Il 20 gennaio 2021, il regio decreto 27/2021, del 19 gennaio, che modifica il regio decreto 106/2008, del 1 febbraio, sulle pile e accumulatori e la gestione ambientale dei loro rifiuti, e il regio decreto 110/2015, del 20 febbraio, sui rifiuti di apparecchi, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello Stato (BOE) elettrica ed elettronica (di seguito, “RD 27/2021“). Il RD 27/2021 è entrato in vigore il 21 gennaio 2021.
RD 27/2021 mira a modificare il Regio Decreto 106/2008, del 1 febbraio, e il Regio Decreto 110/2015, del 20 febbraio, al fine di recepire la Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 nel nostro ordinamento giuridico e di garantire il principio di precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti. di celle, accumulatori, batterie e dispositivi elettrici ed elettronici. Inoltre, si prevede un miglioramento nella gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e dei RAEE stabilendo norme più chiare che aumentino il livello di certezza del diritto.
Il principio è strutturato in due articoli, che modificano rispettivamente entrambi i principi, e le cui principali novità sono riassunte nella nota illustrativa. Nello specifico, nel primo articolo vengono introdotti i nuovi codici LER (Elenco Europeo Rifiuti) per l’identificazione dei rifiuti di celle, accumulatori e batterie considerati pericolosi. Ciò risponde alla necessità di adeguare le normative alla nuova realtà, caratterizzata dall’esistenza di nuovi prodotti chimici per celle, accumulatori e batterie che non sono rappresentati nell’attuale quadro dei rifiuti (come quelli associati al settore delle automobili elettriche). Il resto degli aspetti introdotti nel primo articolo si riferiscono alla comunicazione dei dati da parte dello Stato spagnolo alla Commissione europea e alla necessità di incoraggiare il principio della gerarchia dei rifiuti. Chiarisce inoltre la necessità che i produttori stipulino accordi volontari per adempiere ai propri obblighi in quanto regimi individuali di responsabilità estesa del produttore. Il secondo articolo, a sua volta strutturato in quarantatré paragrafi, comprende, da un lato, le disposizioni che consentono il recepimento della Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e dall’altro, una serie di disposizioni che introducono miglioramenti al Regio Decreto 110/2015. Nello specifico, l’ambito di applicazione del regio decreto è esteso a tutte le AEE, che sono classificate nelle categorie incluse nel suo allegato III. Allo stesso modo, e tra gli altri aspetti, l’Allegato XIV viene ristrutturato per aggiungere obiettivi di recupero che devono essere soddisfatti direttamente dai produttori di AEE. Da evidenziare anche la modifica dell’articolo 29 per la maggiore difficoltà a raggiungere gli obiettivi di raccolta dei RAEE nel settore professionale, nonché la modifica dell’articolo 38 con l’obiettivo di chiarire il ruolo dei produttori di AEE nell’ambito della loro responsabilità, specificando più in dettaglio le responsabilità che assumono. Inoltre, il gruppo di lavoro RAEE introduce una maggiore coerenza nel coordinamento dei RAEE. A causa dell’apertura dell’ambito di applicazione del regio decreto, si è reso necessario modificare l’elenco dei codici LER-RAEE, riportato nella tabella 1 dell’allegato VIII. Sono state inoltre riviste le garanzie finanziarie richieste nel procedimento di autorizzazione per i sistemi collettivi di responsabilità estesa per i produttori di AEE, modificando il punto 2 dell’Allegato XVII e riducendo l’importo degli importi delle garanzie finanziarie per i produttori di AEE nazionali. D’altro canto, ed in relazione sia alle norme che vengono modificate, sia al fine di prevenire le conseguenze per l’ambiente dei prodotti importati che sfuggono agli obblighi della responsabilità estesa del produttore, si ritiene di interesse rafforzare il controllo sul rispetto da parte degli importatori degli obblighi di registrazione nel Registro Integrato Industriale, sia nel caso dei dispositivi elettrici ed elettronici che di pile e accumulatori. Tenendo conto di quanto sopra, e considerando i controlli già effettuati ai sensi del Regio Decreto 330/2008, del 29 febbraio, con il quale si adottano misure di controllo per l’importazione di determinati prodotti rispetto alle norme applicabili in materia di sicurezza dei prodotti, si ritiene opportuno aggiungere la verifica del rispetto degli obblighi di registrazione nel Registro Integrato Industriale al momento dell’importazione, evitando l’introduzione nel mercato spagnolo di prodotti che non hanno rispettato i propri obblighi.
Oltre ai due articoli citati, il RD 27/2021 contiene tre disposizioni aggiuntive, che fanno riferimento ad aspetti relativi all’autorizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, all’adeguamento dei sistemi di responsabilità estesa del produttore individuale e all’aggiornamento degli importi delle garanzie finanziarie dei sistemi di responsabilità estesa del produttore per gli apparecchi elettrici ed elettronici domestici, una disposizione abrogativa e quattro disposizioni finali, la prima delle quali specifica una disposizione sugli enti collaboratori nel regio decreto. 646/2020, del 7 luglio, che regola lo smaltimento dei rifiuti depositandoli in una discarica, in modo che sia conforme alle disposizioni della legge 22/2011, del 28 luglio, in relazione alla sua collaborazione all’ispezione; la seconda al fine di completare il recepimento nell’ordinamento giuridico spagnolo delle disposizioni contenute nella Direttiva 2016/2284 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di alcuni inquinanti atmosferici, che modifica la Direttiva 2003/35/CE e abroga la Direttiva 2001/81/CE; i restanti due riguardano rispettivamente il recepimento delle direttive dell’Unione Europea e la loro entrata in vigore.
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