigerà l’imposta dal contribuente in qualsiasi momento prima della fine del periodo di soggiorno e che, in ogni caso, il contribuente sarà tenuto a versare l’importo corrispondente al sostituto e non potrà trasferirlo ad altra persona o ente.

8.- Obblighi formali del sostituto d’imposta.

Ai sensi dell’articolo 11 della Legge 2/2016, il sostituto d’imposta ha i seguenti obblighi formali:

(i) Presentare le dichiarazioni di censimento stabilite dal regolamento relative all’inizio dell’attività di sfruttamento degli stabilimenti turistici, agli elementi fiscali rilevanti per l’applicazione dell’imposta e alle sue modifiche, e alla cessazione dell’attività di sfruttamento.

(ii) Presentare le autovalutazioni di cui all’articolo 14 della Legge 2/2016.

(iii) Emettere e consegnare i documenti giustificativi per la richiesta e la riscossione dell’imposta al contribuente.

(iv) Conservare i libri e i registri necessari a raccogliere tutte le circostanze aventi rilevanza fiscale inerenti ai soggiorni soggetti ad imposta, i documenti giustificativi di cui alla lettera precedente, le esenzioni e, in generale, i diversi elementi fiscali necessari per l’applicazione dell’imposta.

(v) Registrare le operazioni e gli altri elementi di cui alla lettera precedente entro il termine stabilito per la liquidazione e il pagamento dell’imposta.

(vi) Nominare un rappresentante domiciliato nelle Isole Baleari, ai fini dei rapporti tra l’Amministrazione Fiscale e il sostituto inerenti all’applicazione dell’imposta, nel caso di sostituti con domicilio fiscale fuori dalle Isole Baleari.

9.- Base imponibile.

Secondo quanto disposto dall’articolo 12 della Legge 2/2016, la base imponibile dell’imposta è costituita dal numero di giorni di ciascun periodo di permanenza del contribuente nelle strutture turistiche, intendendosi per giorno la fascia oraria che va dalle ore 12:00 alle ore 24:00 del giorno successivo.

Parimenti, detta disposizione prevede tre diversi regimi di determinazione della base imponibile:

A. Stima diretta, che verrà applicata come regime generale.

B. Stima oggettiva.

C. Stima indiretta, che sarà applicata in via sussidiaria in conformità con le disposizioni della Legge Tributaria Generale.

Al riguardo gli articoli 10 e 11 del Decreto 35/2016 apportano le seguenti precisazioni:

– Nel regime di stima diretta la base imponibile sarà costituita dal numero di giorni compresi in ciascun periodo di soggiorno.

– Il regime della stima oggettiva si applicherà ai sostituti contribuenti titolari delle società esercenti gli stabilimenti turistici di cui alle lettere da a) a j) dell’articolo 4.1 della Legge 2/2016, salvo dimissioni o esclusioni, purché in possesso di uno dei seguenti requisiti:

(a) che la capienza di 12.000 posti non venga superata alla fine dell’anno fiscale precedente o, in caso di inizio dell’attività, durante l’orario di apertura autorizzato dalla componente Amministrazione turistica;

(b) che più del 15% dei posti sono stati aggiudicati durante l’anno fiscale precedente tramite intermediari, grossisti o tour operator.

– Quando il regime di stima oggettiva è applicabile, si applicherà a tutti gli stabilimenti situati nelle Isole Baleari gestiti dal soggetto passivo, senza, quindi, che lo stesso sostituto possa applicare regimi diversi per la determinazione della base imponibile.

– Per i sostituti del contribuente sarà possibile rinunciare al regime della stima oggettiva, nel qual caso ciò comporterà l’inclusione nel regime della stima diretta per un periodo minimo di due anni per tutti gli stabilimenti gestiti dal sostituto, e si intenderà tacitamente prorogato per ciascuno degli anni successivi in ​​cui sarà applicabile, salvo revoca della rinuncia nel corso del mese di dicembre dell’ultimo anno di applicazione.

10.- Tassa d’imposta.

L’aliquota intera dell’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota contenuta nella tabella contenuta nell’articolo 13 della Legge 2/2016. Secondo quanto previsto dal citato provvedimento, l’importo dell’imposta varierà da un minimo di 0,5 euro ad un massimo di 2 euro per persona al giorno, in base alle diverse tipologie di strutture turistiche.

L’importo netto dell’imposta si ottiene applicando i seguenti bonus:

A. Bonus del 50% sull’aliquota intera per soggiorni effettuati in bassa stagione (mesi da novembre ad aprile compresi).

B. Un bonus pari al 50% dell’aliquota intera – o eventualmente ridotta con l’applicazione del bonus precedente – corrispondente al nono giorno e ai giorni successivi in ​​tutti i casi di soggiorno nella stessa struttura turistica superiore a otto giorni.

In relazione al canone annuale, l’articolo 15 del DL 35/2016 aggiunge le seguenti precisazioni:

– La quota annuale si otterrà applicando la tariffa giornaliera stabilita nell’articolo 13.1 della Legge 2/2016 per ciascuna tipologia di struttura turistica al numero totale di giorni di soggiorno nell’anno fiscale.

– Nel regime di stima diretta, la commissione annuale sarà la commissione liquida dopo l’applicazione dei bonus corrispondenti, ai sensi dell’articolo 13.2 della Legge 2/2016.

