Il 28 maggio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari (di seguito “BOIB“) Decreto legge 3/2024, del 24 maggio, sulla semplificazione e razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni delle Isole Baleari (di seguito, “DL3/2024“), il cui scopo è stabilire misure straordinarie e urgenti per promuovere la semplificazione amministrativa e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni delle Isole Baleari.
Il DL 3/2024 è strutturato in un titolo preliminare, tre titoli specifici, otto disposizioni aggiuntive, otto disposizioni transitorie, una disposizione abrogativa e una disposizione finale. Nello specifico:
1.- Titolo preliminare. Disposizioni generali.
Il titolo preliminare stabilisce l’oggetto del decreto legge, che consiste nell’adozione di misure straordinarie e urgenti, per promuovere la semplificazione amministrativa e la razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni delle Isole Baleari.
Si determinano le finalità della norma che sono essenzialmente le seguenti: a) razionalizzare il regime generale dell’intervento amministrativo stabilendo ordine, semplicità e tempestività nell’organizzazione e nelle procedure svolte, attraverso lo studio, la progettazione e la semplificazione di strutture, funzioni, procedure e oneri, e l’utilizzo complessivo ottimale delle risorse esistenti; b) semplificare le procedure amministrative necessarie per l’attuazione di iniziative imprenditoriali nel territorio della comunità autonoma delle Isole Baleari, attraverso l’adozione di misure volte a rendere più flessibile il trattamento delle procedure, snellendole e riducendone la durata temporanea; c) stabilire strumenti generici e di carattere trasversale che aiutino alla semplificazione, ad una trasformazione dell’intera cultura organizzativa del settore pubblico, sulla base del dovere generale di tutti gli enti e gli organismi che compongono il settore pubblico autonomo di promuovere efficacemente la semplificazione amministrativa nelle rispettive aree di competenza; d) introdurre nella normativa regionale misure di semplificazione che comportino l’eliminazione degli ostacoli per i cittadini e gli operatori economici nei rapporti con l’Amministrazione; e) eliminare gli organi collegiali dall’ambito della Comunità Autonoma delle Isole Baleari in un’ottica di maggiore semplificazione amministrativa e in nome del principio della certezza del diritto; f) continuare ad avanzare nella trasformazione digitale dell’Amministrazione, quale imperativo imprescindibile, in questo processo di modernizzazione, razionalizzazione e semplificazione; g) rafforzare l’assistenza ai cittadini nell’accesso ai servizi pubblici ed eliminare gli ostacoli che limitano lo sviluppo economico e sociale delle Isole Baleari e facilitare l’esercizio dei loro diritti e il rispetto dei loro obblighi attraverso l’uso e il riutilizzo dei dati.
In questo contesto, è espressamente stabilito il dovere generale delle pubbliche amministrazioni delle Isole Baleari di promuovere la semplificazione amministrativa.
2.- Titolo I. Misure generali di semplificazione normativa e procedurale.
Il Titolo I determina le misure generali di semplificazione normativa e procedurale, che si realizzano attraverso la modifica di diversi testi giuridici, tra gli altri, i seguenti:
- Modifiche al Testo Unico della Legge sulle Sovvenzioni, approvato con decreto legislativo 2/2005, del 28 dicembre.Per quanto riguarda le agevolazioni, tra l’altro, è prevista la possibilità per i richiedenti, i beneficiari e gli enti collaboratori di relazionarsi con l’ente proponente per via elettronica in alcuni casi, e che le successive pubblicazioni nella procedura di concessione possano essere effettuate nella sede elettronica. Inoltre, è opportuno evidenziare lo snellimento del pagamento dei sussidi attraverso la modifica del sistema di verifica.
- Modifiche alla legge 5/2010, del 16 giugno, del Consiglio consultivo delle Isole Baleari.Si riformulano i progetti di disposizioni normative che devono essere sottoposti al parere obbligatorio del Consiglio Consultivo delle Isole Baleari, esclusi i progetti di ordini di amministrazione e quelli di carattere tecnico, e le loro modifiche, il cui contenuto è determinato da normative settoriali o europee; Tali progetti potranno essere sottoposti a consultazione facoltativa.
