MEDICI CHE GIUDICANO ALTRI MEDICI: IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DINANZI AI COLLEGE MEDICI

La professione medica, come altre professioni che comportano un elevato grado di responsabilità sociale, è governata da una serie di standard etici e deontologici che cercano di garantire qualità e integrità nella cura del paziente. In Spagna, questi principi sono inclusi nel Codice di Deontologia Medica (di seguito, “CDM“), preparato e aggiornato dalla Collegiate Medical Organization (OMC), che funge da guida essenziale per gli operatori sanitari nella loro pratica quotidiana.

Il CDM stabilisce i doveri e gli obblighi dei medici sia nei confronti dei pazienti che nei confronti della società, degli altri operatori sanitari e della professione stessa. Il CDM affronta gli aspetti clinici e tecnici della pratica medica, comprese le linee guida sul rapporto medico-paziente, il segreto professionale, la ricerca medica, la formazione continua e la responsabilità professionale, tra gli altri argomenti.

Il Cdm regola anche i rapporti tra gli stessi medici, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco tra professionisti, e stabilendo che i medici devono trattarsi tra loro con cortesia, e che le critiche devono essere costruttive ed espresse in modo rispettoso, evitando commenti che potrebbero danneggiare la reputazione di altri medici. Allo stesso modo, il Cdm stabilisce che il rapporto gerarchico tra medici non può portare a situazioni di dominio o di abuso.

La responsabilità di tutelare e garantire il rispetto del CDM ricade principalmente sugli Ordini dei Medici. Tali associazioni sono istituti professionali che non solo riuniscono i medici iscritti all’albo per la difesa dei propri interessi, ma hanno anche la funzione di garantire il corretto esercizio della professione medica e, in particolare, il rispetto dei principi etici e deontologici stabiliti nel CDM. Nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma delle Isole Baleari, questa funzione di supervisione spetta al Collegio Ufficiale dei Medici delle Isole Baleari (di seguito, “COMIB“).

Il procedimento sanzionatorio è il meccanismo a disposizione degli Ordini dei medici per garantire il dovuto rispetto del Cdm, e il procedimento può concludersi, nel caso in cui venga confermata la commissione di un’infrazione responsabile, con l’irrogazione di sanzioni importanti come multe, richiami (privati ​​o pubblici), o anche con la sospensione temporanea dell’esercizio della professione.

Nell’ambito di competenza del COMIB, il procedimento sanzionatorio è regolato nel Titolo VI dei suoi Statuti. Il procedimento sanzionatorio viene tipicamente avviato a seguito di denuncia o denuncia avanzata da pazienti o da colleghi professionisti. Nella nostra esperienza davanti al COMIB, dopo aver ricevuto una denuncia o una denuncia, viene concesso un periodo di accuse all’imputato affinché possa offrire la sua versione dei fatti e, quindi, si propone di sostenere un colloquio con il professionista accusato e con il denunciante. Sebbene non sia obbligatorio, raccomandiamo che ogni medico convocato per questo colloquio sia accompagnato da un consulente legale, poiché, nonostante il tono serrato e informale del colloquio, potrebbero essere poste domande compromettenti e le risposte fornite poi potranno essere utilizzate come prova contro di lui durante la procedura sanzionatoria.

Successivamente, il COMIB richiede l’emissione di un Rapporto da parte della Commissione Etica del COMIB per pronunciarsi sull’opportunità di avviare formalmente un procedimento sanzionatorio per i fatti denunciati. Nel caso in cui detta Commissione Etica ritenga che non sussistano ragioni tali da consigliare l’apertura di un procedimento sanzionatorio, la denuncia verrà archiviata; In caso contrario verrà concordato l’avvio di un procedimento sanzionatorio.

È opportuno precisare che il presente Rapporto della Commissione Etica a cui abbiamo appena fatto riferimento viene rilasciato prima dell’inizio del procedimento sanzionatorio e, quindi, prima che l’imputato possa esercitare i diritti di difesa che gli spettano, compreso, ovviamente, il diritto di proporre prove a discarico. Pertanto, il Rapporto della Commissione Etica emesso in questa fase non può, a nostro avviso, avere come obiettivo statuire se sia stata commessa o meno un’infrazione, ma semplicemente se sussistano elementi sufficienti per consigliare l’avvio di un procedimento sanzionatorio. Qualsiasi decisione che superi questo livello di analisi potrebbe condizionare l’indirizzo del successivo procedimento sanzionatorio e, quindi, violare i principi basilari del procedimento sanzionatorio, compreso il principio della presunzione di innocenza dell’imputato.

Il procedimento sanzionatorio davanti al Collegio dei Medici si sviluppa, in generale, seguendo le stesse fasi e applicando le stesse garanzie di un procedimento sanzionatorio comune. Ciò include l’applicazione di principi quali legalità, tipicità, responsabilità, proporzionalità, tra gli altri. Tuttavia, la particolarità di queste procedure è che vengono istruite ed eseguite da personale della professione medica stessa. Lo scopo è che siano i medici stessi a giudicare i loro colleghi, il che garantisce un alto grado di professionalizzazione nell’indagine dei fatti e nella classificazione delle presunte infrazioni.

Tuttavia, a causa del numero limitato di fascicoli sanzionatori trattati dagli Ordini dei medici e, soprattutto, della mancanza di una specifica formazione giuridica di molti dei soggetti coinvolti, secondo la nostra esperienza, non è raro che si verifichino errori nell’elaborazione di procedure o che vengano adottate decisioni che violino significativamente le garanzie dei soggetti coinvolti. Per questo motivo insistiamo sull’importanza che le parti coinvolte in questo tipo di procedure dispongano di consulenza legale specializzata.

Noi di Araújo&Benetti, con sede a Palma di Maiorca, siamo specialisti in diritto amministrativo e abbiamo una vasta esperienza nelle procedure sanzionatorie, comprese le procedure processate davanti agli ordini dei medici, quindi non esitate a contattarci se avete bisogno di consigli in questo settore.

Il contenuto di questa pubblicazione è solo a scopo informativo. Qualsiasi decisione o azione basata sul suo contenuto deve essere oggetto di un’adeguata consulenza professionale.

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