– Nel regime di stima oggettiva, la tariffa annuale sarà determinata per ciascuna struttura turistica gestita dal subentrante, a meno che nel corso dell’anno fiscale non si verifichino cambiamenti nella stessa struttura che comportino la sua inclusione in gruppi diversi.

– Nel regime di stima oggettiva non saranno applicabili i bonus di cui all’articolo 13.2 della Legge 2/2016, fermo restando che il sostituto dovrà applicarli negli atti di ripercussione dell’imposta al contribuente nei termini stabiliti dagli articoli 10 e 13 della Legge 2/2016.

11.- Gestione.

Per quanto riguarda la gestione dell’imposta, l’articolo 14 della Legge 2/2016 stabilisce quanto segue:

– Le persone o enti preposti all’esercizio delle strutture turistiche, in sostituzione del contribuente, presenteranno l’autoliquidazione o le autoliquidazioni e gli acconti.

– Nei casi di determinazione della base imponibile in regime di stima diretta, il periodo di liquidazione sarà trimestrale, per ciascuno dei trimestri in cui è suddiviso l’anno solare, e il sostituto del contribuente presenterà le corrispondenti autoaccertamenti trimestrali.

– Nei casi di determinazione della base imponibile in regime di stima oggettiva, il periodo di liquidazione corrisponderà all’anno solare e il sostituto del contribuente presenterà la corrispondente autoliquidazione annuale.

– Parimenti, in questi casi, e in generale, nel mese di settembre di ogni anno il sostituto del contribuente presenterà un acconto, mediante la relativa autoliquidazione, per un importo massimo pari al 60% del compenso risultante dall’applicazione dei corrispondenti segni, indici o moduli.

– L’applicazione dell’imposta sarà effettuata in conformità con le procedure fiscali e di riscossione stabilite nella Legge Tributaria Generale e nella legislazione finanziaria della comunità autonoma delle Isole Baleari.

– In ogni caso, quando il sostituto del contribuente non presenta l’autoaccertamento, l’Agenzia delle Entrate delle Isole Baleari può emettere la corrispondente accertamento d’ufficio utilizzando i segni, gli indici e i moduli che sono regolati dal regolamento per il regime di stima oggettiva.

– Il pagamento delle autoaccertazioni, comprese quelle corrispondenti ai depositi in acconto, ed anche quello delle liquidazioni non è dilazionabile né rateizzabile.

– In conseguenza di ciò, tutte le richieste di differimento o di frazionamento non saranno accettate per l’elaborazione, e il fatto di presentarle non impedirà l’inizio o la continuazione del periodo esecutivo e l’esecutività del debito liquidato o autoliquidato mediante la procedura esecutiva, con le relative maggiorazioni e interessi.

L’articolo 14 del decreto 35/2016 aggiunge che i sostituti determineranno per ciascuna struttura turistica il numero complessivo dei giorni di soggiorno nell’anno fiscale che devono essere soggetti a tassazione, applicando i segni, gli indici e i moduli che figurano nell’allegato 1 del medesimo decreto, e che, a tal fine, le diverse tipologie di strutture saranno classificate per gruppi omogenei secondo la classificazione e la categoria stabilite dalla legge 2/2016.

12.- Obblighi di registrazione.

L’articolo 18 del Decreto 35/2016 prevede che i sostituti del contribuente conservino e conservino adeguatamente (i) il libretto delle dichiarazioni e (ii) il libretto delle ricevute di pagamento emesse.

Tali libri saranno tenuti autonomamente per la gestione dell’imposta, sicché a tal fine non potranno essere utilizzati altri libri che, in ottemperanza ad altri obblighi fiscali o contabili, siano tenuti dal sostituto.

I sostituti che determinano la base imponibile attraverso il regime della stima oggettiva avranno solo l’obbligo di conservare la prova dei segni, degli indici e dei moduli utilizzati e di rilasciare la prova dell’avvenuto pagamento quando il contribuente lo richiede, nel qual caso conserveranno copia della stessa.

13.- Dichiarazione di censimento.

Gli articoli 23 e ss. del Dlgs 35/2016 istituiscono il censimento dei sostituti, e stabiliscono i seguenti obblighi:

(i) Il censimento dei sostituti sarà composto da persone ed enti titolari di società che gestiscono esercizi turistici i cui soggiorni sono soggetti all’imposta.

(ii) A tal fine, i sostituti presenteranno le dichiarazioni di inizio dell’attività o registrazione, di modifica dei dati o di cessazione o ritiro in relazione a ciascun stabilimento oggetto di sfruttamento.

(iii) La dichiarazione di inizio attività sarà presentata prima dell’inizio dell’attività e riporterà il contenuto previsto dal presente articolo, sia rispetto al sostituto sia rispetto agli stabilimenti che vengono gestiti.

(iv) Quando uno qualsiasi dei dati raccolti nella dichiarazione di registrazione, o in un’altra dichiarazione successiva, cambia, il sostituto ne darà comunicazione all’Amministrazione fiscale attraverso la corrispondente dichiarazione di modifica.

(v) I sostituti che cessano l’attività di gestione di strutture turistiche e che, pertanto, smettono di agire come sostituti, presenteranno all’Agenzia delle Entrate delle Isole Baleari la dichiarazione di ritiro dal censimento dei sostituti.

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Il contenuto di questo avviso è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.

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