- Modifiche alla legge 1/2019, del 31 gennaio, del governo delle Isole Baleari.In relazione al procedimento di evoluzione normativa si inseriscono, tra le altre, le seguenti modifiche:
- -è esclusa la necessità di procedere all’audizione degli interessati in caso di partecipazione al suddetto procedimento mediante relazione o consultazioni;
- -Si chiarisce che per ottemperare alle procedure di informazione e audizione del pubblico previste dal presente titolo, sarà sufficiente che gli organi preposti al trattamento delle disposizioni normative inseriscano sul sito internet per la partecipazione dei cittadini all’evoluzione normativa il corrispondente avviso, indicando la durata della procedura. In questo modo si elimina la necessità di pubblicare l’annuncio corrispondente nel BOIB;
- – Viene eliminata la necessità di sottoporre obbligatoriamente la proposta di regolamentazione alla relazione di valutazione d’impatto sul benessere delle generazioni presenti e future, emessa dall’organismo promotore, e al parere della Commissione per il benessere delle generazioni presenti e future delle Isole Baleari, ove opportuno in conformità con la normativa normativa.
- -è ridotto il termine per l’emissione delle segnalazioni che provengono da altre amministrazioni;
- -È prevista la possibilità di effettuare una relazione semplificata sull’analisi dell’impatto normativo.
Parimenti, nel presente titolo I, è prevista la possibilità nei procedimenti sanzionatori di consultare dati personali relativi ai presunti responsabili su piattaforme di intermediazione dati o su altri sistemi elettronici all’uopo abilitati al trattamento e alla risoluzione dei procedimenti sanzionatori.
Infine, è prevista l’approvazione di una “Guida per semplificare le procedure dell’amministrazione della Comunità Autonoma delle Isole Baleari” entro un periodo di sei mesi dall’approvazione del DL 3/2024 e dalla possibilità della sua applicazione da parte dei consigli insulari e degli altri enti locali nelle loro procedure.
3.- Titolo II.Misure di semplificazione normativa e procedurale per ambiti settoriali.
Il Titolo II disciplina, tra le altre, le seguenti misure di semplificazione normativa e procedurale per ambiti settoriali:
- Misure nel settore dell’agricoltura, dell’allevamento, dello sviluppo rurale, della caccia, della pesca e dell’ambiente naturale. Tra le altre, spiccano le modifiche alle seguenti norme:
- A.Legge 3/2019, del 31 gennaio, legge agraria delle Isole Baleari (Legge Agraria). DL 3/2024:
- -semplifica, agevola e chiarisce gli obblighi e i requisiti dei titolari delle aziende agricole per svolgere tale attività. Nello specifico, tra le altre misure, (i) è ampliata la possibilità per i Comuni insulari di esentare detti proprietari dal rispetto dei requisiti di legge stabiliti, oltre che dalla legislazione agraria, nella legislazione urbanistica e per i progetti amministrativi (art. 11 Legge agraria); (ii) in relazione a fabbricati, costruzioni e strutture legate ad attività agricole e complementari, vengono ampliate le esenzioni ai fini di occupabilità ed edificabilità (art. 111 Legge Agraria), viene eliminata la limitazione alle esenzioni per caratteristiche tipologiche ed estetiche, rispetto alla tipologia del terreno e della zona, nonché l’obbligo di garantire un processo di informazione del pubblico nel procedimento di esenzione (art. 114 Legge Agraria); e (iii) viene semplificato il regime delle infrastrutture e dei servizi relativi alle aziende agricole su territorio rurale (art. 117 Legge Agraria);
- -aggiunge una nuova terza disposizione aggiuntiva alla Legge Agraria, che prevede che gli edifici, le costruzioni e gli impianti destinati ad usi agricoli, situati in un’azienda agricola (ad eccezione di quelli situati nel demanio marittimo-terrestre e nelle loro aree di servitù), esistenti il 29 maggio 2024 e costruiti prima dell’entrata in vigore della legge 1/1991, del 30 gennaio, sul regime urbanistico delle zone di protezione speciale delle Isole Baleari, e a condizione che a partire dal 29 maggio, 2024 non occorre adottare provvedimenti di tutela della legalità urbanistica derivanti da fermi provvedimenti amministrativi o giudiziari, essi si considerano incorporati nella pianificazione con tutti i diritti e doveri inerenti alle opere eseguite con licenza, qualunque sia la classificazione del terreno, disciplinando la procedura per riconoscere detta incorporazione;
- -razionalizza la gestione del registro agricolo interinsulare delle Isole Baleari e del registro regionale delle aziende agricole.
- B.Legge 6/2006, del 12 aprile, sulla caccia e pesca fluviale.Il DL 3/2024 modifica la disciplina del regime generale della caccia, al fine di semplificare il trattamento delle autorizzazioni per le attività venatorie soggette al regime generale.
- C.Legge 1/1999, del 17 marzo, sullo Statuto dei produttori e degli industriali agroalimentari delle Isole Baleari. Il DL 3/2024 adegua e rafforza il regime sanzionatorio previsto da tale norma, aumentando le sanzioni pecuniarie per infrazioni gravi a tutti i livelli e fino ad un massimo di 60.000 euro (e di conseguenza il livello minimo di sanzioni pecuniarie per infrazioni molto gravi).
