Il 3 novembre è stato pubblicato il testo integrale della sentenza della Corte costituzionale 182/2021, del 26 ottobre 2021, con la quale si dichiara incostituzionale l’incostituzionalità degli articoli 107.1, secondo comma, 107.2.a) e 107.4 del regio decreto legislativo 2/2004, del 5 marzo, che approva il testo unico della legge che regola il patrimonio locale (di seguito: “TRLHL“), che regolava il sistema oggettivo di calcolo della base imponibile dell’imposta sull’aumento del valore dei terreni urbani (di seguito, “IIVITNU“), nota anche come imposta comunale sulle plusvalenze”per violazione ingiustificata del principio di capacità economica quale criterio di imposizione”.
Si ricorda, al riguardo, che la Corte Costituzionale si era già pronunciata sulla costituzionalità delle norme che regolano tale tributo in due precedenti occasioni. Da un lato, infatti, la sentenza 59/2017 dell’11 maggio 2017 ha dichiarato incostituzionali e nulli gli articoli 107.1, 107.2.a) e 110.4 della TRLHL, ma solo nella parte in cui assoggettano a tassazione situazioni di inesistenza di plusvalenze; La sentenza 126/2019 del 31 ottobre 2019, invece, ha dichiarato incostituzionale anche l’articolo 107.4 del medesimo testo, rispetto ai casi in cui il contributo da versare sia superiore all’incremento del patrimonio effettivamente ottenuto dal contribuente.
In sintesi, nelle precedenti sentenze, la Corte Costituzionale si era pronunciata prima sui casi in cui non vi era alcun aumento di valore (una plusvalenza) e, successivamente, sui casi in cui vi era un tale aumento di valore, ma per effetto del sistema oggettivo di calcolo della base imponibile, l’importo da versare era superiore a detto aumento di capitale.
D’altronde, nella presente sentenza oggetto della questione risiedono altre tipologie di presupposti, non ricompresi tra quelli analizzati nei precedenti pronunciamenti, ossia le ipotesi nelle quali l’incremento di valore esistente è inferiore a quello calcolato.ope legiscome base imponibile, e la quota fiscale consuma, senza esaurire, una parte significativa di quell’aumento reale.
Ebbene, a questo proposito, la conclusione a cui giunge la Corte Costituzionale è che “Il mantenimento dell’attuale sistema oggettivo e vincolante di determinazione della base imponibile, perché estraneo alla realtà del mercato immobiliare e della crisi economica e, quindi, indipendentemente dalla capacità economica tassata dall’imposta e dimostrata dal contribuente, viola il principio della capacità economica come criterio impositivo.”.
Per tali ragioni, la Sentenza, considerata la questione di incostituzionalità promossa, dichiara l’incostituzionalità e la nullità delle disposizioni sopra richiamate e, in definitiva, del sistema oggettivo di calcolo della base imponibile dell’imposta sulle plusvalenze.
Si tenga presente, al riguardo, che la pronuncia della presente Sentenza comporta l’esclusione dall’ordinamento degli artt. 107.1, secondo comma, 107.2.a) e 107.4 TRLHL, lasciando, come riconosciuto nella sentenza stessa, “un vuoto normativo sulla determinazione della base imponibile che impedisce la liquidazione, la verifica, la riscossione e la revisione di questa imposta locale e, quindi, la sua esecutività”.
In tal senso, pur essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato (di seguito, “BOE“), il 9 novembre, il regio decreto legge 26/2021, dell’8 novembre, che adatta il testo consolidato della legge che regola l’erario locale, approvato dal regio decreto legislativo 2/2004, del 5 marzo, alla recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di imposta sull’aumento di valore dei terreni urbani (di seguito, “RDL 26/2021“), tale disposizione non è retroattiva, entrando in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla BOE (ossia il 10 novembre 2021): pertanto, per quanto riguarda i trasferimenti immobiliari effettuati tra il 26 ottobre e il 10 novembre 2021, l’imposta sarebbe in linea di principio inapplicabile per tali casi, poiché ad essi non possono essere applicate né retroattivamente una norma dichiarata incostituzionale. Tale conclusione potrebbe tuttavia essere qualificata. dalla circostanza che, in senso stretto, le Sentenze della Corte Costituzionale hanno valore di cosa giudicata, vincolano tutti i poteri pubblici e producono effetti generali dalla data della loro pubblicazione sulla BOE, mentre, ad oggi, la Sentenzadi quaNon è ancora stato pubblicato nel BOE.
Per quanto riguarda, invece, i trasferimenti patrimoniali effettuati prima del 26 ottobre 2021, in relazione ai quali erano già state generate liquidazioni (provvisorie o definitive) o autoaccertazioni, indipendentemente dalla loro definitività, la stessa Corte Costituzionale esclude in linea di principio la possibilità che esse possano essere annullate o modificate sulla base di quanto previsto dalla Sentenza stessa: “Non possono considerarsi situazioni riconsiderabili in base a tale pronuncia gli obblighi fiscali maturati da tale imposta che, alla data di emissione, siano stati definitivamente decisi con sentenza passata in giudicato o con decisione amministrativa definitiva.A tali esclusivi fini, saranno considerate situazioni consolidate anche: (i) accertamenti provvisori o definitivi non impugnati alla data del presente provvedimento e (ii) autoaccertazioni di cui non è stata richiesta la rettifica ex art. 120.3 LGT a partire da tale data”.
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