- Misure riguardanti il mare, il ciclo dell’acqua e le risorse idriche. Il DL 3/2024 affronta anche misure di semplificazione in materia di mare, ciclo dell’acqua e risorse idriche. Parimenti sono regolamentate le attività e gli usi del territorio nella zona di polizia non soggetti ad autorizzazione dell’Amministrazione; zone alluvionali e aree di prevenzione del rischio di alluvioni; autorizzazioni al demanio pubblico marittimo-terrestre per manifestazioni di interesse generale con impatto turistico e per lavori, usi e attività su tratti urbani di spiagge; e l’autorizzazione o dichiarazione responsabile per usi e attività nella zona di servitù di protezione costiera (in linea con quanto stabilito in questo settore dalla Legge 4/2023, del 6 luglio, sulla pianificazione e gestione integrata della costa galiziana, sostenuta dalla recente sentenza della Corte Costituzionale 68/2024, del 23 aprile). Allo stesso modo, viene modificata la Legge 10/2005, del 21 giugno, sui porti delle Isole Baleari, includendo nell’ambito del regolamento la pulizia e la sorveglianza delle acque costiere, nell’ambito delle competenze della Comunità Autonoma delle Isole Baleari, e fatte salve le competenze che corrispondono all’Amministrazione Statale, al dipartimento responsabile dell’ambiente e ai comuni delle Isole Baleari.
- Misure energetiche. Diverse misure sono adottate anche nel DL 3/2024 per ridurre gli ostacoli burocratici nel settore delle energie rinnovabili, con un’importante semplificazione nei progetti di transizione energetica.
- Misure di mobilità. Il DL 3/2024, tra le altre misure in materia di mobilità, regolamenta un regime straordinario e temporaneo di sosta dissuasiva, che i comuni possono localizzare su terreni rurali per facilitare la mobilità nei periodi di maggiore afflusso di visitatori.
- Misure in campo ambientale. La normativa del DL 3/2024 in materia ambientale è principalmente focalizzata a ridurre l’accumulo di pratiche esistenti anche in questo ambito con l’obiettivo di semplificare le valutazioni di impatto ambientale e snellire l’emissione delle relazioni. Tra le altre misure si distinguono:
- a.L’abolizione della Commissione Ambientale delle Isole Baleari, i cui poteri saranno assunti dalla direzione generale da determinare organicamente.
- b.Modifiche delLegge 5/2005, del 26 maggio, per la conservazione degli spazi di rilevanza ambientale (LECO). In particolare (i) è stabilito che gli strumenti di pianificazione ambientale o le norme di tutela di ciascun spazio naturale possono determinare usi o attività autorizzabili per le quali è sufficiente che l’interessato presenti una dichiarazione responsabile (art. 21 LECO) e (ii) specifiche modifiche sono inserite nella procedura di valutazione di impatto (art. 39 LECO).
- c.Modifiche delTesto consolidato della legge sulla valutazione ambientale delle Isole Baleari, approvato dal decreto legislativo 1/2020, del 28 agosto (Legge sulla valutazione ambientale). Tra le altre modifiche, (i) vengono apportate specifiche modifiche ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ordinaria o semplificata, al fine di razionalizzarli, e (ii) vengono regolamentate le particolarità relative alla validità delle dichiarazioni e relazioni di impatto ambientale (nuovo art. 21 bis (Legge sulla Valutazione Ambientale). Con questa nuova normativa, come indicato nella Circolare Esplicativa del DL 3/2024, si mira a rispondere, tra gli altri, al problema di numerosi scarichi e altre problematiche idrauliche infrastrutture, poiché può verificarsi l’incongruenza che le autorizzazioni obbligatorie e rilevanti (ad esempio relative alle coste), dopo anni di trattamento, possano essere negate o condizionate negativamente, con il risultato di rilasciare ma scaduta la dichiarazione di impatto ambientale e di dover ricominciare da capo l’intero processo.
- Misure sul turismo. Le modifiche delLegge 8/2012, del 19 luglio, sul turismo nelle Isole Baleari (Legge sul turismo)Essi mirano (i) in primo luogo, per certezza giuridica e per facilitarne l’applicazione da parte degli operatori legali, a realizzare le riforme conseguenti alla soppressione del certificato di agibilità, che si traduce in favore della corrispondente semplificazione normativa, e (ii) in secondo luogo, a prevedere espressamente, in questo ambito, impianti di efficienza energetica e infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili. Parimenti, si chiarisce che le violazioni della disciplina turistica possono comportare la chiusura temporanea o definitiva non solo degli esercizi o alloggi ad uso turistico, ma anche di quelli ad uso residenziale (art. 122 Legge sul turismo). E, nella stessa linea, si chiarisce che la misura provvisoria di chiusura temporanea (art. 128 Legge sul turismo) può riguardare sia l’esercizio o abitazione ad uso turistico sia anche l’abitazione ad uso abitativo, e che, in ogni caso, detta misura provvisoria deve essere concordata quando si tratta della gravissima infrazione di cui alla lettera i) dell’art. 120 (“La pubblicità, la contrattualizzazione o la commercializzazione di soggiorni turistici in residenze turistiche la cui tipologia non consente la presentazione della dichiarazione responsabile di inizio attività turistica o le abitazioni sono ubicate in aree non idonee alla commercializzazione di soggiorni turistici in residenze residenziali.“).
- Misure di armonizzazione urbana. Per quanto riguarda la pianificazione urbana, si distinguono, tra gli altri, i seguenti provvedimenti:
- a. Cancellazione del certificato di abitabilità di prima occupazione, che viene sostituito dalla licenza di occupazione o di primo utilizzo.
- b.IlLegge 12/2017, del 29 dicembre, sulla pianificazione urbana delle Isole Baleari. Tra le altre misure, un nuovo art. 36 bis, il quale prevede che i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti possano formulare e approvare un unico piano generale che comprenda sia la pianificazione urbanistica strutturale che quella urbanistica di dettaglio ai sensi dei successivi articoli, senza la necessità di dotarsi di un piano di pianificazione particolareggiato. Parimenti, viene aggiunto un nuovo capitolo riferito all’istituzione di un regime di collaborazione pubblico-privato attraverso enti privati di certificazione urbana, accreditati presso l’Ente Nazionale di Accreditamento (ENAC); Questo sistema di outsourcing mira a semplificare la concessione delle licenze da parte dei comuni.
- c. Specifica modifica viene invece apportata alla riclassificazione dei terreni urbani senza urbanizzazione consolidata effettuata mediante ilDecreto legge 10/2022, del 27 dicembre, sulle misure urgenti in materia di pianificazione urbana. Nello specifico, un comma che stabiliva l’obbligo che non siano trascorsi più di tre anni dall’ultimo atto essenziale nella elaborazione del processo di adeguamento al fine di mantenere la classificazione di territorio urbano. Questa nuova normativa, come indicato nella Relazione illustrativa del DL 3/2024, ha rappresentato un ostacolo burocratico per alcuni Comuni che avevano già adottato la prima convenzione di approvazione dello strumento di pianificazione. L’attuale modifica, che avrà effetto dall’entrata in vigore del decreto legge 10/2022, consentirà ai comuni interessati di mantenere la classificazione come territorio urbano.
3.- Titolo III. Misure per promuovere la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni delle Isole Baleari.
Il Titolo III si riferisce alle misure volte a promuovere la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni delle Isole Baleari, come l’automazione dell’attività amministrativa, l’azione amministrativa automatizzata, la Piattaforma di interoperabilità delle Isole Baleari e l’adesione degli enti locali delle Isole Baleari, il Sistema di registrazione elettronica e il Piano di digitalizzazione dell’amministrazione della Comunità autonoma delle Isole Baleari.
4.- Altre disposizioni.
Il DL 3/2024 prevede otto ulteriori disposizioni. Tra le altre disposizioni, spicca la regolamentazione di una procedura di legalizzazione straordinaria di edifici, costruzioni, impianti e usi esistenti su terreni rurali, rispetto alla quale ha prescritto il diritto dell’Amministrazione di chiedere il ripristino della legalità urbanistica. Nel caso delle abitazioni, è stabilito che queste non possono essere utilizzate per la commercializzazione di soggiorni turistici (settima disposizione aggiuntiva).
Allo stesso modo, il DL 3/2024 comprende otto disposizioni transitorie che, tra le altre disposizioni, regolano il regime transitorio inerente alla soppressione della Commissione per l’Ambiente delle Isole Baleari, nonché il regime transitorio derivante dalla soppressione del primo certificato di abitabilità.
Il provvedimento unico abrogativo del DL 3/2024 stabilisce, in termini generali, che sono abrogate tutte le norme di rango pari o inferiore contrarie alle disposizioni del DL 3/2024, e prevede anche l’abrogazione espressa di alcune norme.
5.- Entrata in vigore.
In conformità con l’unica disposizione finale del DL 3/2024, è entrata in vigore una volta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Isole Baleari, il 29 maggio 2024. Ciò, ad eccezione delle modifiche contenute nell’art. 39.2 e 56 del DL 3/2024 stesso, che entreranno in vigore con effetti retroattivi dal 29 dicembre 2022.
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